Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:594
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]167/04 P
JCB Service
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Intese — Art. 81 CE — Accordi di distribuzione — Pratiche concordate — Notifica — Formulario A/B — Domanda di esenzione — Rigetto — Durata dell’esame del procedimento di notifica — Diritti della difesa — Presunzione d’innocenza — Denuncia — Infrazione — Divieto generale di vendite passive — Limitazione delle fonti di approvvigionamento — Motivi ed argomenti nuovi — Ammende — Orientamenti — Gravità dell’infrazione — Durata — Circostanze attenuanti — Impugnazione incidentale — Circostanze aggravanti»
Conclusioni dell’avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 15 dicembre 2005
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 settembre 2006
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Obblighi della [OSCURATO:PERSONA]
(Regolamento del Consiglio n. 17)
2.
Concorrenza — Intese — Notifica
3.
Diritto comunitario — Principi — Presunzione d’innocenza
4.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Errata valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo
da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)
5.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivo dedotto per la prima volta nell’ambito dell’impugnazione
— Irricevibilità
6.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivazione di una sentenza viziata da violazione del
diritto comunitario — Dispositivo fondato per altri motivi di diritto — Rigetto
7.
Atti delle istituzioni — Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in caso di una violazione delle regole di concorrenza
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
1. La violazione del principio del termine ragionevole in occasione dell’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di una decisione
in materia di concorrenza potrebbe comportare l’illegittimità di quest’ultima solo qualora essa comporti anche una violazione
dei diritti della difesa dell’impresa interessata.
(v. punti 64, 72)
2. L’utilizzo del formulario A/B per le notifiche degli accordi in materia di concorrenza è obbligatorio e costituisce un presupposto
indispensabile per la validità della notifica.
(v. punti 86, 135)
3. Il principio della presunzione d’innocenza fa parte dell’ordinamento giuridico comunitario e si applica alle procedure relative
a violazioni delle norme sulla concorrenza che riguardano le imprese e che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende.
Al riguardo, l’invio di una comunicazione degli addebiti da parte della [OSCURATO:PERSONA] non può in alcun caso essere considerata
una prova della presunzione di colpevolezza dell’impresa interessata. In caso contrario, l’avvio di un qualsiasi procedimento
in materia sarebbe potenzialmente idoneo a violare il principio della presunzione d’innocenza.
(v. punti 90, 99)
4. Dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia risulta che il Tribunale è competente in via
esclusiva, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai
documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Una volta che il Tribunale abbia accertato
o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica
di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto.
Inoltre, la Corte non è competente ad accertare i fatti, né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale
ha basato il proprio accertamento di tali fatti. Una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi
generali del diritto nonché le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta,
infatti, unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione
non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto soggetta, in quanto tale,
al controllo della Corte. Un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia
necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti né delle prove.
(v. punti 106-108)
5. Il fatto di consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo e argomenti che essa non
aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi
avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito
il Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione
giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado.
(v. punto 114)
6. Anche se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo
della medesima sentenza appare fondato per altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza dev’essere respinto.
(v. punto 186)
7. Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65,
n. 5, del Trattato CECA, pur non potendo essere qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l’amministrazione è
comunque tenuta, enunciano tuttavia una norma di comportamento indicativa della prassi da seguire, dalla quale l’amministrazione
non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento.
Adottando siffatte norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in
avanti applicate ai casi a cui esse si riferiscono, la [OSCURATO:PERSONA] si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale
e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di una violazione di principi giuridici generali,
quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento.
Inoltre, gli orientamenti stabiliscono, in modo generale ed astratto, la metodologia che la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta ai fini
della determinazione dell’ammontare delle ammende inflitte ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 17. Tali orientamenti,
per la cui redazione la [OSCURATO:PERSONA] ha, in particolare, applicato criteri sanciti dalla giurisprudenza della Corte, garantiscono,
di conseguenza, la certezza del diritto nei confronti delle imprese.
(v. punti 207-209)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
21 settembre 2006 (
*
)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Intese –Art. 81 CE – Accordi di distribuzione – Pratiche concordate – Notifica – Formulario A/B – Domanda di esenzione – Rigetto – Durata dell’esame del procedimento di notifica – Diritti della difesa – Presunzione d’innocenza – Denuncia – Infrazione – Divieto generale di vendite passive – Limitazione delle fonti di approvvigionamento – Motivi ed argomenti nuovi – Ammende – Orientamenti – Gravità dell’infrazione – Durata – Circostanze attenuanti – Impugnazione incidentale – Circostanze aggravanti»
Nel procedimento C‑167/04 P,
avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto
della Corte di giustizia, il 5 aprile 2004,
JCB Service
, rappresentata dai sigg. E. Morgan de Rivery e E. Friedel, avocats,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
, rappresentata dal sig. A. Whelan, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W. A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. J. Makarczyk, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai
sigg. P. Kūris e G. Arestis (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. F. G. Jacobs,
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 19 ottobre 2005,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 dicembre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso d’impugnazione, la società JCB Service chiede l’annullamento totale o parziale della sentenza del Tribunale
di primo grado delle Comunità europee 13 gennaio 2004, causa T‑67/01, JCB Service/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑49; in prosieguo:
la «sentenza impugnata»), con cui questo ha parzialmente accolto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della
[OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 2000, 2002/190/CE, relativa ad un procedimento in forza dell’articolo 81 del Trattato CE (Caso COMP.F.1/35.918
– JCB) (GU 2002, L 69, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2 L’art. 2 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82]
del Trattato (GU L 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), prevede che la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
può accertare, su domanda delle imprese ed associazioni di imprese interessate, che, in base agli elementi a sua conoscenza,
essa non ha motivo di intervenire, a norma dell’art. 81, n. 1, CE o dell’art. 82 CE, nei riguardi di un determinato accordo,
una decisione o una pratica.
3 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, dello stesso regolamento, se la [OSCURATO:PERSONA] constata, su domanda o d’ufficio, un’infrazione alle
disposizioni dell’art. 81 CE o dell’art. 82 CE, può obbligare, mediante decisione, le imprese interessate a porre fine all’infrazione
constatata.
4 L’art. 4, n. 1, del regolamento n. 17 prevede che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate, di cui all’articolo
81, n. 1, prima frase, CE, intervenuti dopo l’entrata in vigore di tale regolamento, e per i quali le imprese interessate
intendono avvalersi dell’art. 81, n. 3, CE, devono essere notificati alla [OSCURATO:PERSONA].
5 Ai sensi dell’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 3 maggio 1962, n. 27, primo regolamento d’applicazione
del regolamento n. 17 adottato dal Consiglio in data 6 febbraio 1962 (Forma, contenuto ed altre modalità delle domande di
notifica) (GU 1962, n. 35, pag. 1118), quale modificato dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 26 luglio 1968, n. 1133 (GU L
189, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 27»), le domande previste dall’art. 2 del regolamento n. 17 e concernenti l’applicazione
dell’art. 81, n. 1, CE nonché le notificazioni previste dall’art. 4 di quest’ultimo regolamento devono essere presentate per
mezzo del formulario A/B e devono contenere i dati richiesti in tale formulario.
6 L’art. 15 del regolamento n. 17, relativo alle ammende, prevede quanto segue:
«(...)
2. [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un
minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento
del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione,
quando, intenzionalmente o per negligenza:
a) commettano una infrazione alle disposizioni dell’articolo [81], paragrafo 1, [CE] o dell’articolo [82 CE]
b) non osservino un onere imposto in virtù dell’articolo 8, paragrafo 1.
Per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.
(...)
5. Le ammende previste al paragrafo 2, lettera a), non possono essere inflitte per comportamenti:
a) posteriori alla notificazione alla [OSCURATO:PERSONA] ed anteriori alla decisione con la quale questa concede o rifiuta l’applicazione
dell’articolo [81], paragrafo 3 [CE], nella misura in cui essi restano nei limiti dell’attività descritta nella notificazione
(...)».
7 La comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 14 gennaio 1998, intitolata «Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione
dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA» (GU 1998, C 9, pag. 3;
in prosieguo: gli «orientamenti»), enuncia in particolare quanto segue:
«I principi indicati negli orientamenti (…) dovrebbero consentire di assicurare la trasparenza ed il carattere obiettivo delle
decisioni della [OSCURATO:PERSONA], di fronte sia alle imprese che alla Corte di giustizia, ponendo l’accento, nel contempo, sul
margine discrezionale lasciato dal legislatore alla [OSCURATO:PERSONA] nella fissazione delle ammende, entro il limite del 10% del
volume d’affari globale delle imprese. [OSCURATO:PERSONA] intende tuttavia inquadrare tale margine in una linea politica coerente
e non discriminatoria, che sia funzionale agli obiettivi perseguiti con la repressione delle infrazioni alle regole della
concorrenza.
La nuova metodologia applicabile per la determinazione dell’ammontare dell’ammenda si baserà ormai sullo schema seguente,
che consiste nella fissazione di un importo di base, al quale si applicano maggiorazioni in caso di circostanze aggravanti
e riduzioni in caso di circostanze attenuanti».
8 Ai sensi del punto 1 degli orientamenti, l’importo di base è determinato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione,
che sono i soli criteri indicati all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
9 In sede di valutazione della gravità dell’infrazione, questi stessi orientamenti dispongono che occorre prenderne in considerazione
la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante.
10 Al riguardo, il punto 1, A, di detti orientamenti distingue le infrazioni in poco gravi, gravi e molto gravi. Nel caso di
infrazioni molto gravi, lo stesso punto dichiara che si tratta essenzialmente di restrizioni orizzontali, quali «cartelli
di prezzi» e di ripartizione dei mercati, o di altre pratiche che pregiudicano il buon funzionamento del mercato interno,
ad esempio quelle miranti a compartimentare i mercati nazionali, o di abusi incontestabili di posizione dominante da parte
di imprese in situazione di quasi-monopolio.
11 Relativamente alla durata dell’infrazione, al punto 1, B, degli orientamenti, è fatta una distinzione tra le infrazioni di
breve durata – in generale per periodi inferiori a un anno –, che non comportano alcuna maggiorazione dell’ammenda di base,
le infrazioni di media durata – in generale per periodi da uno a cinque anni – e quelle di lunga durata – in generale per
periodi superiori a cinque anni –, per le quali la maggiorazione applicabile per ciascun anno può essere pari al 10% dell’ammenda
applicabile in funzione della gravità dell’infrazione.
12 Il punto 2 di tali orientamenti prevede la maggiorazione dell’importo di base per circostanze aggravanti quali, in particolare,
le misure di ritorsione nei confronti di altre imprese per fare «rispettare» le decisioni o le pratiche configuranti infrazione.
La riduzione dell’importo di base per particolari circostanze attenuanti è a sua volta prevista al punto 3 di detti orientamenti.
Fatti
13 La JCB Service è una società di diritto inglese, detenuta dalla società Transmission and [OSCURATO:PERSONA]
BV. Essa possiede e controlla direttamente o indirettamente le società del gruppo JCB, il quale conta 28 società, tra le quali
figurano, in particolare, la JC [OSCURATO:PERSONA], la JCB Sales, la [OSCURATO:PERSONA], la JCB Germany e la JCB Spain. Il gruppo JCB
produce e commercializza macchine da costruzione, attrezzature per movimento terra e da costruzione, nonché macchine agricole
e pezzi di ricambio relativi a tali diversi prodotti.
14 La rete distributiva del gruppo JCB è strutturata su base nazionale mediante una controllata per ogni Stato membro ([OSCURATO:PERSONA]
del Belgio, Repubblica federale tedesca, [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, Repubblica francese, Repubblica italiana e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA])
o un importatore esclusivo.
15 Nel mese di giugno 1973, due società del gruppo JCB (la JC [OSCURATO:PERSONA] e la JCB Sales) hanno notificato alla [OSCURATO:PERSONA],
per mezzo del formulario A/B, redatto in applicazione del regolamento n. 27, vari accordi standard di distribuzione, da stipularsi
con i distributori o i rivenditori principali legati al gruppo. Tali accordi riguardavano alcuni Stati membri del mercato
comune, ad eccezione della Repubblica francese. Alcune società del gruppo JCB hanno anche notificato alcuni accordi applicabili
in altri Stati che, da allora, sono diventati Stati membri dell’Unione europea, ossia la Repubblica ellenica, il [OSCURATO:PERSONA] di
Spagna, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia ed il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, o dello Spazio
economico europeo (SEE), ossia la Repubblica d’Islanda ed il [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia.
16 Gli accordi in questione sono stati registrati dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] il 30 giugno 1973.
17 Con lettera del 27 ottobre 1975, la direzione generale (DG) «Concorrenza» della [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla JCB Sales che
gli accordi notificati contenevano numerose restrizioni contrarie alle disposizioni dell’art. 81 CE e ne ha chiesto la modifica.
[OSCURATO:PERSONA] ha focalizzato la sua attenzione sugli accordi relativi al mercato comune, precisando, per gli altri accordi,
che essi non sembravano idonei a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.
18 In occasione di una riunione tenutasi il 18 dicembre 1975 tra i membri della DG «Concorrenza» e la JCB Service, quest’ultima
aveva fornito versioni modificate degli accordi relativi al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord e ad altri Stati
membri del mercato comune all’epoca dei fatti, ad eccezione della Repubblica francese.
19 Con lettera del 13 gennaio 1976, la [OSCURATO:PERSONA] ha accusato ricevuta di tali nuove versioni e ha comunicato alla JCB Sales
che talune incompatibilità precedentemente segnalate erano state risolte, mentre altre persistevano. Inoltre, essa chiedeva
precisazioni in ordine a numerose clausole di tali accordi.
20 La JCB Sales ha risposto a tale richiesta con lettera dell’11 marzo 1976 e ha fornito informazioni dettagliate in ordine alle
asserite residue incompatibilità indicate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua lettera del 13 gennaio 1976.
21 Inoltre, in occasione di una riunione tenutasi il 18 marzo 1976, la JCB Service ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] alcuni elementi
d’informazione complementari senza però fornire una nuova versione degli accordi in questione.
22 Nella stessa data, la JCB Service ha anche trasmesso copia di un accordo da essa concluso con la sua controllata francese,
la [OSCURATO:PERSONA], simile agli accordi già notificati.
23 Il fascicolo delle notifiche del gruppo JCB non ha subito evoluzioni fino al 6 marzo 1980, quando la JCB Sales ha inviato
alla [OSCURATO:PERSONA] l’accordo standard concluso con i distributori del [OSCURATO:PERSONA], il quale sostituiva gli accordi notificati
tra il 1973 e il 1975, giunti a scadenza, e che conteneva, a parere di tale società, solamente modifiche secondarie.
24 Con lettera del 29 dicembre 1995, la JCB Sales ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] un altro accordo standard concluso con i distributori
del [OSCURATO:PERSONA], destinato a sostituire l’accordo notificato nel 1980.
25 I due accordi summenzionati non sono stati notificati alla [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del formulario A/B e quest’ultima non ha
reagito all’invio di tali accordi.
26 Una sentenza del Tribunal de commerce de Paris [Tribunale commerciale di Parigi] (Francia) dell’11 dicembre 1995 ha parzialmente
respinto l’azione di concorrenza sleale introdotta il 28 novembre 1990 dalla [OSCURATO:PERSONA], controllata della JCB Service in Francia,
che si dichiarava importatrice esclusiva dei prodotti del gruppo JCB in tale paese, contro la società [OSCURATO:PERSONA] SA (in
prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), che si procurava nel [OSCURATO:PERSONA] pezzi di ricambio di tale gruppo per rivenderli in Francia.
La [OSCURATO:PERSONA] aveva accusato la [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare abusivamente l’insegna «JCB» e la menzione «distributore autorizzato».
In seguito tale sentenza è stata annullata da una sentenza della Cour d’appel de Paris [Corte d’appello di Parigi] (Francia)
dell’8 aprile 1998, per la ragione che la [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso atti di concorrenza sleale verso la [OSCURATO:PERSONA].
27 Il 15 febbraio 1996, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una denuncia relativa alle pratiche commerciali attuate
dalla società JCB [OSCURATO:PERSONA] nella distribuzione dei suoi prodotti.
28 Al fine di controllare e integrare le informazioni a sua disposizione, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un’ispezione nei locali
della JCB Service, della sua controllata in Francia, la [OSCURATO:PERSONA], e di due dei suoi distributori nel [OSCURATO:PERSONA], ossia la Gunn
JCB Ltd, con sede in Altrincham, e la Watling JCB Ltd, con sede in Leicester, ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento
n. 17.
29 [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla JCB [OSCURATO:PERSONA] una prima comunicazione degli addebiti il 24 marzo 1998, che non teneva
conto della pertinenza della notifica degli accordi effettuata nel 1973, il che è stato rilevato dall’interessata il 6 luglio
1998 nelle sue osservazioni scritte in risposta alla comunicazione degli addebiti, e successivamente in occasione della sua
audizione presso i servizi della [OSCURATO:PERSONA], il 16 ottobre 1998.
30 Una seconda comunicazione degli addebiti, che teneva conto di tale notifica degli accordi nel 1973, è stata indirizzata alla
JCB Service il 30 luglio 1999, cui la JCB [OSCURATO:PERSONA] ha risposto il 13 dicembre 1999 tramite dichiarazioni scritte,
seguite da dichiarazioni orali in un’udienza tenutasi nel gennaio 2000.
La decisione controversa e il procedimento dinanzi al Tribunale
31 Il 21 dicembre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa. Dopo aver ricordato il quadro fattuale rilevante
nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciata, innanzi tutto, sulla violazione dell’art. 81, n. 1, CE da parte della
JCB Service e delle sue controllate (punti 137‑196 della decisione controversa).
32 Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato se gli accordi controversi abbiano avuto per oggetto o per effetto quello di restringere
o falsare il gioco della concorrenza. Dopo aver valutato l’oggetto e l’effetto restrittivo degli accordi e delle pratiche
in questione nel loro insieme, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, nel caso di specie, esistesse una compartimentazione dei mercati
nazionali ed una protezione territoriale assoluta. Considerata la posizione della JCB Service e delle sue controllate nei
mercati rilevanti e la natura stessa delle restrizioni, comprendenti la compartimentazione dei mercati tra vari Stati membri
attraverso una protezione territoriale assoluta e la fissazione dei prezzi, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la restrizione
della concorrenza e i probabili effetti sul commercio tra Stati membri sono significativi.
33 In particolare, per quanto riguarda la questione se gli accordi controversi abbiano per oggetto o per effetto quello di restringere
o falsare il gioco della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, al punto 140 della decisione controversa, che la JCB Service
e i suoi distributori ufficiali hanno messo in atto vari accordi o pratiche concordate aventi per oggetto o per effetto di
restringere la concorrenza in diversi Stati membri, ai sensi dell’art. 81 CE. Detti accordi e pratiche configurano gli elementi
di un più ampio accordo restrittivo della concorrenza, ai sensi di tale articolo, che disciplina la distribuzione delle macchine
e dei pezzi di ricambio del gruppo JCB nella Comunità europea.
34 Tali elementi, che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non è necessario definire con precisione come accordi o pratiche concordate poiché
entrambi ricadono nel campo di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, sono i seguenti:
– divieti o restrizioni imposti ai distributori ufficiali del gruppo JCB di vendere al di fuori dei territori assegnati, e in
particolare in altri Stati membri, comprese le vendite attive e passive a utilizzatori finali e a rivenditori, sia autorizzati
sia non autorizzati;
– imposizione di un contributo per l’assistenza tecnica sulle vendite effettuate dai distributori ufficiali al di fuori dei
territori assegnati, e in particolare in altri Stati membri;
– applicazione, almeno nel [OSCURATO:PERSONA], del sistema di remunerazione denominato «sostegno commerciale alle vendite multiple»
[«[OSCURATO:PERSONA]»], che subordina gli sconti ai distributori alla destinazione delle vendite e li limita alle
vendite agli utilizzatori finali;
– determinazione dei prezzi di rivendita o al dettaglio o degli sconti per i prodotti acquistati presso il gruppo JCB a scopo
di rivendita dai distributori ufficiali di tale gruppo, e
– obbligo per i distributori ufficiali di acquistare esclusivamente dal gruppo JCB tutte le macchine e i pezzi di ricambio destinati
alla rivendita, impedendo, in particolare, gli acquisti presso distributori situati in altri Stati membri.
35 Quanto all’oggetto e all’effetto restrittivo dei vari elementi degli accordi nel loro insieme, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto,
al punto 180 della decisione controversa, che il contesto delle differenze di prezzo e di profitto tra gli Stati membri per
le macchine e i pezzi del gruppo JCB getta luce sull’interesse dello stesso e di alcuni dei suoi distributori ufficiali a
compartimentare i mercati nazionali e a fissare i prezzi di rivendita o gli sconti all’interno del mercato comune, in modo
da impedire agli acquirenti di avvantaggiarsi delle ampie differenze di prezzo nella Comunità.
36 Al punto 181 di tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che la combinazione delle restrizioni nell’accordo tra il gruppo
JCB e i suoi distributori ufficiali ha costantemente per oggetto la compartimentazione dei mercati nazionali all’interno del
mercato comune, allo scopo di garantire una protezione territoriale assoluta.
37 Al punto 182 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, per la loro stessa natura, gli accordi riguardanti
gli sconti da applicare, nonché l’obiettivo di massimizzare i margini lordi concordato dal gruppo JCB e dai suoi distributori
ufficiali britannici, falsano e armonizzano i prezzi di mercato in tutti i territori. A suo parere, lo stesso vale riguardo
allo speciale sostegno finanziario offerto dal gruppo JCB in Francia ai distributori ufficiali in concorrenza con i rivenditori
paralleli.
38 Peraltro, al punto 185 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la disponibilità di un territorio quale
condizione indispensabile, e quindi come restrizione, per divenire un distributore ufficiale del gruppo JCB non si collega
direttamente alla qualità del servizio da prestare. Un distributore situato in un’area in cui è presente un distributore ufficiale
del gruppo JCB che opera in modo del tutto soddisfacente per quest’ultimo non ha nessuna possibilità di diventare un distributore
ufficiale di tale gruppo, a prescindere dai suoi meriti potenziali o reali. Come risultato di questa limitazione, il numero
di distributori ufficiali e la concorrenza che ne deriva risultano quantitativamente limitati dalla condizione dell’assegnazione
di un territorio. Tale limitazione nel sistema di distribuzione selettiva del gruppo JCB, che non è né di carattere qualitativo
né stabilita in modo uniforme per tutti i potenziali rivenditori, potrebbe ricadere nell’ambito del divieto di cui all’art. 81,
n. 1, CE.
39 Inoltre, ai sensi del punto 187 della decisione controversa, ai distributori ufficiali britannici, ai quali è impedita la
vendita di macchine nuove a rivenditori non autorizzati, viene altresì chiesto il pagamento di un contributo per l’assistenza
tecnica sulle vendite effettuate al di fuori del territorio. Tale contributo è inteso a mantenere gli standard di assistenza
del gruppo JCB, compensando allo stesso tempo il costo affrontato dal distributore ufficiale locale per prestare l’assistenza
relativamente ad una macchina che non ha venduto.
40 In queste circostanze, ai sensi del punto 188 della decisione controversa, il divieto relativo alle vendite dirette o indirette
di macchine a rivenditori non autorizzati in altri Stati membri eccede l’obiettivo di garantire elevati standard di assistenza
e ha per oggetto o per effetto di restringere il gioco della concorrenza.
41 Ai sensi del punto 189 della decisione controversa, gli effetti di compartimentazione del mercato causati dalla combinazione
dell’esclusività territoriale, che restringe le vendite transnazionali, con le clausole selettive sono ulteriormente accresciuti
da altre tre restrizioni, ossia, in primo luogo, un divieto o la restrizione delle forniture incrociate all’interno della
rete ufficiale, in secondo luogo un contributo di assistenza imposto sulle vendite effettuate al di fuori del territorio assegnato
e, in terzo luogo, il sistema di sostegno commerciale alle operazioni multiple nel [OSCURATO:PERSONA].
42 In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha, innanzi tutto, dichiarato, al punto 191 della decisione controversa, che gli oggetti
e gli effetti restrittivi dei vari elementi dell’accordo si sostengono a vicenda nell’impedire o restringere le importazioni
o le esportazioni all’interno e all’esterno della rete distributiva del gruppo JCB, al fine di garantire una protezione territoriale
assoluta. La combinazione della distribuzione selettiva (vale a dire il divieto delle vendite a rivenditori non autorizzati),
prevista negli accordi di distribuzione del gruppo JCB con, innanzi tutto, le tre suddette categorie di restrizioni, poi con
le altre restrizioni che armonizzano artificiosamente i prezzi e gli sconti in diversi territori e, infine, con la protezione
territoriale che limita le vendite passive, ha chiaramente l’obiettivo anticoncorrenziale di compartimentare i mercati nazionali
della Comunità e ricade, quindi, nel campo di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE.
43 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato se le condizioni richieste dall’art. 81, n. 3, CE fossero soddisfatte e ha concluso
che ciò non avveniva nel caso di specie (punti 197‑222 della decisione controversa).
44 In terzo luogo, dopo aver dichiarato di non disporre di prove del fatto che l’infrazione alle disposizioni dell’art. 81 CE
è stata eliminata e dopo aver constatato che il gruppo JCB nega l’esistenza di tale infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto,
al punto 224 della decisione controversa, che occorra chiedere al gruppo JCB di porre fine alla suddetta infrazione, ai sensi
dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 17.
45 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciata sull’ammenda da comminare. Al riguardo, e prima di pronunciarsi su tale ammenda, la
[OSCURATO:PERSONA], al punto 228 della decisione controversa, ha constatato che solo gli accordi notificati con il formulario A/B,
il 30 giugno 1973, erano stati debitamente notificati. Pertanto, a suo parere, gli altri accordi comunicati alla [OSCURATO:PERSONA]
in assenza di tale formulario non possono essere presi in considerazione in sede di applicazione dell’art. 15, n. 5, del regolamento
n. 17.
46 Per quanto riguarda l’ammontare dell’ammenda da infliggere, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato, al punto 247 della decisione controversa,
che occorre tenere conto della gravità e della durata dell’infrazione, ed eventualmente anche di circostanze aggravanti e
attenuanti.
47 Al riguardo, per quanto riguarda, in primo luogo, la gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA], al punto 251 della decisione
controversa, ha ritenuto le infrazioni commesse «molto gravi» e, in forza di ciò, ha fissato l’importo dell’ammenda in EUR 25 milioni.
48 Per quanto riguarda poi la durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA], al punto 252 di tale decisione, ha dichiarato che le prove
dimostrano che i diversi elementi dell’infrazione sono stati presenti tra il 1988 e il 1998.
49 In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi precisato, al punto 253 della decisione controversa, che il periodo di undici anni
nel corso del quale è stato attuato almeno uno degli elementi di tali accordi e pratiche dev’essere considerato un periodo
di lunga durata. Dunque, al punto 254 di tale decisione, essa ha concluso che l’importo di base dell’ammenda, risultante dalla
gravità e dalla durata dell’infrazione, doveva essere fissato in EUR 38 750 000.
50 Infine, tenendo conto di una circostanza aggravante, ossia la sanzione pecuniaria inflitta a scopo di ritorsione contro un
distributore per aver venduto prodotti fuori del territorio assegnatogli in esclusiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’ammenda
inflitta di EUR 864 000, precisando, al punto 257, che non vi sono circostanze attenuanti da prendere in considerazione. Quindi,
l’importo totale dell’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA], in forza dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, ammontava a
EUR 39 614 000.
51 Alla luce di tali premesse, la decisione controversa dispone, in particolare, quanto segue:
«
Articolo 1
JCB Service e le sue controllate hanno violato l’articolo 81 [CE] attuando con i distributori autorizzati accordi o pratiche
concordate aventi per oggetto di restringere la concorrenza all’interno del mercato comune, allo scopo di compartimentare
i mercati nazionali e di fornire una protezione assoluta nei territori esclusivi al di fuori dei quali si è impedito ai distributori
autorizzati di effettuare vendite attive, e segnatamente ponendo in essere le seguenti pratiche:
a) restrizioni sulle vendite passive da parte dei distributori autorizzati nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in Francia e in Italia,
incluse le vendite a distributori non autorizzati, utilizzatori finali e distributori autorizzati situati al di fuori dei
territori esclusivi e, in particolare, in altri Stati membri;
b) restrizioni sulle fonti di approvvigionamento per quanto riguarda gli acquisti dei prodotti contrattuali da parte dei distributori
autorizzati situati in Francia e in Italia, che impediscono le forniture incrociate tra distributori;
c) fissazione degli sconti o dei prezzi di rivendita applicabile dai distributori autorizzati nel [OSCURATO:PERSONA] e in Francia;
d) imposizione di contributi per l’assistenza tecnica sulle vendite in altri Stati membri effettuate da distributori autorizzati
al di fuori dei territori esclusivi nel [OSCURATO:PERSONA], su iniziativa di JC [OSCURATO:PERSONA] o altre società controllate
di JCB Service e in base a formule da questi prefissate, facendo così dipendere la remunerazione dei distributori dalla destinazione
geografica delle vendite;
e) revoca degli sconti accordati a seconda che le vendite nel [OSCURATO:PERSONA] siano effettuate all’interno o all’esterno dei territori
esclusivi o a seconda che i distributori autorizzati, nel territorio dei quali sono utilizzati i prodotti contrattuali, raggiungano
un accordo con i distributori autorizzati che effettuano la vendita, facendo così dipendere la remunerazione dei distributori
dalla destinazione geografica delle vendite.
Articolo 2
La domanda di esenzione presentata da JC [OSCURATO:PERSONA] il 30 giugno 1973 è respinta.
Articolo 3
JCB Service e le sue controllate sono tenute a porre fine alle infrazioni constatate all’articolo 1 in seguito alla notifica
della presente decisione. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, JCB Service o le sue controllate, in particolare
JC [OSCURATO:PERSONA]:
a) informano i loro distributori autorizzati nella Comunità che è loro permesso praticare vendite passive a utilizzatori finali
e distributori autorizzati;
b) modificano gli accordi con i distributori autorizzati, consentendo le vendite passive a distributori non autorizzati all’interno
dei territori esclusivi di altri distributori autorizzati, nonché le vendite attive e passive ai distributori non autorizzati
nei loro territori, oppure autorizzando le vendite attive e passive da parte dei distributori autorizzati ad altri distributori
autorizzati, utilizzatori finali o loro agenti debitamente nominati al di fuori dei loro territori esclusivi;
c) modificano gli accordi con i distributori autorizzati in Italia e in Francia, consentendo gli acquisti di prodotti contrattuali
presso altri distributori autorizzati nella Comunità e informano di conseguenza tutti i distributori autorizzati nella Comunità;
d) informano i loro distributori autorizzati nella Comunità che le richieste, da parte delle controllate, di contributi di assistenza
tecnica a carico dei distributori autorizzati, senza che si abbia la prova di un precedente disaccordo tra i distributori
interessati, sono nulle e devono essere ignorate;
e) informano i loro distributori autorizzati nel [OSCURATO:PERSONA] che gli sconti nel quadro del sistema “[OSCURATO:PERSONA]”
sono concessi indipendentemente dal fatto che le vendite siano effettuate all’interno o all’esterno del territorio dei distributori
o dalla conclusione di accordi con altri distributori al di fuori del territorio;
f) inviano copie della corrispondenza di cui sopra e degli accordi modificati alla [OSCURATO:PERSONA].
Articolo 4
Un’ammenda di 39 614 000 EUR è inflitta a JCB Service per le infrazioni di cui all’articolo 1, tranne che per le restrizioni
sulle vendite a distributori non autorizzati effettuate nel [OSCURATO:PERSONA], per le quali non si applica alcuna ammenda».
52 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 marzo 2001 (causa T‑67/01), la JCB Service ha proposto, ai
sensi dell’art. 230 CE, in via principale, una domanda di annullamento della decisione controversa e, in via subordinata,
una domanda di annullamento parziale della medesima decisione e di concomitante riduzione dell’ammenda ad essa inflitta.
53 Con il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato gli artt. 1, lett. c)‑e), e 3, lett. d)
ed e), della decisione controversa. Inoltre, ai sensi del punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, l’importo dell’ammenda
inflitta alla JCB Service dall’art. 4 di tale decisione è ricondotto a EUR 30 milioni. Infine, ai sensi del punto 4 di detto
dispositivo, il ricorso della JCB Service è respinto per il resto.
Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte
54 Nel suo ricorso d’impugnazione, la JCB Service chiede che la Corte voglia:
– annullare nella sua integralità la sentenza impugnata in quanto viola la normativa comunitaria attraverso la lesione dei diritti
alla difesa della JCB Service;
– annullare la sentenza impugnata nella parte in cui, da un lato, condanna una restrizione asseritamene generale delle vendite
passive da parte dei distributori autorizzati stabiliti nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in Francia e in Italia, nonché la pretesa
restrizione sulle fonti di approvvigionamento dei distributori situati in Francia e in Italia, che hanno impedito le forniture
incrociate fra distributori, e, dall’altro, nella parte in cui infligge un’ammenda alla JCB Service per tali asserite infrazioni;
– statuire definitivamente sulla causa T‑67/01 conformemente all’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia e, a tale titolo,
annullare, in tutto o in parte, la decisione controversa e, nell’esercizio della sua piena competenza, annullare o ridurre
l’ammenda di EUR 30 milioni inflitta dal Tribunale alla JCB Service nella sentenza impugnata;
– conformemente all’art. 69 del regolamento di procedura, condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sia dinanzi al Tribunale che
dinanzi alla Corte;
– in subordine, nel caso in cui la Corte decida di non statuire sulla presente controversia, riservare le spese e rinviare la
causa dinanzi al Tribunale per un riesame, in conformità alla sentenza della Corte.
55 [OSCURATO:PERSONA], nella propria comparsa di risposta presentata il 23 giugno 2004, ai sensi dell’art. 115, n. 1, del regolamento
di procedura, con cui propone anche un’impugnazione incidentale della sentenza impugnata, chiede che la Corte voglia:
– respingere il ricorso d’impugnazione nella sua totalità;
– annullare la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha detratto dall’ammenda l’importo inflitto in forza della circostanza
aggravante (EUR 864 000) e, quindi, aumentare l’ammenda fissata dalla sentenza impugnata dell’importo corrispondente;
– condannare la JCB Service alle spese del procedimento.
56 Con lettera del 26 luglio 2004, la JCB Service ha, ai sensi dell’art. 117, n. 1, del regolamento di procedura, chiesto l’autorizzazione
a depositare una replica.
57 Con decisione 5 agosto 2004, il presidente della Corte ha autorizzato il deposito di una memoria di replica, in cui la JCB
Service ha mantenuto le sue conclusioni relativamente all’impugnazione principale e ha chiesto alla Corte di respingere l’impugnazione
incidentale.
Sull’impugnazione principale
58 A sostegno delle sue conclusioni dirette all’annullamento della sentenza impugnata, la JCB Service deduce tre motivi. Il primo
motivo è relativo ad una violazione dei diritti della difesa, il secondo ad una violazione dell’art. 81 CE e l’ultimo ad una
violazione dell’art. 15 del regolamento n. 17.
Sul primo motivo
59 Tale primo motivo si suddivide in due parti. La JCB Service deduce, da un lato, l’eccessiva durata del procedimento svoltosi
dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe comportato una lesione dei diritti della difesa e, dall’altro, la violazione da parte
del Tribunale del suo diritto alla presunzione d’innocenza. Ciascuna di queste due parti si articola in distinte censure.
Sulla prima parte
60 Occorre rilevare che il Tribunale ha innanzi tutto ricordato, al punto 36 della sentenza impugnata, la giurisprudenza costante
della Corte secondo cui il rispetto di un termine ragionevole nella gestione dei procedimenti amministrativi in materia di
politica della concorrenza rappresenta un principio generale del diritto comunitario, del quale il giudice comunitario garantisce
l’osservanza (v. sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99
P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. p. I‑8375, punti 167‑171).
61 Inoltre, prima di pronunciarsi sugli argomenti invocati dalla JCB Service, il Tribunale, al punto 37 della sentenza impugnata,
ha operato una distinzione tra i due procedimenti amministrativi in questione, e cioè, da un lato, l’esame degli accordi notificati
nel 1973, il cui esito è stato sancito dall’art. 2 della decisione controversa con il rigetto della domanda di esenzione,
e, d’altro lato, l’istruzione della denuncia presentata nel 1996, il cui esito è sancito dagli altri articoli del dispositivo
della decisione controversa, relativi all’infrazione.
62 Per quanto riguarda il procedimento che ha dato seguito alla notifica del 1973, il Tribunale ha dichiarato, al punto 38 della
sentenza impugnata, che nel 1992 la [OSCURATO:PERSONA] ha classificato gli accordi notificati senza adottare alcuna decisione e che
solo la risposta della JCB [OSCURATO:PERSONA] alla prima comunicazione degli addebiti ha condotto la [OSCURATO:PERSONA] a riesaminare
tali accordi nell’ambito dell’istruzione della denuncia.
63 Allo stesso punto della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che «la durata di 27 anni di tale procedimento viola
l’obbligo, gravante sull’amministrazione, di prendere posizione e di chiudere un procedimento pendente entro un termine ragionevole»,
precisando, tuttavia, che «per quanto censurabile sia tale violazione, essa non ha potuto incidere né sulla legittimità del
rigetto della domanda di esenzione, né sulla regolarità del procedimento di accertamento dell’infrazione».
64 In tale contesto, il Tribunale, al punto 40 della sentenza impugnata, ha dichiarato che, anche a supporla accertata, la violazione
del principio del termine ragionevole giustificherebbe l’annullamento di una decisione assunta a seguito di un procedimento
amministrativo in materia di concorrenza solo qualora essa comportasse anche una violazione dei diritti della difesa dell’impresa
interessata. Infatti, quando non è dimostrato che un eccessivo lasso di tempo abbia pregiudicato la capacità delle imprese
interessate di difendersi in modo efficace, il mancato rispetto del principio del termine ragionevole non incide sulla validità
del procedimento amministrativo.
65 Al punto 42 della sentenza impugnata, il Tribunale ha anche affermato che la JCB Service non ha sostenuto che la lunga durata
del procedimento avrebbe avuto come conseguenza una particolare irregolarità procedurale e che essa si è limitata ad affermare
che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] rivelava una cattiva gestione del caso. Quindi, secondo il Tribunale, dal tempo trascorso
a partire dalle notificazioni effettuate nel 1973 non potrebbe trarsi alcuna conseguenza ai fini dell’esame delle richieste
di annullamento.
66 Quanto all’istruzione della denuncia presentata alla [OSCURATO:PERSONA] il 15 febbraio 1996, il Tribunale ha constatato, al punto
43 della sentenza impugnata, che la durata totale del procedimento, pari a 4 anni, 10 mesi e 6 giorni, non risulta eccessiva,
tenuto conto della complessità della questione, che riguarda numerosi Stati membri e che ha ad oggetto cinque infrazioni,
nonché della necessità di predisporre una seconda comunicazione degli addebiti.
67 Inoltre, al punto 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la JCB Service non ha sostenuto che l’asserita
inosservanza di un termine ragionevole da parte della [OSCURATO:PERSONA] nell’istruzione della denuncia abbia comportato, nel caso
di specie, una violazione dei diritti della difesa. Il Tribunale ha aggiunto che, «[c]ome confermato all’udienza, la JCB Service
si limita a sostenere che la durata del procedimento rivela la parzialità e la cattiva gestione del fascicolo da parte della
[OSCURATO:PERSONA] e dimostra, perciò, l’illegittimità della decisione impugnata. Di conseguenza, senza che vi sia necessità di pronunciarsi
in ordine alla durata, che si asserisce eccessiva, del periodo di istruzione della denuncia, è giocoforza rilevare che il
motivo, come formulato, non è idoneo a condurre all’annullamento totale o parziale del dispositivo della decisione impugnata».
68 Infine, al punto 46 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che il motivo dedotto dalla JCB Service è inidoneo
ad incidere sulla legittimità della decisione controversa, sia con riferimento alla domanda di esenzione, sia con riferimento
all’infrazione, e che dev’essere respinto in quanto inoperante.
69 Innanzi tutto, la JCB Service contesta al Tribunale di avere respinto il primo motivo dedotto a sostegno del ricorso proposto
contro la decisione controversa e relativo all’inadempimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’obbligo di agire entro un termine
ragionevole, senza essersi pronunciato sulla violazione dei diritti della difesa da essa, ciò non di meno, espressamente invocata.
Essa sostiene, peraltro, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove non ha tenuto conto del pregiudizio obiettivo
arrecato ai diritti della difesa che risulterebbe, a suo parere, dalla mera constatazione della durata manifestamente eccessiva
del procedimento nel suo insieme.
70 Al riguardo, occorre ricordare, come emerge dai punti 32 e 33 della sentenza impugnata, che la JCB Service ha sostenuto dinanzi
al Tribunale che la [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno all’obbligo ad essa incombente di agire entro un termine ragionevole, che deriva
sia da un principio generale del diritto comunitario, sia dall’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). Secondo la
JCB Service, gli accordi relativi al suo sistema di distribuzione erano stati notificati dal 30 giugno 1973 e la [OSCURATO:PERSONA]
ha chiuso tale procedimento 27 anni più tardi con un rigetto della domanda di esenzione. Inoltre, secondo tale società, il
procedimento d’infrazione avviato in seguito alla denuncia della [OSCURATO:PERSONA] è durato circa cinque anni, durata questa parimenti
irragionevole.
71 Occorre dichiarare che, contrariamente alla tesi sostenuta dalla JCB Service, questa ha, in maniera molto generica, invocato
dinanzi al Tribunale una violazione dei suoi diritti della difesa derivante dalla durata asseritamente eccessiva dei due procedimenti
amministrativi (notifica ed infrazione), senza però precisare in concreto in che modo la sua capacità di difendere la sua
posizione sia stata lesa in ciascuna fase di uno o dell’altro procedimento.
72 In particolare, per quanto riguarda il procedimento di notifica, la JCB Service si è limitata a denunciare la durata eccessivamente
lunga di tale procedimento. Al punto 39 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente affermato che una decisione
assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito della notificazione di un accordo non diviene illegittima per il semplice fatto di essere
stata adottata oltre un termine ragionevole.
73 Peraltro, di per sé tale ritardo non è stato lesivo degli interessi della JCB Service. Infatti, dopo la notifica degli accordi
nel 1973 e per tutto il periodo trascorso fino all’adozione della decisione controversa, la JCB Service ha beneficiato delle
disposizioni dell’art. 15, n. 5, del regolamento n. 17.
74 Quanto alla parte della decisione controversa che ha constatato la violazione all’art. 81, n. 1, CE e ha inflitto un’ammenda
alla JCB Service, occorre ricordare che il Tribunale ha messo in evidenza il fatto che la JCB Service si è limitata a sostenere
la tesi secondo cui la durata del procedimento avrebbe rivelato la parzialità e la cattiva gestione del fascicolo da parte
della [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe quindi bastata a dimostrare l’illegittimità della decisione controversa.
75 È giocoforza constatare che il Tribunale ha potuto dare un fondamento al suo ragionamento senza incorrere in una violazione
del diritto comunitario e senza snaturare gli argomenti addotti dalla JCB Service.
76 La JCB Service sostiene tuttavia di essere stata privata del suo diritto di far sanzionare la passività della [OSCURATO:PERSONA]
nell’ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 232 CE e, ad ogni modo, di difendere la sua posizione contro
qualsiasi tesi erronea della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del contraddittorio instaurato tra il notificante e la [OSCURATO:PERSONA] nonché
nell’ambito di quello instaurato nel procedimento d’infrazione.
77 Anche ammettendo che la JCB Service possa invocare detti argomenti dinanzi alla Corte, occorre precisare che il lungo periodo
trascorso tra la notifica degli accordi nel 1973 e l’adozione della decisione controversa non può incidere sull’esercizio
dei suoi diritti della difesa. Infatti, durante tale periodo, la JCB Service poteva, da un lato, presentare un ricorso per
inadempimento contro la [OSCURATO:PERSONA] al fine che questa si pronunciasse sulla controversa domanda di esenzione e, dall’altro,
notificare alla [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del formulario A/B gli accordi o le pratiche in cui essa era coinvolta. Orbene, ciò
non è avvenuto nel caso di specie.
78 Ne deriva che la JCB Service non può in nessun caso invocare la violazione dei suoi diritti della difesa nell’ambito del procedimento
di notifica.
79 Quanto al procedimento d’infrazione, occorre rilevare che la JCB Service non ha addotto alcun argomento concreto per dimostrare
la violazione dei suoi diritti della difesa nell’ambito della trattazione della denuncia della [OSCURATO:PERSONA] da parte dei
servizi della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la JCB Service non ha contestato dinanzi alla Corte i motivi per cui il Tribunale ha respinto
la censura da essa sollevata relativamente ad una violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del suo diritto di accedere ad alcuni
documenti del fascicolo utili alla sua difesa.
80 Occorre quindi respingere tale argomento e dichiarare infondata la prima censura sollevata dalla JCB Service.
81 In secondo luogo, la JCB Service contesta al Tribunale di aver commesso un errore di valutazione non sanzionando la distinzione
operata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa tra il procedimento di notifica e il procedimento d’infrazione. Una
tale distinzione sarebbe priva di fondamento e mirerebbe a negare l’impatto negativo che la durata eccessiva del processo
decisionale ha avuto sulla totalità della causa in questione.
82 Occorre constatare che anche se, formalmente, la decisione controversa non opera alcuna distinzione tra il procedimento di
notifica ed il procedimento d’infrazione, da tale decisione emerge chiaramente che la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] verte
separatamente sulla domanda d’esenzione e sul procedimento d’infrazione.
83 Innanzi tutto, per quanto riguarda la parte della decisione controversa relativa al rigetto della domanda d’esenzione del
1973, dai punti 197‑222 di tale decisione risulta chiaramente che, prima di respingere la domanda d’esenzione, la [OSCURATO:PERSONA]
ha esaminato se tale domanda potesse essere accolta in forza dell’art. 81, n. 3, CE o dei regimi dei regolamenti adottati
in applicazione di tale articolo, ossia i regolamenti (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 1983, n. 1983, relativo all’applicazione
dell’articolo [81], paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU L 173 pag. 1), (CE)
della [OSCURATO:PERSONA] 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all’applicazione dell’articolo [81], paragrafo 3, del Trattato a categorie
di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela (GU L 145, pag. 25; in
prosieguo: il «regolamento n. 1475/95»), e (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all’applicazione dell’articolo
81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21).
84 Lo stesso vale poi per quanto riguarda la parte della decisione controversa che constata l’infrazione. Infatti, come risulta
dai punti 140‑170 della decisione controversa, la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] si fonda senza ombra di dubbio su alcuni accordi
della JCB Service o su clausole degli stessi che non siano stati oggetto di una regolare notifica, ossia una notifica per
mezzo del formulario A/B previsto dal regolamento n. 27. Inoltre, dalla decisione controversa risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha
tenuto conto dei comportamenti della JCB Service che non erano connessi agli accordi notificati nel 1973.
85 Tuttavia, al riguardo, la JCB Service ha sostenuto dinanzi al Tribunale e nell’ambito del presente procedimento che le successive
modifiche degli accordi notificati nel 1973, ancorché comunicate alla [OSCURATO:PERSONA] senza il formulario A/B, dovevano, alla
luce delle circostanze del caso di specie, essere prese in considerazione e beneficiare delle disposizioni dell’art. 15, n. 5,
del regolamento n. 17.
86 Tale tesi dev’essere, in ogni caso, respinta. Infatti, occorre ricordare che l’utilizzo del suddetto formulario A/B è obbligatorio
e costituisce un presupposto indispensabile per la validità della notifica (v. sentenza 29 ottobre 1980, cause riunite da
209/78 a 215/78 e 218/78, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3125, punti 61 e 62).
87 È quindi a ragione che, al punto 41 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, per quanto riguarda la decisione
che conclude nel senso dell’esistenza di un’infrazione, quest’ultima evita di fondarsi su elementi che siano stati oggetto
di notificazione e mira a dimostrare che le pratiche contestate alla JCB Service si discostano dalle clausole degli accordi
notificati. È sempre a ragione che esso ha concluso che il carattere risalente della notificazione degli accordi non può incidere
sulla regolarità del procedimento d’infrazione, che si basa su elementi diversi da quelli notificati.
88 Infine, per quanto riguarda l’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] alla JCB Service da tale decisione, in particolare, dai punti
227 e 228, emerge chiaramente che gli accordi del 1973, che sono stati notificati conformemente ai requisiti formali di cui
al regolamento n. 27, sono stati esclusi dalla valutazione della [OSCURATO:PERSONA] ai fini della determinazione dell’ammontare dell’ammenda
da infliggere.
89 Da quanto precede risulta che occorre respingere la seconda censura sollevata dalla JCB Service e, quindi, la prima parte
del presente motivo.
Sulla seconda parte
90 Occorre sottolineare che, al punto 50 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che il principio della presunzione
d’innocenza fa parte dell’ordinamento giuridico comunitario e si applica alle procedure relative a violazioni delle norme
sulla concorrenza che riguardano le imprese e che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende (sentenze 8 luglio 1999,
causa C‑199/92 P, Hüls/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4287, punti 149 e 150, nonché causa C‑235/92 P, Montecatini/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4539, punti 175 e 176).
91 Alla luce di tale giurisprudenza, al punto 53 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che il solo fatto che la
[OSCURATO:PERSONA] abbia adottato in successione due comunicazioni degli addebiti non può essere sufficiente a dimostrare una violazione
del principio della presunzione d’innocenza.
92 Nello stesso punto, il Tribunale ha aggiunto che una presunzione generale di colpevolezza dell’impresa in questione potrebbe
essere eventualmente contestata alla [OSCURATO:PERSONA] solamente qualora gli accertamenti di fatto da essa svolti nella decisione
non fossero supportati dagli elementi di prova da essa prodotti.
93 Orbene, tenuto conto dell’esistenza di una nota datata 16 maggio 1995 del direttore del servizio delle vendite, inviata ai
dirigenti delle società del gruppo JCB, che precisa che il divieto di importazioni parallele è contrario alle decisioni della
[OSCURATO:PERSONA] e alla giurisprudenza della Corte, il Tribunale, al punto 54 della sentenza impugnata, ha affermato che la JCB
Service non può sostenere di aver ignorato le disposizioni del diritto comunitario della concorrenza, il che è dimostrato,
del resto, dalla notificazione dei suoi accordi a partire dall’entrata del [OSCURATO:PERSONA] nella Comunità.
94 Nello stesso contesto, relativamente ad una lettera del 13 aprile 1995 della Berkeley JCB alla JCB Sales, il Tribunale ha
dichiarato, al punto 55 della sentenza impugnata, che tale lettera menziona talune sollecitazioni di cui tale distributore
avrebbe potuto essere oggetto sia da parte di utilizzatori finali che di agenti, aggiungendo che, anche a supporre che la
[OSCURATO:PERSONA] abbia interpretato erroneamente tale parte di frase, dichiarando nella decisione impugnata che erano indicati
utilizzatori finali all’estero e i loro agenti debitamente nominati, questa eventuale inesattezza non dimostrerebbe, in se
stessa, un atteggiamento di parzialità, bensì rivelerebbe al massimo un’erronea comprensione del documento.
95 Inoltre, al punto 56 della sentenza impugnata, relativamente ad una sentenza della Cour d’appel de Paris dell’8 aprile 1998
e ad una sentenza del Tribunal de commerce de Nîmes (Francia) del 22 giugno 1999, il Tribunale ha dichiarato che il fatto
che l’autore della denuncia in un procedimento di applicazione del regolamento n. 17 abbia potuto, eventualmente, tenere un
comportamento censurabile, per il quale è stato condannato con decisione giurisdizionale, è privo di rilevanza per quanto
riguarda l’esistenza delle infrazioni addebitate alla JCB Service, che sono, per di più, diverse.
96 Infine, relativamente alla registrazione di un colloquio intervenuto il 6 novembre 1996 nei locali del distributore autorizzato
Watling JCB tra gli agenti della DG «Concorrenza» ed alcuni responsabili di tale distributore, il Tribunale ha affermato,
al punto 58 della sentenza impugnata, che nella descrizione, che emerge da tale colloquio, dei rapporti tra il gruppo JCB
e uno dei suoi distributori autorizzati, nessun elemento può essere chiaramente isolato come costitutivo di una prova, negativa
o positiva, del fatto che le pratiche della rete distributiva rappresentassero un’infrazione. Secondo il Tribunale, non sembra
possibile affermare che la [OSCURATO:PERSONA] abbia escluso il documento dall’esame degli elementi dell’infrazione al fine di eliminare
una prova a favore.
97 La JCB Service sostiene che la sentenza impugnata ha leso il principio della presunzione d’innocenza, in base al quale ogni
ragionevole dubbio circa le prove dev’essere risolto a favore della parte accusata. A tale proposito, il Tribunale avrebbe
commesso alcuni manifesti errori di valutazione a causa dell’inadempimento dell’obbligo ad esso incombente di tenere conto
di alcuni elementi di prova che la JCB Service aveva prodotto e di esaminarli, nell’ambito di altri elementi di prova, in
modo da fondarsi su un fascicolo di indizi solidi, precisi e concordanti. Inoltre, il Tribunale sarebbe stato indotto ad ignorare
o a sottovalutare indebitamente le prove che, secondo la JCB Service, confermerebbero la violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]
del principio della presunzione d’innocenza.
98 In particolare, la JCB Service sostiene, innanzi tutto, che il fatto che la trattazione del fascicolo relativo al caso in
esame abbia dato luogo a due comunicazioni degli addebiti è rivelatore della parzialità della [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, la
violazione del principio della presunzione d’innocenza risulta fondata. In tale contesto, la JCB Service fa valere, in sostanza,
l’erroneità dell’affermazione del Tribunale, al punto 53 della sentenza impugnata, secondo cui, di per sé, l’adozione da parte
della [OSCURATO:PERSONA] di due successive comunicazioni degli addebiti non può bastare a provare la violazione del principio in
questione.
99 Al riguardo, occorre rilevare che la formulazione di una comunicazione degli addebiti da parte della [OSCURATO:PERSONA] non può in
alcun caso essere considerata una prova della presunzione della colpevolezza dell’impresa interessata. In caso contrario,
l’avvio di un qualsiasi procedimento in materia sarebbe potenzialmente idoneo a violare il principio della presunzione d’innocenza.
100 Inoltre, occorre ricordare che la prima comunicazione degli addebiti non teneva conto della notifica effettuata nel 1973,
il che è stato rilevato dalla JCB Service, il 6 luglio 1998, nelle sue osservazioni scritte in risposta a tale comunicazione
e, successivamente, in occasione della sua audizione presso i servizi della [OSCURATO:PERSONA], il 16 ottobre 1998. È quindi in tale
contesto, e al fine di riparare alle omissioni della prima comunicazione, che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, in seguito alle
osservazioni della JCB Service, la seconda comunicazione degli addebiti.
101 Ne deriva che, contrariamente a quanto sostiene la JCB Service nel caso di specie, l’adozione delle due comunicazioni degli
addebiti, l’una susseguente all’altra, nel contesto descritto al punto precedente, non può in nessun caso rappresentare un
elemento costitutivo di una violazione del principio della presunzione d’innocenza.
102 Pertanto, occorre respingere la prima censura sollevata dalla JCB Service.
103 In secondo luogo, la JCB Service contesta al Tribunale di non sanzionare le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] fondate su documenti
interni provenienti dalla JCB Service, quali la lettera del 13 aprile 1995 della Berkeley JCB alla JCB Sales, la nota del
16 maggio 1995 ed il verbale del colloquio con la Watling JCB, che ha avuto luogo il 6 novembre 1996. Secondo la JCB Service,
la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato tali documenti con parzialità, trascurando gli elementi a favore e presumendo la sua colpevolezza.
104 In tale contesto, la JCB Service sostiene anche che è a torto che il Tribunale, così come la [OSCURATO:PERSONA], ha disatteso o si
è discostato da alcune decisioni dei giudici o delle autorità nazionali che erano rivelatrici della validità degli accordi
conclusi dalla JCB Service nonché della loro esecuzione, ossia le decisioni della Cour d’appel de Paris 8 aprile 1998, del
Tribunal de commerce de Nîmes 22 giugno 1999, del conseil français de la concurrence [ente francese per la concorrenza] 20
luglio 2001 e dell’autorità irlandese per la concorrenza 22 settembre 1994.
105 Occorre innanzi tutto constatare che la JCB Service, pur invocando formalmente errori di valutazione o di motivazione, cerca
in realtà di mettere in discussione la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale, in particolare contestando il valore
probatorio di alcuni fatti e documenti che hanno condotto quest’ultimo a concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non è stata parziale
nei suoi confronti.
106 A tale proposito, occorre ricordare che, ai sensi di una giurisprudenza costante, dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello
Statuto della Corte di giustizia risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il
caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro,
a valutare tali fatti. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225
CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale
ne ha tratto (v. sentenze 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8417, punto 23, e 6
aprile 2006, causa C‑551/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3173, punto 51).
107 Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che la Corte non è competente ad accertare i fatti, né, in linea di principio, ad esaminare
le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento di tali fatti. Infatti, una volta che tali prove sono
state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto nonché le norme di procedura in materia di onere e di produzione
della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi
ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione
di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte (v. sentenze Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 24; 14
luglio 2005, causa C‑40/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6811, punto 60; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto
52, e 18 maggio 2006, causa C‑397/03 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4429,
punto 85).
108 Occorre anche ricordare che un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che
sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti né delle prove (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto
54).
109 È giocoforza constatare che la valutazione del Tribunale, figurante ai punti 54‑59 della sentenza impugnata, costituisce una
valutazione dei fatti che non può essere contestata nell’ambito di un procedimento d’impugnazione, poiché la JCB Service non
ha dimostrato che il Tribunale avesse snaturato il contenuto degli elementi del fascicolo ad esso sottoposti. Infatti, il
Tribunale si è limitato a valutare se il trattamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] di tale prove potesse essere qualificato come
parziale, per concludere che ciò non era possibile nel caso di specie.
110 Pertanto, tali primi argomenti addotti dalla JCB Service nell’ambito della seconda censura devono essere dichiarati irricevibili.
111 Sempre nell’ambito di tale censura, la JCB invoca anche una decisione del conseil français de la concurrence datata 20 luglio
2001 ed una decisione dell’autorità irlandese per la concorrenza datata 22 settembre 1994, che sarebbero ad essa favorevoli.
112 Per quanto riguarda la prima delle decisioni menzionate al punto precedente, anche supponendo che essa possa essere invocata
nella fattispecie, è giocoforza constatare che essa è posteriore alla decisione controversa. Pertanto, essa non può, di per
sé, mettere in discussione la legittimità della sentenza impugnata né la decisione controversa.
113 Quanto alla decisione di detta autorità irlandese per la concorrenza, occorre rilevare che essa non è stata invocata dinanzi
al Tribunale nell’ambito di una violazione del principio della presunzione d’innocenza.
114 In tale contesto, il fatto di consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo e degli
argomenti che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza
in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui
era stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione
della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado
(v. sentenza 30 marzo 2000, causa C‑266/97 P, VBA/VGB e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2135, punto 79).
115 Pertanto, le argomentazioni della JCB Service fondate sulla decisione dell’autorità irlandese per la concorrenza devono a
loro volta essere dichiarate irricevibili.
116 Ne deriva che occorre dichiarare irricevibile la seconda censura sollevata dalla JCB Service.
117 Infine, la JCB Service sostiene che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente sottovalutato alcune prove di
una violazione del principio della presunzione d’innocenza, ossia un telefax del 2 giugno 1997 ed un memorandum del 26 gennaio
1996 del direttore marketing della JCB Sales.
118 Per quanto riguarda il memorandum del 26 gennaio 1996, occorre rilevare che, così come la decisione dell’autorità irlandese
per la concorrenza, neanch’esso è stato invocato dinanzi al Tribunale nell’ambito della violazione del principio della presunzione
d’innocenza e, quindi, come risulta dal punto 114 della presente sentenza, l’argomento relativo a tale memorandum dev’essere
dichiarato irricevibile.
119 Quanto al telefax del 2 giugno 1997 inviato da un dipendente della DG «Concorrenza» ad un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA],
da cui emergeva l’asserita intenzione dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere elementi a carico della JCB Service, occorre
dichiarare che, ad ogni modo, le affermazioni relative a tale telefax non sono idonee a provare che il Tribunale abbia snaturato
le prove ad esso sottoposte.
120 Al riguardo, occorre rilevare che detto telefax è stato inviato ad un rappresentante della parte denunciante, la [OSCURATO:PERSONA],
il 2 giugno 1997, dunque più di cinque mesi dopo l’ispezione effettuata dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] il 5 novembre 1996 nei
locali delle società del gruppo JCB e dei suoi distributori autorizzati nel [OSCURATO:PERSONA]. In tali circostanze, il fatto che
un dipendente della [OSCURATO:PERSONA], che ha partecipato, a dire della JCB Service, all’istruzione della denuncia della [OSCURATO:PERSONA], possa esprimere un parere sull’archiviazione di tale denuncia o sull’avvio del procedimento d’infrazione non può permettere
di concludere per un trattamento parziale del caso in esame da parte dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, per una violazione
del principio della presunzione d’innocenza.
121 Dall’insieme delle considerazioni che precedono deriva che è a ragione che il Tribunale, al punto 60 della sentenza impugnata,
ha concluso che dalla gestione del procedimento amministrativo non risulta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia interpretato i documenti
e i fatti in maniera tendenziosa o inattendibile, né che la stessa abbia tenuto un comportamento parziale nei confronti della
ricorrente nel procedimento d’impugnazione.
122 Ne consegue che occorre respingere l’ultima censura sollevata dalla JCB Service e la seconda parte del presente motivo e che,
di conseguenza, il primo motivo, nel suo insieme, dev’essere in parte dichiarato irricevibile e in parte respinto.
Sul secondo motivo
123 Tale secondo motivo si suddivide in due parti. La JCB Service sostiene che il Tribunale, rifiutando di annullare la decisione
controversa nella parte in cui questa respinge la domanda di esenzione presentata dalla JCB Service nel 1973, ha violato,
da un lato, l’art. 81, n. 1, CE e, dall’altro, l’art. 81, n. 3, CE. Ciascuna di queste due parti si compone di diverse censure.
Sulla prima parte
124 La JCB Service contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto per quanto riguarda, da un lato, il primo elemento
dell’infrazione enunciato nell’art. 1, lett. a), della decisione controversa e relativo alle restrizioni sulle vendite passive
da parte dei distributori autorizzati del gruppo JCB nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in Francia, a distributori non autorizzati,
utilizzatori finali o distributori situati al di fuori dei territori esclusivi, in particolare in altri Stati membri, e, dall’altro,
il secondo elemento dell’infrazione enunciato nel medesimo articolo, lett. b), di tale decisione e relativo alle restrizioni
sulle fonti di approvvigionamento imposte ai distributori autorizzati situati in Francia nonché in Italia e che vietano le
forniture incrociate tra di essi.
– Sul primo elemento dell’infrazione, relativo alle restrizioni sulle vendite passive da parte dei distributori autorizzati
situati nel [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in Francia
125 Per quanto riguarda, innanzi tutto, il [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha rilevato, al punto 86 della sentenza impugnata, che gli
accordi notificati relativi ai distributori e ai rivenditori principali dello Stato membro in questione contengono, nella
loro versione modificata nel 1975, una clausola 4. Tale clausola, contenente un divieto di vendita ad agenti non autorizzati,
non prevedeva un generale divieto di vendita a rivenditori finali né ad agenti autorizzati al di fuori del territorio concesso.
Tuttavia, essa è stata interpretata dalla [OSCURATO:PERSONA] come implicante un generale divieto delle vendite al di fuori del territorio.
126 Al riguardo, e dopo aver esaminato, al punto 88 della sentenza impugnata, diversi documenti, ossia una lettera indirizzata
il 26 ottobre 1992 dalla Watling JCB al segretario del [OSCURATO:PERSONA], una lettera della Berkeley JCB alla JCB Sales
del 13 aprile 1995, une lettera del 21 novembre 1995 della TC Harrison JCB ed una lettera della Gunn JCB alla JCB Sales, il
Tribunale ha dichiarato che i documenti in questione provavano, in maniera concordante, che i distributori hanno ritenuto
che i loro accordi con il gruppo JCB li obbligassero a pratiche commerciali restrittive e hanno quindi adottato un comportamento
corrispondente. Inoltre, il Tribunale ha precisato che, al di là del divieto di vendita ad agenti non autorizzati contenuto
nella clausola 4 dell’accordo in questione, i distributori interessati si sono comportati come se fossero soggetti a un divieto
più generale di vendita al di fuori del loro territorio, in particolare all’esportazione.
127 Alla luce di ciò, il Tribunale ha concluso, al punto 89 della sentenza impugnata, che nel [OSCURATO:PERSONA] sono state attuate pratiche
restrittive diverse rispetto al contenuto degli accordi notificati e che risulta quindi provato il primo elemento dell’infrazione
relativo alle restrizioni sulle vendite passive.
128 La JCB Service sostiene che, in seguito ad un’analisi dei fatti manifestamente erronea, il Tribunale ha commesso un errore
di diritto sanzionando un obbligo imposto ad un distributore di non vendere prodotti all’ingrosso ai fini della loro rivendita
a distributori non autorizzati, obbligo questo contenuto nella clausola 4 dell’accordo in esame.
129 Occorre innanzi tutto dichiarare che, con la sua censura, la JCB Service si limita a contestare nel suo insieme la valutazione
dei fatti e delle prove effettuata dal Tribunale al punto 88 della sentenza impugnata, nonché la conclusione che questo ne
ha tratto nel punto 89 della stessa sentenza. La JCB sostiene, in sostanza, che il Tribunale avrebbe dovuto giungere alla
conclusione opposta, tenuto conto delle circostanze del caso di specie. Tuttavia, la JCB Service non adduce nessun argomento
serio che consenta di dichiarare che il Tribunale ha snaturato il contenuto degli elementi del fascicolo ad esso sottoposti
o che ha commesso un errore di diritto.
130 In tale contesto, e conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 106‑108 della presente sentenza, occorre dichiarare
irricevibile il primo argomento della prima censura.
131 In secondo luogo, per quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha rilevato, al punto 90 della sentenza impugnata, che gli accordi
standard notificati non contenevano clausole che vietassero le vendite all’ingrosso ad agenti non autorizzati analoghe a quelle
esaminate per quanto concerne il [OSCURATO:PERSONA], ma che l’accordo concluso dalla JCB Sales nel 1992 con la [OSCURATO:PERSONA] (ECI) JCB, suo distributore per l’[OSCURATO:PERSONA], conteneva una clausola 4, relativa alle vendite all’ingrosso, analoga
alle clausole 4 degli accordi relativi ai distributori ed ai rivenditori principali del [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del medesimo
punto della sentenza impugnata, l’accordo in questione non è stato notificato.
132 Al riguardo, e dopo aver esaminato vari documenti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la sua decisione, ossia un fax della
JCB Sales alla [OSCURATO:PERSONA] del 31 gennaio 1995, ed altri due fax della [OSCURATO:PERSONA] alla JCB Sales del 31 gennaio e del 30 marzo 1995,
il Tribunale ha dichiarato, al punto 92 della sentenza impugnata, che, nel contesto di clausole contrattuali identiche, nel
caso di specie, a quelle vigenti per il [OSCURATO:PERSONA], ma non notificate, gli elementi fattuali ad esso sottoposti, supportati
dal comportamento generale di limitazione delle vendite fuori dal territorio nel resto della rete distributiva del gruppo
JCB, sono atti a dar prova dell’elemento di infrazione, cioè le restrizioni imposte alle vendite passive al di fuori del territorio.
133 La JCB Service sostiene che, contrariamente a quanto risulta dai punti 90 e 91 della sentenza impugnata, la clausola 4 dell’accordo
di distribuzione relativo all’[OSCURATO:PERSONA] non viola l’art. 81 CE. Al riguardo essa fa valere che il divieto relativo alle vendite
contenuto nell’accordo concluso nel 1992 con i distributori e i rivenditori in [OSCURATO:PERSONA] è redatto in termini identici a quelli
della clausola 4 contenuta nelle versioni degli accordi relativi al [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che, al punto 86 della sentenza
impugnata, il Tribunale ha dichiarato che tale clausola relativa agli accordi applicabili al [OSCURATO:PERSONA] non viola l’art. 81
CE, è privo di rilevanza il fatto che l’accordo relativo all’[OSCURATO:PERSONA], che contiene la stessa clausola, non sia stato notificato
alla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la JCB Service sostiene che i documenti menzionati al punto 92 della sentenza impugnata sono stati
analizzati in maniera manifestamente erronea dal Tribunale.
134 Occorre constastare, da un lato, che, contrariamente a quanto affermato dalla JCB Service, il Tribunale non ha dichiarato,
al punto 86 della sentenza impugnata, che la clausola 4 delle versioni degli accordi con i distributori e i rivenditori nel
[OSCURATO:PERSONA] non solleva alcun problema relativamente all’art. 81, n. 1, CE. Infatti, il Tribunale ha rilevato che, nonostante
l’accordo applicabile al [OSCURATO:PERSONA] non comportasse un divieto generale di vendita, la clausola in questione è stata interpretata
dai distributori come implicante un generale divieto delle vendite al di fuori del territorio.
135 Dall’altro, e sulla base della giurisprudenza citata al punto 86 della presente sentenza, occorre ricordare che, perché la
notifica di un accordo sia valida ai sensi dell’art. 81 CE, essa deve essere effettuata per mezzo del formulario A/B. Nel
caso di specie, è pacifico che l’accordo concluso nel 1992 dalla JCB Service e applicabile all’[OSCURATO:PERSONA] non è mai stato notificato
alla [OSCURATO:PERSONA].
136 Ne deriva che il secondo argomento della prima censura sollevata dalla JCB Service è privo di ogni fondamento e deve pertanto
essere respinto.
137 Quanto all’asserita erronea valutazione dei documenti esaminati dal Tribunale al punto 92 della sentenza impugnata, occorre
dichiarare che, con la sua censura, la JCB Service contesta la valutazione dei fatti e delle prove effettuata dal Tribunale
senza addurre alcun argomento che consenta di dichiarare che il Tribunale ha snaturato il contenuto degli elementi del fascicolo
ad esso sottoposti o che ha commesso un errore di diritto.
138 In tale contesto e conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 106‑108 della presente sentenza, occorre dichiarare anche
tale argomento irricevibile.
139 In terzo luogo, per quanto riguarda la Francia, il Tribunale ha rilevato, al punto 96 della sentenza impugnata, che l’accordo
standard di concessione, datato 1991, contiene, all’art. 2, una clausola di esclusiva reciproca che vieta, in particolare,
al concessionario di vendere, diffondere o promuovere direttamente o indirettamente i prodotti e i pezzi del gruppo JCB al
di fuori del territorio assegnato. Ai sensi dello stesso punto della sentenza impugnata, tale accordo non notificato vieta
le vendite attive e, nella sua stessa formulazione, contiene altresì un divieto di effettuare vendite passive al di fuori
del territorio assegnato.
140 Dopo aver esaminato i documenti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata nella decisione controversa per dimostrare l’esistenza
delle restrizioni addebitate, ossia un fax del 21 giugno 1988 della [OSCURATO:PERSONA] ad un distributore autorizzato, una lettera del
10 gennaio 1995 della [OSCURATO:PERSONA] alla società Philippe MPT ed una lettera del 31 gennaio 1996 indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha affermato, al punto 98 della sentenza impugnata, che detti documenti confermano in gran parte
le pratiche restrittive e di compartimentazione del mercato inscritte nell’accordo standard di concessione.
141 Al riguardo, la JCB Service sostiene che il Tribunale ha effettuato un’analisi manifestamente erronea dell’art. 2 dell’accordo
relativo alla Francia, dichiarando che questo «vieta le vendite attive e, nella sua stessa formulazione, contiene altresì
un divieto di effettuare vendite passive al di fuori del territorio assegnato». Inoltre, secondo la JCB Service, il Tribunale
avrebbe invocato elementi probatori manifestamente irrilevanti ai fini della prova dell’asserita restrizione.
142 Occorre constatare che la decisione controversa non si fonda su un preteso divieto espresso figurante nell’accordo di concessione
stesso, ma sull’effettiva applicazione che ne è stata fatta. Tale conclusione risulta dai punti 111‑114 della decisione controversa
e, in particolare, dal punto 146 della stessa in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che «l’accordo tra [il gruppo] JCB e i suoi
distributori ufficiali, come viene di fatto applicato, impedisce o limita a tali distributori la vendita al di fuori dei territori
loro assegnati».
143 In tale contesto, la validità della decisione controversa non può risultarne in alcun modo viziata. Ne consegue che l’argomento
addotto nella fattispecie dalla JCB Service è inoperante ed esso deve quindi essere respinto.
144 Quanto agli argomenti della JCB Service secondo i quali il Tribunale avrebbe invocato alcune prove irrilevanti per l’esistenza
dell’infrazione, ossia un fax del 21 giugno 1988 inviato dalla [OSCURATO:PERSONA] ad un distributore ufficiale ed una lettera del 31 gennaio
1996 inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], si rileva che la JCB Service contesta nuovamente le valutazioni di fatto
operate dal Tribunale relativamente all’esistenza delle pratiche vietate senza dimostrare il minimo snaturamento delle prove.
145 Lo stesso vale per le esportazioni parallele in tutto il mercato geografico interessato, relativamente all’argomento in base
al quale il Tribunale avrebbe, ai punti 106 e 107 della sentenza impugnata, valutato in maniera erronea alcuni documenti da
esso esaminati, ossia una lettera del 2 giugno 1992, che la JCB Sales ha inviato alla Watling JCB, e due fax, dell’11 e del
15 maggio 1995, della controllata tedesca JCB Germany.
146 Infatti, al punto 107 della sentenza impugnata, il Tribunale, in maniera sovrana, ha dichiarato, senza incorrere in alcuno
snaturamento, da un lato, che i documenti in questione dimostrano che la JCB Service persegue una politica di compartimentazione
dei territori dei suoi distributori e dei mercati nazionali che la conduce a vietare, in via generale, qualsiasi vendita al
di fuori del territorio, che si tratti o meno di esportazioni parallele, al di fuori della sua rete distributiva, e, dall’altro,
che il comportamento di cui trattasi ha l’effetto di rinforzare le limitazioni imposte alle vendite passive.
147 Ne deriva che occorre respingere l’insieme degli argomenti addotti dalla JCB Service diretti a contestare il primo elemento
dell’infrazione.
– Sul secondo elemento dell’infrazione, relativo alle restrizioni sulle fonti di approvvigionamento dei distributori autorizzati
situati in Francia e in Italia e ai divieti di forniture incrociate tra i distributori
148 Il Tribunale, al punto 112 della sentenza impugnata, ha rilevato che, per quanto riguarda la Francia, l’art. 2 dell’accordo
standard di concessione impone, quale condizione essenziale di tale accordo, l’approvvigionamento di prodotti e di pezzi di
ricambio del gruppo JCB esclusivamente presso la controllata francese, la [OSCURATO:PERSONA], e presso la JCB Service.
149 Secondo lo stesso punto, in Italia, l’art. 4 dell’accordo di distribuzione vieta ai distributori di vendere ovvero di essere
coinvolti direttamente o indirettamente nella vendita di prodotti diversi da quelli del gruppo JCB, e l’art. 6 di tale accordo
impone loro di rifornirsi di pezzi di ricambio e di altri prodotti di carattere sussidiario utilizzati per la riparazione
dei prodotti del gruppo JCB esclusivamente presso la [OSCURATO:SOCIETA], salvo preliminare consenso scritto della JCB Service, nei casi
considerati da tali due articoli.
150 Il Tribunale, dopo aver affermato che le clausole dei suddetti accordi hanno un oggetto restrittivo, ha esaminato, al punto
115 della sentenza impugnata, i documenti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata per constatare l’infrazione in Francia, ossia
una lettera del 21 giugno 1996, indirizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Sem‑Cedima, uno dei suoi distributori, ed un’altra lettera,
del 10 febbraio 1999, di un distributore autorizzato in Francia. Secondo lo stesso punto della sentenza impugnata, tali documenti
confermano l’esecuzione degli accordi e l’esistenza in Francia di restrizioni relative alle fonti di approvvigionamento degli
agenti autorizzati del gruppo JCB.
151 Per quanto riguarda l’Italia, il Tribunale ha rilevato, al punto 116 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non si è
basata, ai fini della prova del secondo elemento d’infrazione, su prove diverse dalle clausole dell’accordo e che, a tale
proposito, la JCB Service ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva sottoporla a sanzioni per clausole che non sarebbero
state interpretate ed applicate in maniera rigorosa, senza verificare e dimostrare che esse fossero effettivamente attuate.
152 Come già affermato, il Tribunale ha dichiarato, al punto 117 della sentenza impugnata, che il fatto che talune clausole restrittive
della concorrenza non siano state interpretate ed applicate in maniera rigorosa è irrilevante per quanto riguarda la prova
della presunta infrazione. Al medesimo punto, richiamando la giurisprudenza della Corte, il Tribunale ha aggiunto che l’assenza
di qualsiasi analisi degli effetti dell’accordo nella decisione controversa non rappresenta quindi, in quanto tale, un vizio
di tale decisione, dovendosi precisare che l’oggetto e l’effetto anticoncorrenziale di un accordo sono presi in considerazione
in maniera alternativa e non cumulativa.
153 È alla luce di tali circostanze che il Tribunale ha concluso, al punto 118 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] ha
giustamente ritenuto provato l’elemento dell’infrazione relativo alle restrizioni sulle fonti di approvvigionamento per quanto
riguarda gli acquisti di prodotti contrattuali da parte dei concessionari operanti in Francia e in Italia.
154 Al riguardo, la JCB Service afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto commettendo una violazione della normativa
comunitaria applicabile, ossia del regolamento n. 1983/83 e del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 22 marzo 1967, n. 67/67/CEE,
relativo all’applicazione dell’articolo [81], paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva
(GU 1967, n. 57, pag. 849). Infatti, l’esenzione per categoria potrebbe essere accordata ai sensi dei regolamenti nn. 67/67
e 1983/83.
155 Occorre ricordare che la JCB Service ha sostenuto dinanzi al Tribunale che l’addebito secondo cui gli accordi introdurrebbero
restrizioni sulle fonti di approvvigionamento dei distributori autorizzati in Francia e in Italia, obbligando questi ultimi
a rifornirsi unicamente presso la controllata nazionale della JCB Service e vietando loro di effettuare forniture incrociate
tra distributori autorizzati, deriva da un’erronea interpretazione degli accordi da parte della [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’obiettivo
delle clausole controverse sarebbe solamente quello di garantire che i distributori commercializzino esclusivamente prodotti
del gruppo JCB. Inoltre, la JCB Service ha sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha verificato se le clausole contestate fossero
effettivamente applicate.
156 È giocoforza constatare che gli argomenti avanzati dalla JCB Service a sostegno del suo motivo dinanzi alla Corte sono nuovi
e quindi irricevibili. Infatti, occorre ricordare, come indicato al punto 114 della presente sentenza, che, nell’ambito di
un ricorso d’impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita
a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado.
157 Dall’insieme delle precedenti considerazioni deriva che occorre respingere gli argomenti della JCB Service diretti a contestare
il secondo elemento dell’infrazione e che, pertanto, la prima parte del secondo motivo dev’essere in parte dichiarata irricevibile
e in parte respinta.
Sulla seconda parte
158 Il Tribunale ha rilevato, innanzi tutto, al punto 160 della sentenza impugnata, che dalla decisione controversa emerge che
la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda d’esenzione presentata nel 1973 in quanto l’esame di tale domanda richiedeva una valutazione
d’insieme del sistema distributivo del gruppo JCB, che sarebbe stata impossibile tenuto conto del carattere parziale delle
notificazioni, nonché in quanto gli accordi e le pratiche del gruppo JCB contenevano restrizioni alla concorrenza e non soddisfacevano
le condizioni cumulative richieste dall’art. 81, n. 3, CE, per essere oggetto di un’esenzione. Secondo il Tribunale, tale
domanda aveva solamente ad oggetto l’accordo standard relativo all’[OSCURATO:PERSONA], alla Svezia e alle isole Anglo‑Normanne e proveniva
dalla JCB Sales.
159 Ciò precisato, il Tribunale ha affermato, al punto 161 della sentenza impugnata, che le parti hanno dibattuto dinanzi ad esso
la questione generale se il sistema distributivo del gruppo JCB potesse essere oggetto di una decisione ai sensi dell’art. 81,
n. 3, CE e che tale questione era affrontata ai punti 201‑222 della decisione controversa.
160 Esso ha aggiunto, tuttavia, che un’esenzione avrebbe potuto essere comunque concessa solamente per l’accordo regolarmente
notificato per il quale essa era stata richiesta e che, a tale proposito, la domanda della JCB Service mirava ad ottenere
l’annullamento dell’art. 2 della decisione controversa, che respinge la domanda formulata nel 1973. Secondo il Tribunale,
è solo con riferimento all’accordo citato al punto 160 della sentenza impugnata che dev’essere valutata la fondatezza della
domanda di esenzione, senza che sia necessario, per il Tribunale, verificare se una tale esenzione avrebbe potuto essere concessa
per tutti gli accordi inviati dal gruppo JCB alla [OSCURATO:PERSONA].
161 In secondo luogo, dopo aver constatato, al punto 164 della sentenza impugnata, che l’accordo in questione non poteva rientrare
nel regime di esenzione per categoria previsto dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 12 dicembre 1984, n. 123, relativo
all’applicazione dell’articolo [81], paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli
e il servizio di assistenza alla clientela (GU 1985, L 15, pag. 16; in prosieguo: il «regolamento n. 123/85»), quale sostituito
dal regolamento n. 1475/95, il Tribunale ha esaminato se l’accordo in questione poteva essere oggetto di un’esenzione individuale
ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE.
162 Al riguardo, il Tribunale ha dichiarato, al punto 165 della sentenza impugnata, che una tale possibilità era prevista nel
caso in cui gli accordi ovvero le pratiche in questione contribuissero a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti
o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva,
evitando di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, ed evitando
di dare a talune imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
Inoltre, nello stesso punto della sentenza impugnata, esso ha precisato che, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha
ritenuto che la combinazione della selettività e dell’esclusività proprie del sistema distributivo del gruppo JCB comportasse
un cumulo di restrizioni non indispensabili, senza che tali limitazioni fossero controbilanciate da effetti benefici, in particolare
per i consumatori.
163 Orbene, secondo il punto 166 della sentenza impugnata, la JCB Service si limita ad affermare in maniera generica che gli accordi
di distribuzione presentavano i requisiti richiesti per la concessione di un’esenzione, senza precisare quali vantaggi fossero
connessi all’accordo in questione affinché questo potesse essere oggetto di una simile decisione. Inoltre, ai sensi dello
stesso punto della sentenza impugnata, la JCB Service si limita ad affermare che tale accordo non è sfavorevole per i consumatori
e che la [OSCURATO:PERSONA] non dà prova che da esso non derivino taluni vantaggi, tuttavia essa non specifica in alcun modo i vantaggi
e le giustificazioni delle restrizioni attuate.
164 Infine, quanto alle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che accordano esenzioni individuali nei casi di sistemi distributivi che combinano
l’esclusività e la selettività, e che sono invocate dalla JCB Service a sostegno del suo motivo di ricorso, ossia le decisioni
della [OSCURATO:PERSONA] 13 dicembre 1974, 75/73/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo [81] del Trattato CEE (IV/14.650
– [OSCURATO:PERSONA]‑Werke AG) (GU 1975, L 29, pag. 1; in prosieguo: la «decisione BMW»), e 27 novembre 1985, 85/559/CEE,
relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo [81] del Trattato CEE (IV/30.846 – Ivoclar) (GU L 369, pag. 1; in prosieguo:
la «decisione Ivoclar»), nonché la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 93/C 275/03 a norma dell’art. 19, paragrafo 3, del regolamento
n. 17 del Consiglio nel caso IV/34.084 – [OSCURATO:PERSONA] SA (GU 1993, C 275, pag. 3), il Tribunale ha affermato, al punto 167
della sentenza impugnata, che le soluzioni adottate in tali casi non erano estendibili al sistema distributivo del gruppo
JCB.
165 Infatti, ai sensi dello stesso punto della sentenza impugnata, nel caso della decisione BMW, le vendite attive al di fuori
del territorio non erano vietate, né a fortiori le vendite passive e le forniture in seno alla rete. Peraltro, per quanto
concerne il sistema distributivo della Ivoclar, è stato successivamente chiesto all’interessata di scegliere tra un modello
esclusivo e un modello selettivo. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] SA presentava un unico elemento restrittivo comune al sistema distributivo
del gruppo JCB.
166 Alla luce delle suddette considerazioni, il Tribunale ha concluso, al punto 168 della sentenza impugnata, che la JCB Service
non ha dimostrato che il suo accordo potesse rientrare nel regime di esenzione per categoria previsto dal regolamento n. 123/85,
sostituito dal regolamento n. 1475/95, né che esso potesse essere oggetto di una decisione di esenzione individuale ai sensi
dell’art. 81, n. 3, CE.
167 La JCB Service sostiene, innanzi tutto, che il Tribunale ha commesso un manifesto errore di valutazione dell’ambito di applicazione
dell’esenzione individuale richiesta, limitando, come emerge dal punto 161 della sentenza impugnata, l’esame della domanda
di esenzione ad uno solo degli accordi notificati.
168 Occorre rilevare che, dopo aver precisato, ai punti 197‑200, che nessuna esenzione per categoria poteva essere accordata in
forza dei regolamenti nn. 1983/83, 1475/95 e 2790/1999, la [OSCURATO:PERSONA] ha, in seguito, esaminato se, ai sensi dell’art. 4,
n. 1, del regolamento n. 17, essa potesse concedere un’esenzione individuale ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE.
169 Dopo aver ricordato, al punto 202 della decisione controversa, che non poteva essere presa alcuna decisione ai sensi dell’art. 81,
n. 3, CE riguardo agli accordi restrittivi o alle pratiche concordate che non fossero stati validamente notificati, la [OSCURATO:PERSONA]
ha esaminato, ai punti 207‑220 di tale decisione, se le condizioni cumulative di cui all’articolo summenzionato fossero soddisfatte
per quanto riguardava gli accordi o le pratiche concordate reali.
170 Avendo constatato, al punto 221 della decisione controversa, che nella fattispecie ciò non avveniva, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso,
al punto seguente, che nessuna esenzione individuale poteva essere concessa, neppure qualora la JCB Service avesse notificato
i suoi accordi quali effettivamente applicati.
171 Da quanto precede risulta che, relativamente all’applicazione dell’art. 81, n. 3, CE, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato l’insieme
degli accordi o delle pratiche concordate reali. Il Tribunale non ha messo in discussione la valutazione della [OSCURATO:PERSONA]
al riguardo. In tale contesto, si deve respingere l’argomento relativo alla menzione, ai punti 160 e 161 della sentenza impugnata,
del solo accordo concernente l’[OSCURATO:PERSONA], la Svezia e le isole Anglo‑Normanne.
172 Da quanto precede risulta che la prima censura sollevata dalla JCB Service deve essere respinta.
173 La JCB Service rileva, in secondo luogo, una contraddizione nella sentenza impugnata relativamente al rigetto della sua domanda
di esenzione.
174 Infatti, da un lato, il Tribunale avrebbe dichiarato, rispettivamente ai punti 133, 145 e 154 della sentenza impugnata, che
le tre infrazioni seguenti non erano provate:
– la fissazione degli sconti o dei prezzi di rivendita applicabili dai distributori autorizzati nel [OSCURATO:PERSONA] e in Francia;
– l’imposizione di contributi per l’assistenza tecnica sulle vendite effettuate da distributori autorizzati situati nel [OSCURATO:PERSONA] verso altri Stati membri, secondo tariffari imposti dalla JCB Service, e
– la revoca del sostegno commerciale alle operazioni multiple per gli agenti del [OSCURATO:PERSONA] in caso di vendite esterne, facendo
dipendere la remunerazione dei concessionari dalla destinazione geografica delle vendite.
175 Dall’altro, il Tribunale avrebbe inoltre avallato il rigetto della domanda di esenzione, fondandosi, nella sentenza impugnata,
sui punti 201‑222 della decisione controversa, punti che, secondo la JCB Service, riguarderebbero tali tre elementi dell’infrazione.
176 Si rileva che, ai punti 160‑169 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato, senza metterla in discussione, la fondatezza
dell’analisi svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardo al rigetto della domanda di esenzione individuale della JCB Service.
177 Al riguardo, occorre constatare, innanzi tutto, che, al punto 209 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento
al fatto che la combinazione dell’esclusività territoriale con il divieto di vendere a distributori non autorizzati, possibili
concorrenti dei distributori ufficiali, nonché con l’acquisto esclusivo dei ricambi per i distributori ufficiali, impedisce
o restringe lo sviluppo del mercato della manutenzione, della riparazione e della fornitura di pezzi di ricambio in condizioni
ottimali di sicurezza, mercato distinto da quello della vendita di macchine nuove. Allo stesso punto, essa ha aggiunto che,
riguardo al potere di mercato locale di cui gode un distributore ufficiale in relazione alle forniture urgenti, la suddetta
combinazione pesa assai più dei benefici attesi per il consumatore, tenendo conto, in particolare, della consistente quota
di mercato detenuta dalla JCB Service per le terne.
178 Ai punti 214 e 215 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha poi dichiarato che, in un sistema di distribuzione esclusiva,
le vendite passive devono essere permesse per evitare che gli svantaggi per la concorrenza superino i benefici e che, all’interno
del mercato comune, la combinazione dell’esclusività territoriale, della restrizione sulle vendite attive e passive nonché
della distribuzione selettiva nella rete del gruppo JCB non può essere considerata indispensabile al miglioramento della distribuzione
delle macchine per la costruzione e il movimento terra, in riferimento alle quali il gruppo JCB detiene per le terne una quota
di mercato nella Comunità del 45%. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, contrariamente agli autoveicoli, tali
macchine sono, per la maggior parte, utilizzate in aree geografiche limitate e non viaggiano su lunghe distanze e in diverse
località.
179 Infine, al punto 218, la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto indispensabile al miglioramento della distribuzione, con i benefici di
elevati standard di sicurezza per gli utilizzatori, limitare ai distributori autorizzati o agli utilizzatori finali la fornitura
di macchine e pezzi di ricambio del gruppo JCB, né assegnare territori esclusivi al di fuori dei quali le vendite attive e,
a fortiori, passive non sono possibili.
180 Ne deriva che, in sede di esame delle condizioni cumulative di cui all’art. 81, n. 3, CE, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunque fatto
riferimento agli elementi costitutivi dei primi due elementi dell’infrazione prevista dall’art. 1 della decisione controversa.
In tali circostanze, non può essere invocata nessuna contraddizione per mettere in discussione il rigetto della domanda di
esenzione.
181 Pertanto, la seconda censura sollevata dalla JCB Service deve essere a sua volta respinta.
182 La JCB Service sostiene, in terzo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di valutazione affermando, al punto 166 della
sentenza impugnata, che essa non aveva precisato i vantaggi specifici connessi ai suoi accordi di distribuzione. Al riguardo,
essa sostiene che i vantaggi in questione sono già stati analizzati ai punti 207 e 208 della decisione controversa e che il
Tribunale ha manifestamente sottovalutato tale elemento.
183 Occorre innanzi tutto rilevare che l’affermazione del Tribunale al punto 166 della sentenza impugnata, secondo cui la JCB
Service non precisa quali vantaggi specifici fossero connessi all’accordo in questione affinché questo potesse essere oggetto
di una decisione d’esenzione, è erronea.
184 Infatti, come risulta dal punto 207 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che alcuni dei benefici comuni a
certe categorie di accordi di distribuzione, come la distribuzione esclusiva, l’acquisto e la distribuzione esclusivi di autoveicoli,
possono essere derivati dagli accordi di distribuzione del gruppo JCB, che di fatto combinano disposizioni presenti in tali
tre categorie.
185 Inoltre, al punto 208 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare dichiarato che si può ritenere che gli
utilizzatori ottengano una congrua parte dei benefici oggettivi già delineati e che è una preoccupazione legittima selezionare
i distributori in base alla loro capacità di fornire standard elevati di assistenza agli acquirenti dei prodotti del gruppo
JCB.
186 Tuttavia, occorre ricordare che, ai sensi della giurisprudenza, anche se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta
una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima sentenza appare fondato per altri motivi di diritto,
il ricorso avverso tale sentenza dev’essere respinto (sentenza 2 dicembre 2004, causa C‑226/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11421, punto 29).
187 Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi della giurisprudenza, perché una domanda di esenzione individuale possa essere
accolta ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE, le condizioni enunciate dall’articolo in questione devono essere cumulativamente
soddisfatte (v. ordinanza 25 marzo 1996, causa C‑137/95 P, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1611, punto 34).
188 Orbene, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa della JCB Service nel caso di specie, questa non dimostra, con i
suoi altri argomenti, che l’affermazione contenuta nel punto 221 della decisione controversa, secondo cui le condizioni cumulative
per l’applicazione dell’art. 81, n. 3, CE non sono soddisfatte nel caso di specie, sia erronea e che, pertanto, avallando
la posizione della [OSCURATO:PERSONA] al riguardo, il Tribunale abbia commesso un errore di diritto.
189 Ne deriva che occorre anche respingere la terza censura sollevata dalla ricorrente nel procedimento d’impugnazione.
190 In quarto luogo, la JCB Service sostiene che, al punto 167 della sentenza impugnata, il Tribunale ha interpretato in maniera
erronea le norme relative alle esenzioni. Infatti, non esisterebbero restrizioni alle vendite passive, ancorché i principi
sanciti nei casi che hanno dato luogo alle decisioni BMW e Ivoclar avrebbero dovuto essere applicati per analogia al caso
di specie e, pertanto, essi avrebbero dovuto bastare ai fini della concessione dell’esenzione richiesta.
191 Occorre dichiarare che, con la sua censura, la JCB Service si limita a contestare la valutazione dei fatti operata dal Tribunale
sostenendo che, sulla base delle citate decisioni BMW e Ivoclar, quest’ultimo avrebbe dovuto giungere alla conclusione opposta
a quella figurante al punto 167 della sentenza impugnata. Tuttavia, a tale proposito, la JCB Service non adduce alcun argomento
che permetta di concludere che il Tribunale è incorso in uno snaturamento dei fatti o ha commesso nel caso di specie un errore
di diritto.
192 In tali circostanze e ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 106‑108 della presente sentenza, occorre dichiarare irricevibile
la quarta censura sollevata dalla JCB Service.
193 Da quanto precede deriva che occorre anche respingere la seconda parte del secondo motivo e che, nel suo insieme, quest’ultimo
dev’essere in parte dichiarato irricevibile e in parte respinto.
Sul terzo motivo
194 Tale terzo motivo si suddivide in due parti. Ciascuna di tali parti si compone a sua volta di distinte censure. La JCB Service
sostiene che il Tribunale ha violato l’art. 15 del regolamento n. 17 e, al riguardo, deduce, da un lato, la violazione di
alcuni principi fondamentali e, dall’altro, la violazione delle norme relative alla determinazione dell’importo dell’ammenda
inflitta.
Sulla prima parte
195 Innanzi tutto, al punto 167 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva, senza violare
le disposizioni dell’art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17, infliggere un’ammenda alla JCB Service in ragione degli
accordi notificati nel 1973 e nel 1975. A suo parere, al riguardo, la legittimità della decisione controversa doveva essere
esaminata unicamente con riferimento agli elementi dell’infrazione interessati dalla notificazione e che il Tribunale ritiene
dimostrati. Si tratta, da un lato, del primo elemento dell’infrazione relativo alle restrizioni imposte alle vendite passive
di cui all’art. 1, lett. a), della decisione controversa, che sono connesse agli accordi notificati per il [OSCURATO:PERSONA] e che
si riferiscono alla clausola 4 di detti accordi, e, dall’altro, del secondo elemento dell’infrazione relativo alle limitazioni
delle fonti d’approvvigionamento, di cui all’art. 1, lett. b), della decisione controversa, che, secondo il Tribunale, non
è stato oggetto di notificazione.
196 In tale contesto, il Tribunale, al punto 177 della sentenza impugnata, ha dichiarato che la clausola 4 è stata applicata in
maniera diversa dal suo stesso disposto, in quanto la sua portata è stata estesa in modo da ricomprendere un divieto generale
per i distributori di vendere al di fuori del loro territorio, in particolare all’esportazione. Esso ha anche affermato che,
poiché le pratiche che hanno dato luogo all’applicazione di un’ammenda non rimangono nei limiti delle clausole degli accordi
notificati, le disposizioni dell’art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17 non risultano violate.
197 Al riguardo, la JCB Service sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto, esaminando la questione
dell’ammenda, esso non ha tenuto in debito conto la violazione, da un lato, del principio di buon andamento dell’amministrazione
alla luce dell’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di adottare una decisione entro un termine ragionevole, e, dall’altro, del legittimo
affidamento della JCB Service. Infatti, la lettera del 13 gennaio 1976 della [OSCURATO:PERSONA] nonché le decisioni delle autorità
e dei giudici nazionali avrebbero indotto la JCB Service a credere che esistesse una seria possibilità che gli accordi controversi
beneficiassero dell’esenzione richiesta e, pertanto, che essa sfuggisse ad un’eventuale ammenda.
198 Per quanto riguarda, da un lato, la violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione alla luce dell’obbligo
incombente alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare una decisione entro un termine ragionevole, occorre dichiarare che, con tale censura,
la JCB Service contesta in sostanza al Tribunale di non aver sanzionato il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha imposto un’ammenda
nel caso di specie, senza tenere conto del fatto che la decisione controversa è stata adottata al di là di un termine ragionevole.
199 Orbene, come affermato ai punti 77‑79 della presente sentenza, la JCB Service non può, in ogni caso, richiedere, nella fattispecie,
l’annullamento della decisione controversa a causa dell’adozione della stessa al di là di un termine ragionevole, mancando
una violazione dei diritti della difesa. Pertanto, tale prima censura dev’essere respinta.
200 Per quanto riguarda, dall’altro, la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, occorre precisare che, con
la sua censura, la JCB Service chiede in sostanza di beneficiare delle disposizioni dell’art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento
n. 17. Orbene, una tale asserzione va respinta in quanto manifestamente infondata, trattandosi di accordi non regolarmente
notificati.
201 In secondo luogo, e in risposta all’argomento della JCB Service secondo cui l’ammenda inflitta sarebbe sproporzionata, in
particolare in confronto alle ammende inflitte in base alla stessa procedura ad imprese quali la Volkswagen AG e l’[OSCURATO:PERSONA]
BV [decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 28 gennaio 1998, 98/273/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81] del Trattato
CE (IV/35.733 - VW) (GU L 124, pag. 60), e 20 settembre 2000, 2001/146/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo
81 del Trattato CE (Caso COMP/36.653 – [OSCURATO:PERSONA]) (GU 2001, L 59, pag. 1)], il Tribunale ha dichiarato, al punto 187 della sentenza
impugnata, che, indipendentemente dalle comparazioni alle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto utile fare riferimento per determinare
l’ammontare dell’ammenda inflitta alla JCB Service, tali elementi possono avere un carattere meramente indicativo, considerata
l’assenza di identità tra gli elementi di fatto caratterizzanti tali casi, quali i mercati, i prodotti, i paesi, le imprese
e i periodi interessati.
202 Di conseguenza, al punto 189 della stessa sentenza, esso ne ha tratto la conclusione che il fatto che l’importo delle ammende
inflitte alla Volkswagen AG, all’[OSCURATO:PERSONA] BV e alla JCB Service corrisponda a percentuali diverse dei rispettivi fatturati
non indica, nel caso di specie, un trattamento discriminatorio nei confronti della ricorrente nel procedimento d’impugnazione.
203 A tale proposito, la JCB Service sostiene, tuttavia, che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento
non rispondendo al suo argomento secondo cui l’ammenda era sproporzionata in confronto alle ammende inflitte in circostanze
simili a quelle delle decisioni Volkswagen AG e [OSCURATO:PERSONA] BV.
204 Occorre innanzi tutto dichiarare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla JCB Service nel caso di specie, il Tribunale
ha chiaramente risposto alle sue affermazioni ai punti 187 e 189 della sentenza impugnata.
205 Inoltre, occorre tenere conto del fatto che, con i suoi argomenti, la JCB Service non mira a mettere in discussione la costante
giurisprudenza della Corte secondo cui la precedente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] non funge da contesto normativo
per le ammende in materia di concorrenza e che decisioni relative ad altri casi hanno un carattere indicativo dell’esistenza
di discriminazioni.
206 Da quanto precede deriva che occorre respingere le censure sollevate in secondo luogo dalla JCB Service e, dunque, la prima
parte del presente motivo.
Sulla seconda parte
207 Occorre ricordare, in via preliminare, che, ai sensi della giurisprudenza della Corte, gli orientamenti, pur non potendo essere
qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l’amministrazione è comunque tenuta, essi enunciano tuttavia una norma
di comportamento indicativa della prassi da seguire, dalla quale l’amministrazione non può discostarsi, in un caso specifico,
senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento (sentenza 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02
P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto 209).
208 Adottando siffatte norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in
avanti applicate ai casi a cui esse si riferiscono, la [OSCURATO:PERSONA] si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale
e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali,
quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./Commission, cit., punto
211).
209 Inoltre, occorre ricordare che, ai sensi della stessa giurisprudenza, gli orientamenti stabiliscono, in modo generale ed astratto,
la metodologia che la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta ai fini della determinazione dell’ammontare delle ammende inflitte ai sensi
dell’art. 15 del regolamento n. 17. Tali orientamenti, per la cui redazione la [OSCURATO:PERSONA] ha, in particolare, applicato criteri
sanciti dalla giurisprudenza della Corte, garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto nei confronti delle imprese
(v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 213).
210 È alla luce di tale giurisprudenza che occorre esaminare gli argomenti addotti dalla JCB Service diretti a dimostrare che
è a torto che il Tribunale non ha sanzionato l’asserita violazione degli orientamenti da parte della [OSCURATO:PERSONA].
211 Per quanto riguarda, innanzi tutto, la gravità dell’infrazione, occorre precisare che in tutte le versioni linguistiche, ad
eccezione della versione inglese, in cui figura il termine «gravi» per le infrazioni in questione, secondo il punto 182 della
sentenza impugnata, dette infrazioni possono essere considerate «assai gravi» a causa dei rischi che comportano per il buon
funzionamento del mercato interno, in particolare a causa della compartimentazione dei mercati nazionali che hanno ad oggetto
e per effetto, ed esse giustificano quindi di per sé sole un’ammenda elevata. Secondo il punto seguente della stessa sentenza,
la JCB Service è un’impresa relativamente importante all’interno della Comunità e nel settore di cui trattasi e, quindi, la
[OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore nella sua valutazione dell’impatto dell’infrazione sui mercati nazionali interessati
al fine di determinare l’ammontare dell’ammenda.
212 Per quanto riguarda, poi, la durata dell’infrazione, dal punto 184 della sentenza impugnata emerge che essa ha coperto un
periodo di dieci anni. A tale proposito il Tribunale, al punto 185 della sentenza impugnata, ha precisato che «[i] due elementi
dell’infrazione sono stati presenti simultaneamente nel corso della metà di tale periodo. La JCB Service ha inoltre sottolineato
che tutti gli elementi dell’infrazione – ridotti al numero di due – si sono trovati riuniti solamente per un periodo di cinque
anni. Tuttavia, le limitazioni imposte alle esportazioni, che costituiscono il primo elemento dell’infrazione e che sono alla
base del sistema distributivo [del gruppo] JCB, rivestono un’importanza preminente, e da esse derivano logicamente le limitazioni
delle fonti di approvvigionamento, che costituiscono il secondo elemento dell’infrazione. (…) [D]ato il carattere preminente
del primo elemento dell’infrazione, che si riferisce ad un aspetto centrale del sistema distributivo [del gruppo] JCB, non
si può ritenere che la durata dell’infrazione avrebbe dovuto essere ridotta a meno di dieci anni».
213 Per quanto riguarda, infine, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di prendere in considerazione particolari circostanze
attenuanti, secondo il punto 190 della sentenza impugnata, la JCB Service non può validamente sostenere che l’assenza di formale
presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai suoi accordi valesse quale «implicita approvazione», in quanto un tale approccio
è estraneo al diritto comunitario della concorrenza.
214 Inoltre, ai sensi dello stesso punto della sentenza impugnata, la JCB Service non può nemmeno avvalersi di una decisione dell’autorità
irlandese per la concorrenza, né della sentenza della Cour d’appel de Paris, entrambe già citate. Del pari, secondo il Tribunale,
poiché il rigetto della domanda di esenzione della JCB Service è stato considerato fondato, non può essere riconosciuta nel
caso di specie alcuna circostanza attenuante basata su una pretesa compatibilità del sistema distributivo del gruppo JCB con
le norme comunitarie in materia di concorrenza.
215 Innanzi tutto, la JCB Service sostiene in sostanza che il Tribunale ha giudicato a torto, al punto 182 della sentenza impugnata,
che le due forme di pratiche anticoncorrenziali constatate nel caso di specie giustificano di per sé sole un’ammenda elevata
a titolo di infrazioni «assai gravi». Infatti, indipendentemente dalla loro qualifica formale nella decisione controversa,
le pratiche in questione non possono essere considerate come infrazioni «assai gravi» a causa della loro natura e del loro
impatto effettivo sul mercato.
216 Contrariamente a quanto sostiene la JCB Service, le infrazioni constatate rientrano, in maniera manifesta, tra le infrazioni
qualificate come «molto gravi» ai sensi del punto 1, A, degli orientamenti e sono quindi idonee ad essere sanzionate con un’ammenda
configurabile per tale tipo di infrazione.
217 Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi del punto 248 della decisione controversa, gli accordi di distribuzione che,
come quelli della JCB Service, hanno per oggetto la compartimentazione dei mercati nazionali all’interno del mercato comune
mediante una serie di restrizioni della concorrenza mettono a rischio il corretto funzionamento del mercato unico, vanificano
uno dei principali obiettivi della Comunità e da decenni sono considerati come violazioni dell’art. 81 CE nella prassi decisionale
e nella giurisprudenza.
218 Ai sensi dei punti 249 e 250 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che l’attuazione di tali restrizioni
è sicuramente evidente riguardo ai distributori, per lo meno in vari Stati membri che costituiscono una parte sostanziale
del mercato comune, che la JCB è una grande impresa, con notevole potere in alcuni dei mercati dei prodotti e dei mercati
geografici interessati, e che essa ha un’effettiva capacità di causare, con il suo comportamento, danni significativi ad altri
operatori a valle e possiede le infrastrutture che dovevano consentirle di sapere che la sua condotta costituisce una violazione
dell’art. 81 CE.
219 È in tale contesto che la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, al punto 251 della decisione controversa, che le infrazioni commesse dalla
JCB Service sono «molto gravi» e, in considerazione di tale gravità, devono dar luogo a un’ammenda dell’importo di EUR 25
milioni.
220 Ne consegue che è a ragione che il Tribunale non ha sanzionato la [OSCURATO:PERSONA] per aver applicato per le infrazioni in questione
un’ammenda corrispondente ad infrazioni qualificate come «assai gravi».
221 Quanto alla circostanza che, al punto 182 della versione inglese della sentenza impugnata, il Tribunale fa riferimento ad
infrazioni «gravi» anziché «assai gravi», occorre precisare che si tratta di una mera svista. Infatti, oltre al fatto che
l’espressione «assai gravi» figura in tutte le altre versioni linguistiche della sentenza impugnata, si rileva che l’utilizzo
del termine «grave» è privo di importanza nel caso di specie in quanto dal punto 182 della sentenza impugnata emerge senza
alcuna ombra di dubbio che si tratta di infrazioni «molto gravi» ai sensi del punto 1, A, degli orientamenti, che giustificano
un’ammenda elevata.
222 In secondo luogo, la JCB Service sostiene che, fissando in dieci anni la durata dell’infrazione, il Tribunale ha effettuato,
così come la [OSCURATO:PERSONA], una valutazione scorretta di tale durata. Infatti, sarebbe necessario valutare la durata della pratica
illecita in questione tenendo conto della colpa della [OSCURATO:PERSONA], che ha indotto la JCB Service a credere legittimamente
che la sua rete di distribuzione non costituisse una violazione delle norme sulla concorrenza. In un contesto del genere,
considerato che la durata di una pratica illecita è un fattore che giustifica un aumento dell’ammontare dell’ammenda, la durata
delle pratiche constatate non dovrebbe essere considerata un fattore di cui tenere conto al fine di aumentare l’importo di
un’ammenda che resta ingiustificata.
223 Tale argomento è del tutto irrilevante. Occorre ricordare che la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla durata dell’infrazione
constatata riguarda accordi e pratiche non notificati. In tale contesto, la JCB Service non può, in alcun caso, fondare le
sue argomentazioni su accordi non notificati secondo le forme richieste dalla giurisprudenza, per contestare la fondatezza
della valutazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla durata dell’infrazione alla luce degli orientamenti.
224 Su tale punto, la JCB Service sostiene che non esiste alcun elemento di prova atto ad avallare la tesi secondo cui le asserite
infrazioni sono state commesse per un periodo di dieci anni. Infatti, alla luce dei documenti esaminati relativi ai due elementi
dell’infrazione giudicati come provati nella sentenza impugnata, che risalgono al 1992, il Tribunale non può concludere che
il periodo d’infrazione fosse iniziato nel 1988, né dichiarare, al punto 184 della sentenza impugnata, che «la [OSCURATO:PERSONA]
ha rilevato taluni fatti connessi ai due elementi dell’infrazione che risultano provati» e che [«d]al fascicolo risultano
elementi di prova, che sono stati precedentemente esaminati, per il periodo globale considerato», senza prendere effettivamente
in esame gli elementi di prova.
225 Occorre dichiarare che, con la sua censura, la JCB Service si limita a contestare, in sostanza, al Tribunale di non prendere
in considerazione né menzionare tutti gli elementi di prova che permettono di dimostrare la durata dell’infrazione. Tuttavia,
essa non prova che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto al punto 184 della sentenza impugnata allorché esso avalla
le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla durata dell’infrazione. Infatti, la JCB Service non ha addotto alcun
argomento per dimostrare che la valutazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] al riguardo si discosta dal punto 1, B, degli orientamenti.
Pertanto tale argomento dev’essere respinto.
226 Infine, la JCB Service sostiene che il Tribunale non ha sanzionato il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia riconosciuto nel
caso di specie l’esistenza di circostanze attenuanti ai sensi del punto 3 degli orientamenti. Innanzi tutto, il ricorso a
pratiche asseritamente illecite non sarebbe stato una scelta deliberata della JCB Service, ma una conseguenza della negligenza
e della cattiva amministrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la JCB Service non avrebbe fatto ricorso in Italia alla
pratica illecita contestatale. Infine, la lettera del 16 maggio 1995, citata al punto 93 della presente sentenza, costituirebbe
una circostanza attenuante particolare e non una circostanza aggravante.
227 Quanto alla prima censura summenzionata, si deve rilevare che la JCB Service fonda il suo ragionamento sul fatto che il ritardo
della [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla sua domanda di esenzione ha prodotto alcuni effetti sul procedimento di infrazione avviato
dalla [OSCURATO:PERSONA] per accordi e pratiche non notificati. Di conseguenza, a suo parere, tale elemento dovrebbe essere considerato
una circostanza attenuante particolare in sede di determinazione dell’importo finale dell’ammenda.
228 È giocoforza constatare che la JCB Service tenta nuovamente di stabilire un nesso procedurale tra gli accordi notificati e
gli accordi non notificati al fine di contestare la fondatezza della decisione della [OSCURATO:PERSONA] relativamente all’importo
dell’ammenda inflitta. Orbene, un tale nesso è manifestamente assente e, pertanto, esso non può, in alcun caso, giustificare
l’esistenza di una circostanza attenuante ai sensi del punto 3 degli orientamenti.
229 Per quanto riguarda la seconda censura summenzionata, occorre ricordare che, al punto 103 della sentenza impugnata, al quale
rinvia anche il punto 117 della stessa sentenza, il Tribunale ha giudicato che «[in ogni caso], qualunque sia l’attuazione
pratica degli accordi, l’art. 81, n. 1, CE vieta l’esistenza stessa, all’interno di contratti di distribuzione, di clausole
che abbiano ad oggetto o per effetto di limitare le vendite. Queste ultime rappresentano una limitazione della concorrenza,
sanzionabile ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, in quanto possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri (…). Il fatto
che una clausola di un accordo mirante a restringere la concorrenza non sia stata applicata dai contraenti non è sufficiente
a sottrarla all’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE».
230 Ne deriva che, contrariamente a quanto sostiene la JCB Service, il Tribunale non ha mai dichiarato nella sentenza impugnata
che essa non aveva fatto ricorso in Italia alla pratica illecita. Invece, esso si è limitato a menzionare le affermazioni
della JCB Service per trarne una diversa conclusione. In tale contesto, occorre anche respingere tale seconda censura sollevata
dalla JCB Service.
231 Quanto alla terza censura summenzionata, si deve ricordare che la lettera del 16 maggio 1995 precisa che il divieto delle
importazioni parallele sarebbe contrario alle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] ed alla giurisprudenza della Corte. Si tratta quindi
di un elemento che dimostra che la JCB Service era cosciente del fatto che il suo comportamento era contrario all’art. 81
CE e, quindi, esso non può essere considerato una circostanza attenuante particolare.
232 Dall’insieme delle precedenti considerazioni risulta che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto o di valutazione
al punto 190 della sentenza impugnata avallando la posizione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, ai fini del calcolo dell’ammenda,
non occorre tenere conto di circostanze attenuanti particolari.
233 Si deve quindi respingere la seconda parte del terzo motivo e quest’ultimo nel suo insieme e, quindi, respingere le domande
dirette all’annullamento della sentenza impugnata, considerato che nessun motivo è stato accolto.
234 Poiché le altre domande del ricorso d’impugnazione sono state presentate per il caso in cui la Corte annulli la sentenza impugnata,
occorre respingere l’impugnazione principale nel suo insieme.
Sull’impugnazione incidentale
235 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 15,
n. 5, del regolamento n. 17, non applicando, ai fini del calcolo dell’ammenda, la circostanza aggravante descritta nella decisione
controversa, ossia le misure di ritorsione adottate dalla JCB Service nei confronti di un distributore che aveva violato l’art. 4
dell’accordo di distribuzione per il [OSCURATO:PERSONA] (divieto di vendite a distributori non autorizzati). In particolare, la [OSCURATO:PERSONA]
ritiene che si trattasse di una circostanza aggravante non sulla base della clausola 4 notificata, ma in quanto il carattere
restrittivo di tale articolo era rafforzato dalle sanzioni pecuniarie.
236 Al riguardo, occorre ricordare che, al punto 191 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] ha
riconosciuto talune circostanze aggravanti, considerando tale la sanzione pecuniaria inflitta dalla JCB Service alla Gunn
JCB per la violazione della clausola 4, qualificata come «misura di ritorsione» e che essa ha quindi aumentato di EUR 864 000
l’importo dell’ammenda inflitta. Esso ha anche rilevato che non è contestato che la Gunn JCB abbia tenuto un comportamento
contrario ai suoi obblighi contrattuali e che essa abbia percepito senza giusto motivo un sostegno commerciale per le operazioni
multiple e, infine, che la JCB Service abbia sanzionato la violazione di una clausola contrattuale. Tuttavia, il Tribunale
ha precisato che una clausola, a prescindere dalla sua liceità o illiceità, deve beneficiare dell’immunità da ammenda risultante
dall’art. 15, n. 5, del regolamento n. 17, allorché essa figura in un accordo notificato.
237 In tale contesto, il Tribunale, al punto 192 della sentenza impugnata, ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva legittimamente
infliggere un’ammenda per un’azione qualificata come circostanza aggravante ma connessa all’applicazione di una clausola di
un accordo regolarmente notificato. [OSCURATO:PERSONA] non poteva quindi aumentare l’importo dell’ammenda per tener conto delle
asserite circostanze aggravanti.
238 La JCB Service sostiene che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto. Innanzi tutto, il risarcimento richiesto
dalla JCB Service ad uno dei suoi distributori sarebbe stato una sanzione adottata in forza di detta clausola e non in applicazione
di una disposizione non notificata. Inoltre, la domanda di risarcimento sarebbe stata anche necessaria allo scopo di assicurare
la validità dell’accordo di distribuzione selettiva e di evitare discriminazioni illegali fra i distributori. Infine, la domanda
in esame sarebbe stata impropriamente descritta dalla [OSCURATO:PERSONA] come una «misura di ritorsione», considerata una circostanza
aggravante poiché, ai sensi degli orientamenti per il calcolo delle ammende, costituiscono «misure di ritorsione» le misure
che vengono adottate nei confronti di «altre imprese per fare “rispettare” [le decisioni o] le pratiche configuranti infrazione».
239 Occorre ricordare che, al punto 40 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che «[n]ei due formulari A/B
compilati per il [OSCURATO:PERSONA], è stato chiesto a JCB di fornire informazioni sui contenuti dell’accordo o della pratica concordata
e, più in particolare, alla sezione II, punto 3, lettera f), sulle (…) sanzioni che potrebbero essere adottate contro le imprese
partecipanti (clausola penale, espulsione, rifiuto di fornitura ecc.). In entrambi i moduli, la risposta fornita è stata “No”.
Tale risposta non è stata fornita per negligenza o meccanicamente. Nel formulario A/B allegato all’accordo notificato per
la Danimarca il 30 giugno 1973, è stata indicata una penale di 250 sterline o tre volte i prezzi dei pezzi di ricambio acquistati
da fonti diverse da JCB».
240 Le dichiarazioni che precedono non sono state né contestate dalla JCB Service nell’ambito del presente procedimento né messe
in discussione dinanzi al Tribunale. In tale contesto, si deve ritenere che, tenuto conto della risposta «no» nella sezione
II, punto 3, lett. f), del formulario A/B relativamente alle sanzioni che potrebbero essere adottate contro le imprese partecipanti
all’intesa per il [OSCURATO:PERSONA], la JCB Service aveva notificato alla [OSCURATO:PERSONA] la sua intenzione di non prevedere sanzioni
del genere.
241 Pertanto, la risposta «no» nella suddetta sezione del formulario A/B implica che le sanzioni imposte ai distributori situati
nel [OSCURATO:PERSONA] derivavano dai limiti dell’attività descritta nella notificazione e, quindi, contrariamente a quanto dichiarato
nel punto 191 della sentenza impugnata, le sanzioni in questione non potevano beneficiare dell’immunità da ammenda risultante
dall’art. 15, n. 5, del regolamento n. 17.
242 Ne deriva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti 191 e 192 della sentenza impugnata, dichiarando che
la [OSCURATO:PERSONA] non poteva infliggere un’ammenda di EUR 864 000 per un’azione qualificata come circostanza aggravante e che
questa non poteva aumentare l’importo dell’ammenda per tener conto delle asserite circostanze aggravanti.
243 Da quanto precede discende che l’impugnazione incidentale deve essere accolta per quanto riguarda i punti 191 e 192 della
sentenza impugnata nonché il punto 2 del suo dispositivo.
244 Ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la sentenza
del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta,
oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. Poiché lo stato degli atti lo consente, va statuito
definitivamente sull’importo dell’ammenda inflitta alla JCB Service, fissandolo in EUR 30 864 000.
Sulle spese
245 Conformemente all’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta in quanto
infondata o quando l’impugnazione è fondata e la Corte stessa decide in via definitiva la controversia, essa statuisce sulle
spese. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, primo comma, di tale regolamento, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi
dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
246 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la JCB Service, rimasta soccombente, va condannata alle spese relative all’impugnazione
principale. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della JCB Service alle spese dell’impugnazione incidentale, occorre
condannare la JCB Service a sopportare anche dette spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso d’impugnazione è respinto.
2)
L’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee è accolta.
3)
Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 gennaio 2004, causa T‑67/01,
JCB Service/[OSCURATO:PERSONA], è annullato.
4)
L’importo dell’ammenda inflitta alla JCB Service dall’art. 4 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 2000, 2002/190/CE,
relativa ad un procedimento in forza dell’articolo 81 del Trattato CE (Caso COMP.F.1/35.918 – JCB), è fissato in EUR 30 864 000.
5)
La JCB Service sopporta la totalità delle spese del presente procedimento.
Firme
*
Lingua processuale: l'inglese.