Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13235/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] io NIGERIA avverso la sentenza del 31/03/2022 del TRIBUNALE di PORDENONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Pordenone; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di NAPOLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pordenone ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di uso di atto falso, contestato come commesso il 10 luglio 2020 in [OSCURATO:PERSONA] di Livenza (Venezia) attraverso l'esibizione di una patente di guida nigeriana falsa durante un controllo stradale.

L'imputato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] all'epoca del controllo, non avrebbe potuto fare uso della patente come documento abilitante alla guida, secondo quanto prevede l'art. 135 cod. strada.

L'assoluzione si fonda sulla ritenuta innocuità del falso e richiama un precedente della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 24227 del 28/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281439) secondo cui la falsificazione della patente di guida rilasciata da Stato estero non appartenente all'Unione europea può costituire reato, ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen., solo qualora sussistano le condizioni che abilitino alla guida, perché nel caso opposto l'atto falsificato non potrebbe assurgere al rango di autorizzazione o certific:azione amministrativa.

Non essendo dunque possibile, secondo il Tribunale, configurare quello di cui l'imputato ha fatto uso quale «autorizzazione o certificazione amministrativa» ai sensi dell'art. 477 cod. pen., non sono stati ritenuti necessari ulteriori accertamenti giacché difettava l'elemento oggettivo del reato contestato.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, denunciando erronea applicazione della norma incriminatrice contestata.

Il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione su un precedente giurisprudenziale rimasto isolato, essendo invece la giurisprudenza più recente e copiosa della Corte di cassazione orientata a ritenere che la patente estera è comunque un certificato dotato di un proprio contenuto giuridico e probatorio idoneo a dimostrare quanto in esso attestato, sicché il reato sussiste, laddove ne ricorrano i presupposti, a prescindere dalla possibilità di utilizzare la patente al fine di condurre un veicolo, secondo le previsioni del codice della strada (per tutte v.

Sez. 5, n. 10304 del 15/02/2021, Abdellatif, Rv. 280847).

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

3.1. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, alla luce della soluzione fornita dalle Sezioni unite della Corte di cassazione al contrasto cui ha fatto riferimento il ricorrente, soluzione intervenuta con sentenza del 24/11/2022, non ancora depositata, che ha ritenuto corretta l'interpretazione contraria a quella fatta propria dal giudice friulano.

3.2. Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire conclusioni scritte nelle quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e ha invocato il principio del favor rei quale criterio cui la Corte dovrebbe ispirarsi, tenuto conto che la sentenza impugnata è stata pronunciata prima della decisione delle Sezioni unite, risolutiva del contrasto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Con sentenza del 24/11/2022, [OSCURATO:PERSONA], in attesa di deposito, le Sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno dato risposta negativa al quesito «se la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno stato estero non appartenente all'UE integri il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. solo ove sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della abilitazione alla guida in Italia stabilite dall'art. 135 cod. strada».

1.1. L'art. 135 cod. strada stabilisce che la patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea abilita alla guida, solo se il conducente non sia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] anno, sia in possesso di un permesso internazionale ovvero di una traduzione ufficiale in lingua italiana della patente e sempre che quest'ultima e il permesso internazionale siano in corso di validità.

Proprio in ragione di ciò, e dunque dell'insufficienza della patente straniera ad abilitare alla guida in Italia in difetto delle altre condizioni poste dal citato art. 135 cod. strada, l'orientamento minoritario (disatteso dalle Sezioni unite) ha disconosciuto in capo a tale documento l'idoneità a costituire autorizzazione o certificazione rilevante ai fini di cui all'art. 477 cod. pen. (oltre alla sentenza citata dal Tribunale, si possono menzionare Sez. 5„ n. 21929 del 17/04/2018, Ramos, Rv. 273022; Sez. 5, n. 9268 del 02/12/201.4, Ndiaye, Rv. 262963; Sez. 5, n. 12693 del 08/03/2007, Aghohawa, Rv. 236180).

Se la patente straniera non abilita ex se alla guida, non costituisce ex se autorizzazione o certificazione amministrativa e dunque nemmeno il suo utilizzo, come avvenuto nel caso qui in esame, può costituire illecito penale ai sensi dell'art. 489 cod. pen. 1.2.

Occorre però considerare che la patente estera priva di validità è comunque idonea ad ingannare la fede pubblica, trattandosi di un certificato dotato di un proprio contenuto giuridico e probatorio, sia intrinseco, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di quanto in esso certificato, sia estrinseco, avendo potenziale rilievo autorizzatorio se abbinato ad un altro atto.La patente di guida estera, di per sé, ha «una propria fisionomia giuridica di validità intrinseca, trattandosi di un atto che anche da solo esiste ed esprime un. determinato contenuto, che è poi il contenuto richiesto dalla legge affinché esso, posto insieme agli altri titoli e condizioni necessari per l'abilitazione alla guida, svolga la sua funzione legittimante» (Sez. 5, n. 10304 del 15/02/2021, Abdellatif, Rv. 280847).

La funzione legittimante alla guida non va dunque confusa con l'identità del documento giuridico (la patente), «che costituisce, comunque, di per sé, un certificato che esprime un proprio, determinato, contenuto giuridico e probatorio» (sentenza Abdellatif, citata), che lo rende riconducibile alla categoria degli atti presi in considerazione dall'art. 477 cod. pen. (cfr. anche Sez. 5, n. 57004 del 27/09/2018, B., Rv. 274172).

Del resto, come efficacemente è stato osservato da altra pronuncia, la rilevanza giuridica della patente straniera, di per sé considerata, è confermata dal diverso disvalore che l'ordinamento riconosce all'ipotesi di guida senza permesso internazionale (ovvero senza la traduzione ufficiale della patente estera) rispetto a quella di guida senza patente.

Sotto tale profilo, ha rilevato che il comma 8 dell'art. 135 cod. strada prevede, a carico del titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale di cui al comma 1 dello stesso art. 135, una sanzione amministrativa di importo inferiore alla sanzione prevista dall'art. 116, comma 15, a carico di chi conduca veicoli senza avere conseguito la patente di guida.

Dati che «confermano che la patente straniera ha un suo rilievo giuridico come autorizzazione alla guida e una sua valenza intrinseca probatoria, a prescindere dal suo abbinamento con altri requisiti o atti» (Sez. 5, n. 45255 del 27/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282252).

In casi come quello qui esaminato non può dunque ril:enersi in concreto sussistente la fattispecie del c.d. falso innocuo, in quanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, tale ipotesi ricorre solo quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica e l'affidamento dei terzi: idoneità che, per le ragioni spiegate, non può essere esclusa sulla base della mera considerazione relativa alla non sufficienza del documento al fine dell'abilitazione alla guida.

1.3. L'orientamento da ultimo passato in rassegna, sostenuto oggi dalla pronuncia delle Sezioni unite richiamata in premessa, fornisce la corretta interpretazione del dato normativo che viene qui in rilievo, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto e la sentenza annullata con rinvio al Tribunale di Pordenone che, conformatosi al principio di diritto sancito dalle Sezioni unite, riesaminerà ex professo la fattispecie concreta, come non è stato fatto nel primo giudizio dal momento che in tale processo il giudice si è arrestato alla presa d'atto della natura della patente esibita, ritenuta ictu °culi non rilevante sul piano penale.

2. La difesa dell'imputato ha invocato il favor rei chiedendo sostanzialmente alla Corte di non applicare retroattivamente l'interpretazione suffragata dalle Sezioni unite.

Nel caso di specie, però, non viene in rilievo il principio di irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole, che trova fondamento nell'art. 7 CEDU così come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

L'art. 7 CEDU, «pur enunciando formalmente il solo principio di irretroattività, è stato interpretato dalla giurisprudenza e dalla dottrina nel senso che esso delinea, nell'ambito del sistema europeo di tutela dei diritti dell'uomo, i due fondamentali principi penalistici nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege» (Cass., Sez.

U, n. 18288 del 12/01/2010, Beschi, Rv. 246651): e nel concetto di legalità la giurisprudenza della Corte europea ha ricompreso sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale.

Ciò comporta che una decisione del supremo organo di nomofilachia, che fornisca un'interpretazione nuova e sfavorevole (c.d. overruling) di una disposizione penale, possa assumere rilevanza ai fini della violazione dei principi tutelati dall'art. 7 CEDU: deve però trattarsi, appunto, del «ribaltamento imprevedibile di un quadro giurisprudenziale consolidato» (Sez. 5, n. 47510 del 09/07/2018, Dilaghi, Rv. 274406; v. anche Sez. 3, n. 46184 del 23/11/2021, M., Rv. 282238). .

Nel caso di specie l'orientamento che ha trovato l'avallo delle Sezioni unite [OSCURATO:PERSONA] era tutt'altro che imprevedibile al momento del fatto: esso, in realtà, contava su una serie di pronunce conformi, tanto da essere addirittura prevalente (solo per citare le pronunce più prossime, ed ovviamente precedenti, rispetto alla commissione del fatto, si vedano -oltre alla già citata Sez. 5, n. 57004 del 27/09/2018, B., Rv. 274172- Sez. 7, n. 44744 del 09/05/2019, Fall, mm.; Sez. 5, n. 20507 del 14/01/2019, Liao, n.m.; Sez. 5 n. 28599 del 7/04/2017, Rv. 270245), da molti anni (si vedano per tutte, tra le risalenti, Sez. 5, n. 21231 del 20/02/2001, Mbaye, Rv. 219029 e Sez. 5, n. 4647 del 19/11/2013, dep. 2014, Serigne, Rv. 258717).

La richiesta della difesa è dunque

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] io NIGERIA avverso la sentenza del 31/03/2022 del TRIBUNALE di PORDENONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Pordenone; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di NAPOLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pordenone ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di uso di atto falso, contestato come commesso il 10 luglio 2020 in [OSCURATO:PERSONA] di Livenza (Venezia) attraverso l'esibizione di una patente di guida nigeriana falsa durante un controllo stradale. L'imputato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] all'epoca del controllo, non avrebbe potuto fare uso della patente come documento abilitante alla guida, secondo quanto prevede l'art. 135 cod. strada. L'assoluzione si fonda sulla ritenuta innocuità del falso e richiama un precedente della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 24227 del 28/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281439) secondo cui la falsificazione della patente di guida rilasciata da Stato estero non appartenente all'Unione europea può costituire reato, ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen., solo qualora sussistano le condizioni che abilitino alla guida, perché nel caso opposto l'atto falsificato non potrebbe assurgere al rango di autorizzazione o certific:azione amministrativa. Non essendo dunque possibile, secondo il Tribunale, configurare quello di cui l'imputato ha fatto uso quale «autorizzazione o certificazione amministrativa» ai sensi dell'art. 477 cod. pen., non sono stati ritenuti necessari ulteriori accertamenti giacché difettava l'elemento oggettivo del reato contestato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, denunciando erronea applicazione della norma incriminatrice contestata. Il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione su un precedente giurisprudenziale rimasto isolato, essendo invece la giurisprudenza più recente e copiosa della Corte di cassazione orientata a ritenere che la patente estera è comunque un certificato dotato di un proprio contenuto giuridico e probatorio idoneo a dimostrare quanto in esso attestato, sicché il reato sussiste, laddove ne ricorrano i presupposti, a prescindere dalla possibilità di utilizzare la patente al fine di condurre un veicolo, secondo le previsioni del codice della strada (per tutte v. Sez. 5, n. 10304 del 15/02/2021, Abdellatif, Rv. 280847). 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. 3.1. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, alla luce della soluzione fornita dalle Sezioni unite della Corte di cassazione al contrasto cui ha fatto riferimento il ricorrente, soluzione intervenuta con sentenza del 24/11/2022, non ancora depositata, che ha ritenuto corretta l'interpretazione contraria a quella fatta propria dal giudice friulano. 3.2. Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire conclusioni scritte nelle quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e ha invocato il principio del favor rei quale criterio cui la Corte dovrebbe ispirarsi, tenuto conto che la sentenza impugnata è stata pronunciata prima della decisione delle Sezioni unite, risolutiva del contrasto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Con sentenza del 24/11/2022, [OSCURATO:PERSONA], in attesa di deposito, le Sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno dato risposta negativa al quesito «se la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno stato estero non appartenente all'UE integri il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. solo ove sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della abilitazione alla guida in Italia stabilite dall'art. 135 cod. strada». 1.1. L'art. 135 cod. strada stabilisce che la patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea abilita alla guida, solo se il conducente non sia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] anno, sia in possesso di un permesso internazionale ovvero di una traduzione ufficiale in lingua italiana della patente e sempre che quest'ultima e il permesso internazionale siano in corso di validità. Proprio in ragione di ciò, e dunque dell'insufficienza della patente straniera ad abilitare alla guida in Italia in difetto delle altre condizioni poste dal citato art. 135 cod. strada, l'orientamento minoritario (disatteso dalle Sezioni unite) ha disconosciuto in capo a tale documento l'idoneità a costituire autorizzazione o certificazione rilevante ai fini di cui all'art. 477 cod. pen. (oltre alla sentenza citata dal Tribunale, si possono menzionare Sez. 5„ n. 21929 del 17/04/2018, Ramos, Rv. 273022; Sez. 5, n. 9268 del 02/12/201.4, Ndiaye, Rv. 262963; Sez. 5, n. 12693 del 08/03/2007, Aghohawa, Rv. 236180). Se la patente straniera non abilita ex se alla guida, non costituisce ex se autorizzazione o certificazione amministrativa e dunque nemmeno il suo utilizzo, come avvenuto nel caso qui in esame, può costituire illecito penale ai sensi dell'art. 489 cod. pen. 1.2. Occorre però considerare che la patente estera priva di validità è comunque idonea ad ingannare la fede pubblica, trattandosi di un certificato dotato di un proprio contenuto giuridico e probatorio, sia intrinseco, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di quanto in esso certificato, sia estrinseco, avendo potenziale rilievo autorizzatorio se abbinato ad un altro atto.La patente di guida estera, di per sé, ha «una propria fisionomia giuridica di validità intrinseca, trattandosi di un atto che anche da solo esiste ed esprime un. determinato contenuto, che è poi il contenuto richiesto dalla legge affinché esso, posto insieme agli altri titoli e condizioni necessari per l'abilitazione alla guida, svolga la sua funzione legittimante» (Sez. 5, n. 10304 del 15/02/2021, Abdellatif, Rv. 280847). La funzione legittimante alla guida non va dunque confusa con l'identità del documento giuridico (la patente), «che costituisce, comunque, di per sé, un certificato che esprime un proprio, determinato, contenuto giuridico e probatorio» (sentenza Abdellatif, citata), che lo rende riconducibile alla categoria degli atti presi in considerazione dall'art. 477 cod. pen. (cfr. anche Sez. 5, n. 57004 del 27/09/2018, B., Rv. 274172). Del resto, come efficacemente è stato osservato da altra pronuncia, la rilevanza giuridica della patente straniera, di per sé considerata, è confermata dal diverso disvalore che l'ordinamento riconosce all'ipotesi di guida senza permesso internazionale (ovvero senza la traduzione ufficiale della patente estera) rispetto a quella di guida senza patente. Sotto tale profilo, ha rilevato che il comma 8 dell'art. 135 cod. strada prevede, a carico del titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale di cui al comma 1 dello stesso art. 135, una sanzione amministrativa di importo inferiore alla sanzione prevista dall'art. 116, comma 15, a carico di chi conduca veicoli senza avere conseguito la patente di guida. Dati che «confermano che la patente straniera ha un suo rilievo giuridico come autorizzazione alla guida e una sua valenza intrinseca probatoria, a prescindere dal suo abbinamento con altri requisiti o atti» (Sez. 5, n. 45255 del 27/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282252). In casi come quello qui esaminato non può dunque ril:enersi in concreto sussistente la fattispecie del c.d. falso innocuo, in quanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, tale ipotesi ricorre solo quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica e l'affidamento dei terzi: idoneità che, per le ragioni spiegate, non può essere esclusa sulla base della mera considerazione relativa alla non sufficienza del documento al fine dell'abilitazione alla guida. 1.3. L'orientamento da ultimo passato in rassegna, sostenuto oggi dalla pronuncia delle Sezioni unite richiamata in premessa, fornisce la corretta interpretazione del dato normativo che viene qui in rilievo, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto e la sentenza annullata con rinvio al Tribunale di Pordenone che, conformatosi al principio di diritto sancito dalle Sezioni unite, riesaminerà ex professo la fattispecie concreta, come non è stato fatto nel primo giudizio dal momento che in tale processo il giudice si è arrestato alla presa d'atto della natura della patente esibita, ritenuta ictu °culi non rilevante sul piano penale. 2. La difesa dell'imputato ha invocato il favor rei chiedendo sostanzialmente alla Corte di non applicare retroattivamente l'interpretazione suffragata dalle Sezioni unite. Nel caso di specie, però, non viene in rilievo il principio di irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole, che trova fondamento nell'art. 7 CEDU così come interpretato dalla Corte di Strasburgo. L'art. 7 CEDU, «pur enunciando formalmente il solo principio di irretroattività, è stato interpretato dalla giurisprudenza e dalla dottrina nel senso che esso delinea, nell'ambito del sistema europeo di tutela dei diritti dell'uomo, i due fondamentali principi penalistici nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege» (Cass., Sez. U, n. 18288 del 12/01/2010, Beschi, Rv. 246651): e nel concetto di legalità la giurisprudenza della Corte europea ha ricompreso sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale. Ciò comporta che una decisione del supremo organo di nomofilachia, che fornisca un'interpretazione nuova e sfavorevole (c.d. overruling) di una disposizione penale, possa assumere rilevanza ai fini della violazione dei principi tutelati dall'art. 7 CEDU: deve però trattarsi, appunto, del «ribaltamento imprevedibile di un quadro giurisprudenziale consolidato» (Sez. 5, n. 47510 del 09/07/2018, Dilaghi, Rv. 274406; v. anche Sez. 3, n. 46184 del 23/11/2021, M., Rv. 282238). . Nel caso di specie l'orientamento che ha trovato l'avallo delle Sezioni unite [OSCURATO:PERSONA] era tutt'altro che imprevedibile al momento del fatto: esso, in realtà, contava su una serie di pronunce conformi, tanto da essere addirittura prevalente (solo per citare le pronunce più prossime, ed ovviamente precedenti, rispetto alla commissione del fatto, si vedano -oltre alla già citata Sez. 5, n. 57004 del 27/09/2018, B., Rv. 274172- Sez. 7, n. 44744 del 09/05/2019, Fall, mm.; Sez. 5, n. 20507 del 14/01/2019, Liao, n.m.; Sez. 5 n. 28599 del 7/04/2017, Rv. 270245), da molti anni (si vedano per tutte, tra le risalenti, Sez. 5, n. 21231 del 20/02/2001, Mbaye, Rv. 219029 e Sez. 5, n. 4647 del 19/11/2013, dep. 2014, Serigne, Rv. 258717). La richiesta della difesa è dunque
Sentenza Cassazione n. 13235/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris