CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 24238/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 159-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso; Ric. 2018 n. 00159 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 903/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 13/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato il 9 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di Lecce la sorella, [OSCURATO:PERSONA], domandando che fosse accertato il suo diritto di proprietà sulla metà di un “ortale”, e che conseguentemente fosse accertato e dichiarato l’illegittimo spossessamento di tale porzione subito dall’attore da parte della sorella, con la condanna della convenuta al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni morali e materiali quantificati, nel minimo, in Euro 20.000,00, il tutto con vittoria di spese. L’attore richiamava a fondamento delle proprie pretese l’atto di donazione del 22 agosto 1980 con il quale il padre, [OSCURATO:PERSONA], aveva donato ai due fratelli una porzione ciascuno di un immobile sito in Lizzanello (LE), [OSCURATO:PERSONA], n. 42 (in Catasto al Foglio 25, particella RCL. 335, Foglio 25, p.lle 746/I p.t. ctg A/4 cl.2 vani 2 RCL.224 e Foglio.25, p.lla 49, p.t. Ctg. A/6 Cl.2 vani 1,5 RCL. 132) (“Immobile”) nonché metà ciascuno del retrostante ortale (“Ortale”). Deduceva che il padre avesse previsto la donazione alla sorella della piena proprietà di parte dell’immobile, riservandosi invece Ric. 2018 n. 00159 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -3- l’usufrutto sull’altra parte mediante donazione al figlio della sola nuda proprietà dello stesso. Inoltre, il disponente aveva previsto che i donatari avrebbero dovuto sigillare la porta che congiungeva le due porzioni dell’immobile e costruire un materiale divisorio dell’ortale, così da frazionarlo in parti uguali. I donatari, a tal fine, avevano incaricato il geometra [OSCURATO:PERSONA] di stimare le porzioni dell’immobile. Questi riscontrava così una sproporzione tra le due frazioni in danno del Calogiuri, e le parti si accordavano per la corresponsione al fratello della somma di lire 3.000.000, i cui pagamenti rateali venivano poi annotati in un cd. “foglio quaderno”. Nonostante tale accordo –deduceva l’attore – la sorella, dopo la dipartita del padre, aveva murato la porta di accesso all’ortale della porzione di immobile del Calogiuri, così impossessandosi della metà dell’ortale non spettantele. [OSCURATO:PERSONA], vieppiù, aveva ignorato le missive delfratello con le quali veniva invitata al ripristino della situazione. Costituitasi in giudizio, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda, asserendo di aver acquistato dal fratello la restante porzione dell’ortale per la cifra di lire 3.000.000 – so mma corrisposta ratealmente - « così come da documento quietanzato dal [OSCURATO:PERSONA]». Inoltre, sosteneva la Calogiuri che il geometra Arnesano, escusso poi come teste, non ricordava di aver proceduto a quantificare la differenza tra il valore degli immobili dedotta dalla controparte. Ric. 2018 n. 00159 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -4- Il Tribunale di Lecce pronunciava la sentenza n. 230/2013, con la quale respingeva le domande attoree, ritenendo in somma sintesi provata la supposta cessione della porzione di ortale in favore della convenuta. La sentenzaveniva impugnata dal Calogiuri innanzi alla Corte d’Appello di Lecce, con atto di citazione del 14 maggio 2013. In via principale, l’appellante deduceva l’inidoneità del foglio quaderno prodotto in giudizio a costituire titolo e prova del trasferimento della proprietà della porzione dell’ortale, difettando dei requisiti formali previsti dalla legge per gli atti traslativi della proprietà dei beni immobili. Inoltre, l’appellante sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto tardive le proprie difese sul punto, formulate soltanto con le memorie di cui al co. 6° dell’art. 183 c.p.c. L’appellata concludeva per il rigetto del gravame, in particolare sostenendo che la controparte aveva inammissibilmente addotto nuovi argomenti in sede d’impugnazione. Con la sentenza n. 903/2017 la Corte d’Appello di Lecce accoglieva l’impugnazione e, in riforma della gravata decisione di prime cure, affermava la proprietà del Calogiuri sulla metà dell’Ortale conteso, condannando la sorella al suo rilascio ed al pagamento delle spese di lite, rigettando comunque la domanda risarcitoria riproposta in tale sede. La decisione si fondava essenzialmente sul riscontro della inidoneità del foglio quaderno a costituire atto traslativo di un bene immobile, difettando degli elementi essenziali propri del contratto e, Ric. 2018 n. 00159 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -5- specialmente, dell’individuazione dell’oggetto nonché della volontà traslativa delle parti. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso innanzi alla Corte di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. 2. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c. degli artt. 922, 1325, 1350 e 1376 c.c. A detta della Calogiuri, la Corte d’Appello avrebbe violato le citate disposizioni nella misura in cui l’affermazione del difetto degli elementi necessari del contratto nel cd. [OSCURATO:PERSONA] si porrebbe «palesemente in netta contraddizione con il contenuto dello stesso atto» (p. 8 del ricorso), dal quale potrebbe ravvisarsi non solo la palese volontà delle parti, ma anche l’indicazione del bene oggetto della vendita (oltreché la causa). Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5 c.p.c. e precisamente quanto alla corresponsione di Lire 3.000.000 al fratello, come risultante dal [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente sostiene che tale datio costituiva il corrispettivo della vendita della porzione di ortale spettante al fratello, sebbene questi per contro sostenga che invece costituisca «la compensazione della differenza di valore Ric. 2018 n. 00159 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -6- dei beni immobili donati dal padre» secondo il valore stimato dal geometra Arnesano. Tale fatto, dunque, sarebbe stato decisivo per la definizione del gravame, giacché, ove correttamente apprezzato, avrebbe senza dubbio permesso di risolvere il dubbio circa l’esistenza di un valido atto traslativo della proprietà immobiliare. Il giudice d’appello, nondimeno, non ha minimamente preso in considerazione tale circostanza, oltretutto ignorando il fatto che i fratelli Calogiuri non avrebbero potuto sottoscrivere un atto di vendita connotato da maggiore solennità a causa della propria limitata istruzione. Con il terzo, e ultimo, motivo di ricorso, la Calogiuri deduce la nullità della sentenza – a norma dell’art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c. – per violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. La Corte distrettuale avrebbe ignorato la circostanza, debitamente evidenziata dalla Calogiuri nelle proprie difese in appello, che taluni argomenti spesi in tale grado dal fratello fossero nuovi, non proposti in primo grado, e pertanto inammissibili. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito al ricorso, ed ha anzitutto eccepito il difetto di forma della procura per la proposizione del ricorso, ai sensi degli artt. 83 e 365 c.p.c.: questa, infatti, collocata a margine del ricorso, non soddisferebbe per la sua genericità i minimi requisiti previsti dalla legge. Ancora deduce che il primo motivo di ricorso sarebbe inammissibile poiché, pur denunziando la violazione di talune disposizioni del codice civile, non specificherebbe esattamente in cosa consisterebbe tale violazione. Parimenti inammissibile Ric. 2018 n. 00159 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -7- sarebbe il secondo motivo di ricorso, poiché la Corte d’appello avrebbe dato conto delle ragioni della propria decisione, sì da essere correttamente e adeguatamente motivata. Non sussisterebbero, inoltre gli estremi per ritenere sussistenti le anomalie motivazionali che ne legittimano una censura in sede di legittimità. Vieppiù, il secondo motivo di ricorso sarebbe in realtà volto a far operare alla Corte una rivalutazione delle risultanze fattuali, inammissibile in questa fase del giudizio. Infine, il controricorrente deduce l’inammissibilità anche dell’ultimo motivo di ricorso, in quanto la sua rubrica sarebbe incoerente con il vizio sostanzialmente dedotto. Ad ogni buon conto, la censura spiegata non sarebbe efficace a fronte della circostanza che gli asseriti nuovi argomenti sarebbero stati legittimamente spesi dal Calogiuri in sede di appello, siccome mera puntualizzazione della causa petendi originaria. 4. Dev’essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità sollevata dal Calogiuri. L’eccezione deve però essere respinta. Gli argomenti addotti dal controricorrente, incentrati sulla genericità e a-specificità della procura speciale conferita al difensore della ricorrente per la presente fase del giudizio si scontrano con la giurisprudenza di questa stessa Corte. Infatti, la procura speciale necessaria per introdurre il giudizio di legittimità non è sottoposta a rigorosi vincoli formalistici, in quanto la sua specificità emerge ex se dalla giustapposizione Ric. 2018 n. 00159 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -8- all’atto cui essa si riferisce. «La procura al difensore apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione o anche su un foglio separato ma congiunto materialmente al ricorso, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché è irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito» (Cass. n. 9935/2022). 5. Nel merito, il ricorso non merita comunque accoglimento, in quanto tutti i motivi in cui si articola sono destituiti di fondamento. Va sicuramente disattesa la tesi della ricorrente, così come sostenuta nel primo motivo di ricorso, per cui il [OSCURATO:PERSONA] – sul quale sono stati annotati quelli che qualifica come acconti sul prezzo della vendita della porzione di ortale del fratello – costituirebbe un documento munito di forma e contenuto idonei a consacrare la vendita di un’immobile. È infatti necessario dar atto che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte i documenti scritti costituenti quietanza di pagamento non integrano validamente il requisito della forma scritta di un contratto di vendita, non essendo idonei a manifestare la volontà traslativa delle parti. Del resto, secondo un consolidato orientamento, «nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, ad integrare l'atto scritto, richiesto "ad substantiam", non è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che questo Ric. 2018 n. 00159 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -9- contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di esprimere tale volontà. Ne consegue che non vale ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza, la quale dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto, presupponendone, invece, l'esistenza» (Cass., ord. n. 10846/2019; Cass., 5158/2012; ancor prima Cass., n. 10649/1994). Ancor più in generale, l’atto traslativo, per considerarsi propriamente tale, deve tanto esprimere la volontà traslativa delle parti quanto essere specificamente posto in essere al fine di manifestare la stessa: «l'atto scritto, richiesto dalla legge "ad substantiam" e non "ad probationem" per la validità dei negozi definitivi e preliminari di vendita di immobili o di quota di immobili, deve essere rappresentato non da un qualsiasi documento, da cui risulti la precedente stipulazione, ma da uno scritto che contenga la manifestazione della volontà di concludere il contratto e che sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà […]” (Cass., n. 25424/2013; nel caso di specie è stato ritenuto che “non soddisfa l'esigenza del combinato disposto degli artt. 1350 e 1351 cod. civ., secondo cui i contratti preliminari di vendita di beni immobili debbono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata a pena di nullità, l'attestazione di pagamento sottoscritta dall' "accipiens" e dal "solvens", e concernente somma corrisposta in esecuzione di un patto negoziale di cui si presuppone la futura stipula senza che ne sia documentata Ric. 2018 n. 00159 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -10- la giuridica esistenza nella sola forma valida richiesta dalla legge”). Il giudice del gravame, invero, ha fatto corretta applicazione di tali principi, aderendovi in modo incensurabile. Questi ha esattamente rilevato che il cd. [OSCURATO:PERSONA], (il cui estremamente sintetico contenuto è nella sostanza riportato in sentenza) si limita solo a riferire di una somma da versare a [OSCURATO:PERSONA], “per la parte di ortale del catasto”, con la successiva annotazione degli acconti versati, ma senza una precisa indicazione né del bene asseritamente compravenduto, né della univoca volontà di trasferire la proprietà a titolo oneroso, risultando quindi ineccepibile la conclusione secondo cui «non emerge la volontà delle parti di trasferire la proprietà del bene». 6. Anche il secondo motivo di ricorso, a mente del quale la circostanza decisiva del pagamento della somma di Lire 3.000.000 da parte della ricorrente al fratello sarebbe stata omessa da parte del giudice dell’appello, non è meritevole di accoglimento. Infatti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo introdotto dalla legge n. 134 del 2012, il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, essendo stata così sostituita la precedente formulazione (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio). La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni Ric. 2018 n. 00159 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -11- ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali). Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella “motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. S.U. 8053/2014). Pertanto, non possono essere sollevate doglianze per censurare, ai sensi dell'art. 360 n. 5 citato, la correttezza logica del percorso argomentativo della sentenza, a meno che non sia denunciato come incomprensibile il ragionamento ovvero che la contraddittorietà delle argomentazioni si risolva nella assenza o apparenza della motivazione (in tal caso, il vizio èdeducibile quale violazione della legge processuale ex art. 132 c.p.c.). Orbene, nel caso di specie la motivazione della sentenza gravata, indubitabilmente sintetica, non infrange la soglia del minimo costituzionale di motivazione, anche sul punto dedotto dalla ricorrente. Di esso, infatti, è dato debitamente conto a p. 2 (ai righi da 5 a 7 relativamente alla tesi della ricorrente; ai righi 8 e ss. per la tesi del fratello; nella parte finale per le Ric. 2018 n. 00159 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -12- valutazioni sulla natura dell’atto), che va dunque esente da qualsiasi censura. Inoltre, non può non rilevarsi, a fronte del rilievo dell’assenza di un valido atto traslativo della proprietà, munito della forma prescritta ad substantiam , l’assenza di decisività della circostanza di cui sarebbe stata asseritamente omessa la disamina, posto che il solo pagamento non potrebbe mai supplire alla riscontrata carenza del titolo traslativo. Per analoghe considerazioni, anche il terzo motivo di ricorso non merita accoglimento. In limine, dev’essere disattesa l’eccezione del controricorrente per la quale la discrasia tra la rubrica del motivo di ricorso ne implicherebbe l’inammissibilità. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina "ex se" l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura» (Cass., ord. n. 12690/2018). Ad ogni buon conto, il motivo di ricorso in esame non risulta del tutto incoerente con la propria rubrica denunziando la violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. in quanto la sentenza Ric. 2018 n. 00159 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -13- impugnata non avrebbe statuito sull’eccezione di inammissibilità di taluni argomenti sollevati dal fratello per la prima volta in sede d’appello. Ciò posto, il motivo risulta infondato per due distinti ordini di ragioni. In primo luogo, per costante giurisprudenza (Sez. 2, 4 ottobre 2011, n. 20311; Sez. 1, 20 settembre 2013, n. 21612), ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia. Il principio è stato ribadito anche recentemente da questa stessa sezione: «Il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con Ric. 2018 n. 00159 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -14- la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto» (Cass., ord. n. 12652/2020). Ebbene, nel caso di specie la Corte – che pur ha dato conto dell’eccezione della Calogiuri reiterata in questa sede (cfr. p. 2, della sentenza, sub. n. 2) – non l’ha ritenuta dirimente: la decisione, pur non dando espressamente conto delle ragioni del rigetto dell’eccezione, nell’accogliere l’argomento censurato ha tacitamente disatteso la medesima. Ma anche a voler diversamente opinare, il motivo di ricorso non potrebbe comunque trovare accoglimento. Gli argomenti sollevati dal fratello ben potevano essere spesi per la prima volta in sede d’appello, in quanto con gli stessi non risulta essere stata sollevata un’eccezione in senso stretto, come tale non proponibile per la prima volta in appello, ma è stata posta in essere ben più limitatamente una contestazione dei fatti addotti dalla sorella, proponendo una qualificazione alternativa della rilevanza del cd. [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto una quietanza, anziché un contratto di vendita, come invece sostenuto dalla ricorrente). Trattasi, a ben vedere, di ciò che la giurisprudenza qualifica come “mera difesa”, pacificamente sollevabile anche per la Ric. 2018 n. 00159 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -15- prima volta in appello, come appunto ribadito da questa Corte, secondo cui «Le mere difese, volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, non sono precluse, ancorché "nuove", in appello poiché esse non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, e non, indistintamente, tutte le difese comunque svolte dalle parti» (Cass., ord. n. 23796/2018; cfr. anche Cass., ord. n. 14515/2019; Cass., n. 15211/2005). 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosene anticipatario. Tuttavia, dev’essere disattesa la richiesta di condanna della ricorrente exart. 96 c.p.c., non ricorrendone i presupposti. 8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Ric. 2018 n. 00159 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -16- PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 2.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al