CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 novembre 2024
Cassazione n. 45232/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1542/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 23073/2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento della sentenza del 24/05/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo che ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 21, comma 1, lett. r), 30, comma 1, lett. h), legge n. 157 del 1992, perché estinto per oblazione e ha contestualmente ordinato la confisca e la distruzione di quanto in sequestro. 1.1.Con unico motivo impugna il capo relativo alla confisca del fucile (e relativa custodia) e delle munizioni di sua proprietà e deduce l’inosservanza o comunque l’erronea applicazione degli artt. 28 e 30, legge n. 157 del 1992, e 240 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 45232/2024 Roma, lì, 10/12/2024 cod. pen., non essendo consentita la confisca delle armi al di fuori dei casi di cui all’art. 30, lett. a), b), c), d) ed e), legge n. 157 cit. 2.Il ricorso è fondato. 3.Osserva il Collegio: 3.1.ai sensi dell’art. 28, comma 2, legge n. 157 del 1992, in caso di condanna per le ipotesi di cui all’art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati, sono in ogni caso confiscati; 3.2.presupposto applicativo della norma è la condanna per uno dei reati tassativamente elencati sicché la confisca non è consentita, non solo in caso di condanna per un reato diverso (Sez. 3, n. 34944 del 09/07/2015, Biemmi, Rv. 264453 - 01; Sez. 3, n. 7390 del 07/01/2015, Lattanzi, Rv. 262420 - 01; Sez. 3, n. 6228 del 14/01/2009, Mecucci, Rv. 242744 - 01), ma anche quando il reato per il quale è astrattamente prevista la confisca è dichiarato estinto per oblazione o prescrizione, non potendo essere disposta la confisca in assenza di condanna (Sez. 3, n 3301 del 19/10/2017, dep. 2018, Pansanardi, Rv. 272154 - 01; Sez. 3, n. 11580 del 04/02/2009, Chrico, Rv. 243017 - 01; Sez. 3, n. 35637 del 11/07/2007, Nones, Rv. 237225 - 01); 3.3.l’art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nello stabilire che "salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi", comporta che la sola norma applicabile, in materia di confisca di armi, le quali, legittimamente detenute e portate, siano state tuttavia utilizzate per commettere reati venatori, è quella costituita dall'art. 28, comma 2, della stessa legge 157 del 1992, in base alla quale la confisca può essere disposta solo in caso di condanna per le contravvenzioni ivi richiamate, con esclusione, quindi, dell'operatività del combinato disposto di cui agli artt. 240, secondo comma, cod. pen. e 6 della legge 22 maggio 1975 n. 152, in forza della quale può darsi luogo a confisca, quando trattasi di reati concernenti le armi, anche in assenza di una pronuncia di condanna (Sez. 3, n. 15166 del 28/01/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 224709 - 01); 3.4.nel caso di specie, è stato contestato al ricorrente il reato di cui all’art. 30, comma 1, lett. h), legge n. 157 del 1992, non compreso tra quelli indicati dall’art. 28, comma 2, laddove la stessa lett. h) limita la confisca ai soli richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lett. r); 3.5.né è possibile disporre ugualmente la confisca facendo ricorso alla previsione di cui all’art. 240, comma primo, cod. pen., che consente la confisca delle "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato”, né, secondo quanto sostiene il PG, all’art. 6 legge n. 152 del 1975, che impone la confisca delle armi e degli altri oggetti atti a offendere, nonché delle munizioni e degli esplosivi in tutti i casi di “reati concernenti le armi”; 3.6.la regolamentazione della disciplina della confisca delle armi utilizzate per porre in essere illecite condotte venatorie, in quanto esclusivamente e specificamente fissata dalla legge n. 157 del 1992, impedisce che la stessa possa essere elusa, con esiti addirittura opposti alla chiara volontà del legislatore (che ha appunto tassativamente circoscritto la ipotesi di confisca a specifiche ipotesi di reato) mediante il richiamo ad altre norme, quand'anche di carattere generale (così, in motivazione, Sez. 3, Lattanzi, cit.); 3.7.nel caso di specie, peraltro, non è stata nemmeno pronunciata una condanna; 3.8.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca, statuizione che deve essere eliminata. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la statuizione sulla confisca, statuizione che elimina. Così deciso in Roma, il 18/11/2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]