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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 01387/2026

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NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Alessandria udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Alessandria, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la medesima l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] finalizzata a ottenere un nuovo calcolo delle pene già espiate e di applicare il criterio di cui all’art. 78 cod. pen. alle pene relative alle sentenze successivamente emesse e, in specifico, a quella del Tribunale di Catanzaro che lo ha condannato alla pena di mesi sei per il reato di cui all’art. 635 cod. pen.

Rilevato che il ricorso è stato proposto il 19 giugno 2025 con dichiarazione resa personalmente dal condannato all’ufficio matricola e che anche i motivi, successivamente e tardivamente consegnati all’ufficio matricola il 6 luglio 2025, sono sottoscritti dallo stesso condannato; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/12/2025 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Alessandria udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Alessandria, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la medesima l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] finalizzata a ottenere un nuovo calcolo delle pene già espiate e di applicare il criterio di cui all’art. 78 cod. pen. alle pene relative alle sentenze successivamente emesse e, in specifico, a quella del Tribunale di Catanzaro che lo ha condannato alla pena di mesi sei per il reato di cui all’art. 635 cod. pen. Rilevato che il ricorso è stato proposto il 19 giugno 2025 con dichiarazione resa personalmente dal condannato all’ufficio matricola e che anche i motivi, successivamente e tardivamente consegnati all’ufficio matricola il 6 luglio 2025, sono sottoscritti dallo stesso condannato; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 I