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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 46040/2024

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il motivo di ricorso firmato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui si deduce la violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione dei delitti di ricettazione di cui a capi 5), 6), 7), è manifestamente infondato posto che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la recidiva reiterata, in quanto circostanza ad effetto speciale, incide sul termine minimo di prescrizione ex art. 157, co. 2 c.p. e, in presenza di atti interruttivi, anche sul termine massimo ex art. 161, co. 2 c.p., senza che tale duplice valenza comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale" o dell'art. 4 Protocollo n. 7 della CEDU come interpretato dalla sentenza Zolotoukhine c.

Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione ( Sez. 4 , n. 44610/2023 , RV: 285267); considerato che i motivi di ricorso proposti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deduce l'illogicità della motivazione e il travisamento dei fatti, in relazione al capo 5); la mancata declaratoria di improcedibilità per precedente giudicato in relazione al capo 6) e la mancata esclusione della recidiva ihrelazione al capo 7), sono inammissibili perché reiterativi di doglianza già avanzate in grado di appello e sulle quali la Corte di merito si è già espressa con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili ( si vedano in particolare pagg. 16, 19, 20 e 21).

Deve, infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici.

Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen.; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile Lacoste S.A. e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con le quali è stata richiesta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse dell'imputato e la condanna alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite, come da nota spese allegata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che liquida in complessivi euro 3.686,00 e Lacoste S.A., che liquida in complessivi euro 3500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il motivo di ricorso firmato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui si deduce la violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione dei delitti di ricettazione di cui a capi 5), 6), 7), è manifestamente infondato posto che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la recidiva reiterata, in quanto circostanza ad effetto speciale, incide sul termine minimo di prescrizione ex art. 157, co. 2 c.p. e, in presenza di atti interruttivi, anche sul termine massimo ex art. 161, co. 2 c.p., senza che tale duplice valenza comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale" o dell'art. 4 Protocollo n. 7 della CEDU come interpretato dalla sentenza Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione ( Sez. 4 , n. 44610/2023 , RV: 285267); considerato che i motivi di ricorso proposti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deduce l'illogicità della motivazione e il travisamento dei fatti, in relazione al capo 5); la mancata declaratoria di improcedibilità per precedente giudicato in relazione al capo 6) e la mancata esclusione della recidiva ihrelazione al capo 7), sono inammissibili perché reiterativi di doglianza già avanzate in grado di appello e sulle quali la Corte di merito si è già espressa con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili ( si vedano in particolare pagg. 16, 19, 20 e 21). Deve, infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen.; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile Lacoste S.A. e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con le quali è stata richiesta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse dell'imputato e la condanna alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite, come da nota spese allegata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che liquida in complessivi euro 3.686,00 e Lacoste S.A., che liquida in complessivi euro 3500,00 oltre accessori di legge. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 46040/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris