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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40361/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13103/1996 avverso la sentenza del 04/05/2022 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e II ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Trieste, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal G.u.p. del Tribunale di Trieste in data 21 febbraio 2020, in ordine al reato di cui all'art. 642 cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'impul:ato deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione poiché la Corte territoriale, a fronte delle censure svolte con l'atto d'appello in ordine all'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali (del legale che aveva inoltrato la richiesta risarcitoria nell'interesse dell'imputato; di due testimoni dell'episodio relativo al sinistro accaduto), aveva omesso di affrontare le censure sollevate, limitandosi a ritenerle assorbite dalle valutazioni condotte sulla perizia svolta; al contrario, le dichiarazioni testimoniali erano state prese in considerazione e poste a fondamento del giudizio di responsabilità.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.125 cod. proc. pen., con conseguente vizio della motivaziDne, circa la totale carenza di giustificazione dell'ordinanza con cui il giudice di primo grado, ammesso il giudizio abbreviato, aveva disposto perizia tecnica su temi che non avevano formato oggetto dell'attività di indagine, in contrasto con il principio della tendenziale completezza delle indagini preliminari.

2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della Motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, quanto all' (omessa) esposizione delle ragioni che avevano indotto a condividere le ipotesi formulate dal perito, ipotesi D eraltro fondata sul materiale dichiarativo di cui non era stata valutata l'attendibilità, con intrinseco vizio di contraddizione interna della motivazione, oltreché di manifesta illogicità, non potendosi derivare, dall'asserita falsità delle dichiarazioni dell'imputato e dei soggetti inizialmente ascoltati dagli organi investigativi, la certezza della corretta ricostruzione proposta dal perito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato: la sentenza ha dato atto del carattere decisivo delle risultanze della perizia svolta, che ha iescluso dal punto di vista logico e scientifico la compatibilità della natura e delle caratteristiche delle lesioni riportate dall'imputato con la dinamica del sinistro (come narrata sia dallo stesso imputato, sia dal conducente del veicolo che lo avrebbe investito, rispetto alla quale le denunciate incongruenze e contraddizioni tra le dichiarazioni del denunciante, e dei testimoni da lui indicati, non sarebbero state in grado di metter in crisi l'apparato motivazionale della decisione).

Va da subito evidenziato, inoltre (e ciò anche ai fini della valutazione delle censure formulate con il terzo motivo), che le conclusioni dei periti nominati non si sono fondate sulle dichiarazioni testimoniali (che il ricorrente assume inattendibili, se non false) ma sulle caratteristiche delle lesioni riportate e sulla comparazione delle possibili cause di tali lesioni con la dinamica del sinistro come riferita dal ricorrente e dall'altro imputato (assunto conducente del veicolo investitore), giungendo ad escludere la riconducibilità delle specifiche lesioni con l'investimento, come riportato nel modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalle parti e poi descritto nella richiesta inviata dal lega e nell'interesse del ricorrente.

1.2. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato e reiterativo, oltre che non consentito in questa sede: secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, «in tema di giudizio abbreviato, anche non condizionato, il potere di integrazione probatoria ex officio non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità di un approfondimento del thema probandum, ossia dei fatti oggetto di imputazione» (Sez. 5, n. 18264 del 29/01/2019, S., Rv. 276246 - 01; Sez. 3, n. 4186 del 21/09/2017, dep. 2018, I., Rv. 272459 - 0; Sez. 1, n. 47710 del 18/06/2015, Bostiog, Rv. 265422 - 0); in ogni caso, «l'esercizio del potere d'integrazione della prova, riconosciuto al giudice dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale» (Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021, dep. 2022, Provenza, Rv. 282395 - 01; Sez. 6, n. 49469 del :.8/11/2015, V.D.M., Rv. 265905 - 0); ad ogni buon conto, la Corte territoriale ha ritenuto, condividendo la valutazione operata dal giudice di primo grado, che la perizia disposta fosse risultata decisiva per superare ogni eventuale incertezza probatoria (quali quelle sollevate dall'appellante, sulle dichiarazioni dei testimoni e del legale del ricorrente che aveva in sede civile formulato la richiesta risarcitoria) in quanto idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi già acquisiti.

1.3. Il terzo motivo è generico, oltre che manifes:amente infondato: premesso, come già evidenziato nell'esame del primo motivo, che le valutazioni richieste ai periti ed espresse dai tecnici non richiedevano di apprezzare le dichiarazioni testimoniali, bensì di considerare caratteristiche e natura delle lesioni riportate dal ricorrente per verificarne l'astratta compatibilità con il narrato dello stesso ricorrente (poi trasfuso, unitamente a quello del conducente del veicolo che lo avrebbe investito, nella richiesta scritta diretta alla compagnia assicuratrice per conseguire il risarcimento dei danni derivati dal denunciato sinistro da circolazione di veicoli), va rilevato che il ricorrente nel censurare la motivazione della Corte territoriale trascura completamente di considerare i passaggi aventi carattere decisivo delle considerazioni dei periti, che hanno messo in rilievo - al di là dell'incompatibilità tra la cinematica del sinistro narrato e le lesioni riportate - l'esistenza di conseguenze (frattura del calcagno) che derivano da "trauma ad alta energia, indiretto, conseguente a caduta dall'alto e in genere maggiore di 50 centimetri", ossia una frattura da caduta di altezza var abile, che provoca compressione verticale, del tutto inconciliabile con il denuncia:o arrotamento della gamba del malcapitato.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13103/1996 avverso la sentenza del 04/05/2022 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e II ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Trieste, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal G.u.p. del Tribunale di Trieste in data 21 febbraio 2020, in ordine al reato di cui all'art. 642 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'impul:ato deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione poiché la Corte territoriale, a fronte delle censure svolte con l'atto d'appello in ordine all'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali (del legale che aveva inoltrato la richiesta risarcitoria nell'interesse dell'imputato; di due testimoni dell'episodio relativo al sinistro accaduto), aveva omesso di affrontare le censure sollevate, limitandosi a ritenerle assorbite dalle valutazioni condotte sulla perizia svolta; al contrario, le dichiarazioni testimoniali erano state prese in considerazione e poste a fondamento del giudizio di responsabilità. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.125 cod. proc. pen., con conseguente vizio della motivaziDne, circa la totale carenza di giustificazione dell'ordinanza con cui il giudice di primo grado, ammesso il giudizio abbreviato, aveva disposto perizia tecnica su temi che non avevano formato oggetto dell'attività di indagine, in contrasto con il principio della tendenziale completezza delle indagini preliminari. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della Motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, quanto all' (omessa) esposizione delle ragioni che avevano indotto a condividere le ipotesi formulate dal perito, ipotesi D eraltro fondata sul materiale dichiarativo di cui non era stata valutata l'attendibilità, con intrinseco vizio di contraddizione interna della motivazione, oltreché di manifesta illogicità, non potendosi derivare, dall'asserita falsità delle dichiarazioni dell'imputato e dei soggetti inizialmente ascoltati dagli organi investigativi, la certezza della corretta ricostruzione proposta dal perito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato: la sentenza ha dato atto del carattere decisivo delle risultanze della perizia svolta, che ha iescluso dal punto di vista logico e scientifico la compatibilità della natura e delle caratteristiche delle lesioni riportate dall'imputato con la dinamica del sinistro (come narrata sia dallo stesso imputato, sia dal conducente del veicolo che lo avrebbe investito, rispetto alla quale le denunciate incongruenze e contraddizioni tra le dichiarazioni del denunciante, e dei testimoni da lui indicati, non sarebbero state in grado di metter in crisi l'apparato motivazionale della decisione). Va da subito evidenziato, inoltre (e ciò anche ai fini della valutazione delle censure formulate con il terzo motivo), che le conclusioni dei periti nominati non si sono fondate sulle dichiarazioni testimoniali (che il ricorrente assume inattendibili, se non false) ma sulle caratteristiche delle lesioni riportate e sulla comparazione delle possibili cause di tali lesioni con la dinamica del sinistro come riferita dal ricorrente e dall'altro imputato (assunto conducente del veicolo investitore), giungendo ad escludere la riconducibilità delle specifiche lesioni con l'investimento, come riportato nel modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalle parti e poi descritto nella richiesta inviata dal lega e nell'interesse del ricorrente. 1.2. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato e reiterativo, oltre che non consentito in questa sede: secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, «in tema di giudizio abbreviato, anche non condizionato, il potere di integrazione probatoria ex officio non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità di un approfondimento del thema probandum, ossia dei fatti oggetto di imputazione» (Sez. 5, n. 18264 del 29/01/2019, S., Rv. 276246 - 01; Sez. 3, n. 4186 del 21/09/2017, dep. 2018, I., Rv. 272459 - 0; Sez. 1, n. 47710 del 18/06/2015, Bostiog, Rv. 265422 - 0); in ogni caso, «l'esercizio del potere d'integrazione della prova, riconosciuto al giudice dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale» (Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021, dep. 2022, Provenza, Rv. 282395 - 01; Sez. 6, n. 49469 del :.8/11/2015, V.D.M., Rv. 265905 - 0); ad ogni buon conto, la Corte territoriale ha ritenuto, condividendo la valutazione operata dal giudice di primo grado, che la perizia disposta fosse risultata decisiva per superare ogni eventuale incertezza probatoria (quali quelle sollevate dall'appellante, sulle dichiarazioni dei testimoni e del legale del ricorrente che aveva in sede civile formulato la richiesta risarcitoria) in quanto idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi già acquisiti. 1.3. Il terzo motivo è generico, oltre che manifes:amente infondato: premesso, come già evidenziato nell'esame del primo motivo, che le valutazioni richieste ai periti ed espresse dai tecnici non richiedevano di apprezzare le dichiarazioni testimoniali, bensì di considerare caratteristiche e natura delle lesioni riportate dal ricorrente per verificarne l'astratta compatibilità con il narrato dello stesso ricorrente (poi trasfuso, unitamente a quello del conducente del veicolo che lo avrebbe investito, nella richiesta scritta diretta alla compagnia assicuratrice per conseguire il risarcimento dei danni derivati dal denunciato sinistro da circolazione di veicoli), va rilevato che il ricorrente nel censurare la motivazione della Corte territoriale trascura completamente di considerare i passaggi aventi carattere decisivo delle considerazioni dei periti, che hanno messo in rilievo - al di là dell'incompatibilità tra la cinematica del sinistro narrato e le lesioni riportate - l'esistenza di conseguenze (frattura del calcagno) che derivano da "trauma ad alta energia, indiretto, conseguente a caduta dall'alto e in genere maggiore di 50 centimetri", ossia una frattura da caduta di altezza var abile, che provoca compressione verticale, del tutto inconciliabile con il denuncia:o arrotamento della gamba del malcapitato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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