CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 30086/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 dicembre 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini, emessa in data 2 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il concorso nei reati di furto con strappo, rapina, ricettazione e lesioni personali. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è privo di concreta specificità in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695), dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sul valore non irrisorio dei beni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 giug