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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 09549/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7859/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione, in persona del legale rappresentante, domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - avverso la sentenzan. 804/2021 del [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7859/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 /02/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7859/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], conordinanza resa in data 12 gennaio 2022, la Corte d’appello di Veneziaha dichiarato l’inammissibilità, ai sensi dell’a rt. 348 - bis c.p.c., dell’appelloproposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenzaemessa in data 19/4/2021 con la quale il Tribunale di Vicenza ha rigettato l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) per il pagamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di somme a titolo di corrispettivi per prestazioni di consulenzae assistenza; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato l’insussistenza di alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avendo il primo giudice correttamente interpretato gli atti del giudizio, segnatamente nella parte in c ui avevano evidenziato l’insussistenzadei presupposti per l’opposizione in compensazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di un credito che quest’ultima società aveva acquistato da tale [OSCURATO:PERSONA], vantatosi creditore della [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA].), trattandosi di un credito contestato e, dunque, privo dei necessari requisiti della ‘certezza’ indispensabile ai fini della rivendicata compensazione; avversola sentenza del giudice di primo grado, la [OSCURATO:PERSONA].r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , pur avendo rilasciato procura specialeal proprio difensore, non ha svolto difese in questa sede ; consideratoche, Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7859/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataviolazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367e 1371 c.c., con la conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 - 1322, 1294, 1462, 1988 e 1243 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il giudice di primo grado erroneamente interpretato i contenuti dell’atto con il quale [OSCURATO:PERSONA] stato riconosciuto creditore dell’importo di euro 55.000,00 nei confronti del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], tra visandone il significato ed omettendoillegittimamente di avvedersi del l’avvenuto riconoscimento, proprioattraverso tale atto, del debito del gruppo societario in esame (conla conseguente responsabilità solidale della [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti del m edesimo Scalco, come tale pienamente legittimato a rivendicare il proprio credito di confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e, conseguentemente, a cederlo alla [OSCURATO:SOCIETA]. con i relativi requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità imposti dalla legge a i fini dellacompensazione opposta nel caso di specie; ilmotivo è inammissibile; osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefetti bilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effettidi cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorsoper cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di meritosi sia discostato da i suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7859/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata;operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nel caso di specie, l’odierna società ricorrente si è limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’art. 1362 c.c.), nonché la scorrettezza dell’interpretazionecomplessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale (exart. 1363 c.c.) , oltre alla violazione dei canoni interpretativi della buonafede (art. 1366 c.c.), della conserva zione degli atti (art. 1367 c.c.)e dell’equo con temperamento degli interessi delle parti (art. 1371 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione dei giudici del merito, non già attraverso la prospettazione di un’o biettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietàdell’interpretazione complessiva dell’atto (così come dellarilevabilità ictu oculi di un’interpretazione contraria a buona fede o del tutto sconveniente, rispetto alla natura o all’oggetto del contratto),bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa critica ta, rispetto a quella ritenutapreferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazionedi legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazionedi merito; sulpunto, è appena il caso di rilevare come il giudice di primo grado (in ciò sostenuto dalla decisione adesiva della corte d’appello) abbia procedutoalla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7859/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri legislatore,non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in termini di p alese irrazionalità o intima contraddittorietà (sulla base di un’ipoteticalettura macroscopicamente contraria ai canoni della buona fede o della convenienza oggettiva), per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente co ngruo, rispettoal testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dalla ricorrentein questa sede di legittimità; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il giudice di primo grado dettato, a fondamentodel rigetto dell’opposizione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., una motivazione logi ca, apodittica e meramente apparente; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto delrequisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come part e del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero neicasi in cui la motivazione, pur formalmente com parendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7859/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri infatti,secondo il c onsolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto ini donee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); ciòposto, nel cas o di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dal giudice di primo grado a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente ilpercorso logico, avendo il tribunale dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili all’accordo negoziale conclusotra il rappresentante del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchédella necessità di interpretare le div erse parti di tale accordo in terminiunitari, valorizzando il significato della contestazione opposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) al credito dello Scalco ai fini dell’impossibilità di riconoscervi il necessario requisito della certezza impostoai fini della relativa opponibilità in compensazione; e ciò, sulla basedi criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza econgruità logica; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto v also a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7859/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illus trate dallasocietà ricorrente; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, ai fini della regolazionedelle s pese del presente giudizio di legittimità, non avendo lasocietà intimata svolto difese in questa sede; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo d i contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Rigettail ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7859/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione, in persona del legale rappresentante, domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - avverso la sentenzan. 804/2021 del [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7859/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 /02/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7859/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], conordinanza resa in data 12 gennaio 2022, la Corte d’appello di Veneziaha dichiarato l’inammissibilità, ai sensi dell’a rt. 348 - bis c.p.c., dell’appelloproposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenzaemessa in data 19/4/2021 con la quale il Tribunale di Vicenza ha rigettato l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) per il pagamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di somme a titolo di corrispettivi per prestazioni di consulenzae assistenza; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato l’insussistenza di alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avendo il primo giudice correttamente interpretato gli atti del giudizio, segnatamente nella parte in c ui avevano evidenziato l’insussistenzadei presupposti per l’opposizione in compensazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di un credito che quest’ultima società aveva acquistato da tale [OSCURATO:PERSONA], vantatosi creditore della [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA].), trattandosi di un credito contestato e, dunque, privo dei necessari requisiti della ‘certezza’ indispensabile ai fini della rivendicata compensazione; avversola sentenza del giudice di primo grado, la [OSCURATO:PERSONA].r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , pur avendo rilasciato procura specialeal proprio difensore, non ha svolto difese in questa sede ; consideratoche, Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7859/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataviolazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367e 1371 c.c., con la conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 - 1322, 1294, 1462, 1988 e 1243 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il giudice di primo grado erroneamente interpretato i contenuti dell’atto con il quale [OSCURATO:PERSONA] stato riconosciuto creditore dell’importo di euro 55.000,00 nei confronti del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], tra visandone il significato ed omettendoillegittimamente di avvedersi del l’avvenuto riconoscimento, proprioattraverso tale atto, del debito del gruppo societario in esame (conla conseguente responsabilità solidale della [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti del m edesimo Scalco, come tale pienamente legittimato a rivendicare il proprio credito di confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e, conseguentemente, a cederlo alla [OSCURATO:SOCIETA]. con i relativi requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità imposti dalla legge a i fini dellacompensazione opposta nel caso di specie; ilmotivo è inammissibile; osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefetti bilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effettidi cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorsoper cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di meritosi sia discostato da i suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7859/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata;operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nel caso di specie, l’odierna società ricorrente si è limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’art. 1362 c.c.), nonché la scorrettezza dell’interpretazionecomplessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale (exart. 1363 c.c.) , oltre alla violazione dei canoni interpretativi della buonafede (art. 1366 c.c.), della conserva zione degli atti (art. 1367 c.c.)e dell’equo con temperamento degli interessi delle parti (art. 1371 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione dei giudici del merito, non già attraverso la prospettazione di un’o biettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietàdell’interpretazione complessiva dell’atto (così come dellarilevabilità ictu oculi di un’interpretazione contraria a buona fede o del tutto sconveniente, rispetto alla natura o all’oggetto del contratto),bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa critica ta, rispetto a quella ritenutapreferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazionedi legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazionedi merito; sulpunto, è appena il caso di rilevare come il giudice di primo grado (in ciò sostenuto dalla decisione adesiva della corte d’appello) abbia procedutoalla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7859/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri legislatore,non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in termini di p alese irrazionalità o intima contraddittorietà (sulla base di un’ipoteticalettura macroscopicamente contraria ai canoni della buona fede o della convenienza oggettiva), per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente co ngruo, rispettoal testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dalla ricorrentein questa sede di legittimità; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il giudice di primo grado dettato, a fondamentodel rigetto dell’opposizione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., una motivazione logi ca, apodittica e meramente apparente; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto delrequisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come part e del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero neicasi in cui la motivazione, pur formalmente com parendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7859/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri infatti,secondo il c onsolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto ini donee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); ciòposto, nel cas o di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dal giudice di primo grado a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente ilpercorso logico, avendo il tribunale dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili all’accordo negoziale conclusotra il rappresentante del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchédella necessità di interpretare le div erse parti di tale accordo in terminiunitari, valorizzando il significato della contestazione opposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) al credito dello Scalco ai fini dell’impossibilità di riconoscervi il necessario requisito della certezza impostoai fini della relativa opponibilità in compensazione; e ciò, sulla basedi criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza econgruità logica; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto v also a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7859/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illus trate dallasocietà ricorrente; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, ai fini della regolazionedelle s pese del presente giudizio di legittimità, non avendo lasocietà intimata svolto difese in questa sede; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo d i contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Rigettail ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti proc
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