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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43022/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOC7lata_av-4se-afte1plrtif udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato, su loro richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di undici mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 (capo 1), a [OSCURATO:PERSONA] la pena di un anno di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 10 quater d.lgs. 74/2000 (capi 1 e 2), a)[OSCURATO:PERSONA] la pena di sei mesi di reclusione (sostituita in quella di euro 90.000 di multa) in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 (capo 4).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'errata qualificazione giuridica del fatto, a causa della considerazione dell'avvenuto integrale pagamento del debito tributario quale circostanza attenuante ai sensi dell'art. 13 bis d.lgs. 74/2000 anziché come causa di non punibilità ai sensi dell'art. 13 del medesimo d.lgs. 74/2000, trattandosi di ipotesi di non punibilità applicabile anche ai fatti antecedenti alla entrata in vigore della disposizione che la contempla e nel caso di specie il debito tributario era stato interamente estinto il 29/1/2019, anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, e tale circostanza era stata rappresentata al Giudice per le indagini preliminari con specifica memoria, allo scopo di illustrare la applicabilità di tale causa di esclusione della punibilità, che invece era stata erroneamente esclusa, qualificando tale pagamento come circostanza attenuante.

Analogo ricorso ha proposto nei confronti della medesima sentenza [OSCURATO:PERSONA], evidenziando anche che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, egli aveva provveduto al pagamento della maggiore imposta dovuta, compresi sanzioni e interessi, il 29/1/2019, prima della assunzione della veste di indagato, con la conseguente erronea qualificazione giuridica del fatto e la sussistenza di un vizio della motivazione per ragioni analoghe a quelle esposte da [OSCURATO:PERSONA].

Ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], lamentando anch'essa la violazione degli artt. 129 e 425 cod. proc. pen. e dell'art. 13 d.lgs. 74/2000, a causa della omessa declaratoria di improcedibilità per intervenuta estinzione del reato ascrittole, avendo provveduto anch'essa all'integrale pagamento del debito tributario entro la prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della disposizione che aveva esteso anche ai reati di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 l'applicabilità della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 13 del medesimo d.lgs. 74/2000. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono tutti manifestamente infondati.

Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la

I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Nel caso in esame i ricorrenti non hanno posto a sostegno dei loro ricorsi alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo la errata qualificazione del pagamento del debito tributario ai sensi dell'art. 13 bis d.lgs. 74/2000, ossia come circostanza attenuante a effetto speciale, anziché come causa di non punibilità ai sensi dell'art. 13 del medesimo d.lgs. 74/2000, come, a loro avviso, sarebbe stato maggiormente corretto.

Si tratta, però, di doglianze non consentite, in quanto con esse non è, in realtà, stata denunciata una errata qualificazione giuridica del fatto contestato, giacché questa ricorre quando si denunci un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, che è da escludere, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez. 3, n. 44278 del 23/10/2007, Benha, Rv. 238286; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 254865, nella quale è stato precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; v. anche Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766, che ha ulteriormente chiarito che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione; Sez. 6, Ordinanza n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; v. anche Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116).

Nel caso in esame, come evidenziato, è stato prospettato dai ricorrenti un errore di diritto, per l'errata applicazione degli artt. 13 e 13 bis d.lgs. 74/2000, che non risulta evidente dal testo del provvedimento impugnato, nel quale la qualificabilità del pagamento dei debiti tributari come causa di non punibilità è stata esclusa sulla base del rilievo che lo stesso è avvenuto dopo che gli imputati avevano appreso dell'avvio delle indagini nei loro confronti.

Ne consegue che le doglianze dei ricorrenti non sono volte a prospettare una errata qualificazione giuridica del fatto, che non emerge con evidenza dal testo del provvedimento impugnato, bensì la ricostruzione fattuale compiuta dal primo Giudice (in ordine all'epoca dei pagamenti) e le conseguenze giuridiche che ne sono state tratte, prospettando un errore di diritto che non risulta evidente dal testo del provvedimento impugnato, come tale non deducibile con il ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta.

I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOC7lata_av-4se-afte1plrtif udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato, su loro richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di undici mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 (capo 1), a [OSCURATO:PERSONA] la pena di un anno di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 10 quater d.lgs. 74/2000 (capi 1 e 2), a)[OSCURATO:PERSONA] la pena di sei mesi di reclusione (sostituita in quella di euro 90.000 di multa) in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 (capo 4). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'errata qualificazione giuridica del fatto, a causa della considerazione dell'avvenuto integrale pagamento del debito tributario quale circostanza attenuante ai sensi dell'art. 13 bis d.lgs. 74/2000 anziché come causa di non punibilità ai sensi dell'art. 13 del medesimo d.lgs. 74/2000, trattandosi di ipotesi di non punibilità applicabile anche ai fatti antecedenti alla entrata in vigore della disposizione che la contempla e nel caso di specie il debito tributario era stato interamente estinto il 29/1/2019, anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, e tale circostanza era stata rappresentata al Giudice per le indagini preliminari con specifica memoria, allo scopo di illustrare la applicabilità di tale causa di esclusione della punibilità, che invece era stata erroneamente esclusa, qualificando tale pagamento come circostanza attenuante. Analogo ricorso ha proposto nei confronti della medesima sentenza [OSCURATO:PERSONA], evidenziando anche che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, egli aveva provveduto al pagamento della maggiore imposta dovuta, compresi sanzioni e interessi, il 29/1/2019, prima della assunzione della veste di indagato, con la conseguente erronea qualificazione giuridica del fatto e la sussistenza di un vizio della motivazione per ragioni analoghe a quelle esposte da [OSCURATO:PERSONA]. Ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], lamentando anch'essa la violazione degli artt. 129 e 425 cod. proc. pen. e dell'art. 13 d.lgs. 74/2000, a causa della omessa declaratoria di improcedibilità per intervenuta estinzione del reato ascrittole, avendo provveduto anch'essa all'integrale pagamento del debito tributario entro la prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della disposizione che aveva esteso anche ai reati di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 l'applicabilità della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 13 del medesimo d.lgs. 74/2000. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono tutti manifestamente infondati. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Nel caso in esame i ricorrenti non hanno posto a sostegno dei loro ricorsi alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo la errata qualificazione del pagamento del debito tributario ai sensi dell'art. 13 bis d.lgs. 74/2000, ossia come circostanza attenuante a effetto speciale, anziché come causa di non punibilità ai sensi dell'art. 13 del medesimo d.lgs. 74/2000, come, a loro avviso, sarebbe stato maggiormente corretto. Si tratta, però, di doglianze non consentite, in quanto con esse non è, in realtà, stata denunciata una errata qualificazione giuridica del fatto contestato, giacché questa ricorre quando si denunci un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, che è da escludere, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez. 3, n. 44278 del 23/10/2007, Benha, Rv. 238286; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 254865, nella quale è stato precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; v. anche Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766, che ha ulteriormente chiarito che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione; Sez. 6, Ordinanza n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; v. anche Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116). Nel caso in esame, come evidenziato, è stato prospettato dai ricorrenti un errore di diritto, per l'errata applicazione degli artt. 13 e 13 bis d.lgs. 74/2000, che non risulta evidente dal testo del provvedimento impugnato, nel quale la qualificabilità del pagamento dei debiti tributari come causa di non punibilità è stata esclusa sulla base del rilievo che lo stesso è avvenuto dopo che gli imputati avevano appreso dell'avvio delle indagini nei loro confronti. Ne consegue che le doglianze dei ricorrenti non sono volte a prospettare una errata qualificazione giuridica del fatto, che non emerge con evidenza dal testo del provvedimento impugnato, bensì la ricostruzione fattuale compiuta dal primo Giudice (in ordine all'epoca dei pagamenti) e le conseguenze giuridiche che ne sono state tratte, prospettando un errore di diritto che non risulta evidente dal testo del provvedimento impugnato, come tale non deducibile con il ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma
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