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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05655/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 969-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 13; -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (Cod.

Fisc. 00332700475) -Intimata - avverso la sentenza n. 680/2019 del Tribunale di Pistoia in funzione di giudice d’appello.

Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’ordinanza di ingiunzione con cui la Camera di Commercio di Pistoia gli contestava la violazione dell’art. 6 d.lgs. 206/2005 e dell’art . 5 d.lgs. 313/1991, lamentando la carenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni, posto che lo stesso non aveva esercitato la vendita al consumatore finale, né aveva esposto merce priva di avvertenze, precauzioni e istruzioni d’uso in lingua italiana in quanto rivestiva la qualifica di grossista sicchè la merce era destinata ad essere venduta a terzi, che esercitavano l’attività di vendita al dettaglio; -il Tribunale ha ritenuto che, nonostante [OSCURATO:PERSONA] non commercializzasse al dettaglio, fossero applicabili gli artt. 6 e 7 Cod.

Cons. nonché l’art. 11 d.lgs. 206/2005 e le relative sanzioni, che dispongono il divieto di commercializzazione sul territorio di qualunque prodotto difforme dalle prescrizioni, senza distinzione tra grossista e venditore al consumatore finale; - con il terzo e quinto motivo di ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione e interpretazione degli artt. 6 - 7 - 11 - 12 d. lgs. n. 206/2005, nonché la violazione di legge e l’errata interpretazione degli artt. 5 ed 11 del D. Lgs 313/1991 e dell’art. 1, secondo comma della L. 689/1981, per avere il giudice dell’appello ritenuto applicabili le norme del Codice del Consumo a tutti i soggetti della catena commerciale e non solo all’esercente la vendita al dettaglio destinata al consumatore finale, anche alla luce degli artt. 34-35-36 del TFUE, nonché in relazione all’art. 7 Cedu e all’art. 15 del Patto lnternazionale dei [OSCURATO:PERSONA] e Politici e all’art. 49 Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea; - attesa la particolare rilevanza della questione, avente rilievo nomofilattico, si rende necessaria la trattazione della causa in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, c.p.c.

P.Q.M.

La Suprema Corte di Cassazione, visto l’art. 375, comma secondo c.p.c., dispone la remissione della causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Second

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 969-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 13; -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (Cod. Fisc. 00332700475) -Intimata - avverso la sentenza n. 680/2019 del Tribunale di Pistoia in funzione di giudice d’appello. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’ordinanza di ingiunzione con cui la Camera di Commercio di Pistoia gli contestava la violazione dell’art. 6 d.lgs. 206/2005 e dell’art . 5 d.lgs. 313/1991, lamentando la carenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni, posto che lo stesso non aveva esercitato la vendita al consumatore finale, né aveva esposto merce priva di avvertenze, precauzioni e istruzioni d’uso in lingua italiana in quanto rivestiva la qualifica di grossista sicchè la merce era destinata ad essere venduta a terzi, che esercitavano l’attività di vendita al dettaglio; -il Tribunale ha ritenuto che, nonostante [OSCURATO:PERSONA] non commercializzasse al dettaglio, fossero applicabili gli artt. 6 e 7 Cod. Cons. nonché l’art. 11 d.lgs. 206/2005 e le relative sanzioni, che dispongono il divieto di commercializzazione sul territorio di qualunque prodotto difforme dalle prescrizioni, senza distinzione tra grossista e venditore al consumatore finale; - con il terzo e quinto motivo di ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione e interpretazione degli artt. 6 - 7 - 11 - 12 d. lgs. n. 206/2005, nonché la violazione di legge e l’errata interpretazione degli artt. 5 ed 11 del D. Lgs 313/1991 e dell’art. 1, secondo comma della L. 689/1981, per avere il giudice dell’appello ritenuto applicabili le norme del Codice del Consumo a tutti i soggetti della catena commerciale e non solo all’esercente la vendita al dettaglio destinata al consumatore finale, anche alla luce degli artt. 34-35-36 del TFUE, nonché in relazione all’art. 7 Cedu e all’art. 15 del Patto lnternazionale dei [OSCURATO:PERSONA] e Politici e all’art. 49 Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea; - attesa la particolare rilevanza della questione, avente rilievo nomofilattico, si rende necessaria la trattazione della causa in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, c.p.c. P.Q.M. La Suprema Corte di Cassazione, visto l’art. 375, comma secondo c.p.c., dispone la remissione della causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Second
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