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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14015/2022

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]2 Alessandro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Venezia rigettava la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 16 novembre 2021 che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di partecipazione ad una associazione per delinquere aggravata dal numero dei partecipanti e dall'uso di armi, dedita alla consumazione di reati contro il patrimonio, in particolare estorsioni e rapine oltre che nel campo degli stupefacenti, operante nelle province di Venezia e Padova a decorrere dalla fine del 2015.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere individuata al capo

1. Il ricorso censura l'ordinanza impugnata per non avere evidenziato la consapevolezza dell'indagato di far parte del sodalizio, non desumibile dalle condotte concrete, non individuate dal Tribunale ad eccezione di quella, del tutto episodica, inerente ad un episodio di spaccio di droga evidenziato al capo 63 della imputazione provvisoria che già il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto non sussistente e la cui commissione, ove provata, dimostrerebbe che il ricorrente aveva acquistato sostanza stupefacente da un membro dell'associazione (tale Mich'Ieldn) a conferma della sua estraneità ad essa.

Il ricorrente sconosceva l'esistenza dell'organizzazione criminale, avendo avuto contatti, per fini leciti, soltanto con uno dei ritenuti sodali, [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, sarebbe rimasto del tutto generico l'assunto del Tribunale che il ricorrente si sarebbe "messo a disposizione" del gruppo, circostanza non provata dagli elementi investigativi, essendo insignificante il fatto che egli si fosse prestato con il Pattarello a reperire un soggetto (Manca) che doveva soldi al coindagato o che si fosse riunito in qualche occasione anche con altro indagato (Trabujo), o avesse aiutato Pattarello in una vicenda rimasta del tutto incomprensibile (episodio Sedda); 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del pericolo di recidiva che il ricorrente assume essere stato solo genericamente motivato. [OSCURATO:PERSONA] li ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.

Quanto al primo motivo, il ricorrente non si confronta adeguatamente con tutta la motivazione della ordinanza impugnata, sorvolando su alcuni decisivi elementi dimostrativi della sua partecipazione al sodalizio criminale contestatogli e fornendo di altri una alternativa ricostruzione di merito non ammessa in questa sede.

In primo luogo, non risulta conforme al vero la circostanza che il ricorrente avesse avuto contatti solo con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], poiché il Tribunale ha messo in luce specifiche occasioni di incontro con tre sodali di vertice dell'associazione per delinquere della cui esistenza il ricorso non si duole.Tanto è precisato ai fgg. 8 e 9 dell'ordinanza impugnata con il riferimento ad incontri con Pattarello, Trabujo e Boatto.

In secondo luogo, la consapevolezza di far parte del sodalizio criminale è stata tratta dal riferimento, proprio in relazione ai contatti con Boatto, alla necessità, avvertita da Pattarello, di dare concretezza alla assunzione del ricorrente tra i membri della congrega criminale, secondo l'interpretazione fornita dal Tribunale di alcune conversazioni intercettate, delle quali il ricorso non fa menzione (fgg. 8 e 9).

Si ricordi, in proposito, che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi).

Inoltre, quale contributo specifico alla perpetrazione del programma criminoso del gruppo, il Tribunale, con una ricostruzione di merito non rivedibile, ha sottolineato che il ricorrente era stato decisivo nel favorire i sodali (e non solo il Pattarello) nel rintracciare un soggetto che doveva dei soldi ai coindagati e che costoro, con in testa il Pattarello, avrebbero voluto avvicinare con violenza ed armi (si vedano, in proposito, i fgg. 26 e segg. del provvedimento impugnato con la sequenza delle attività investigative ivi rappresentata e la sintesi di tale vicenda a fg. 47, della quale non vi è traccia in ricorso).

Ancora, il ricorrente aveva preso parte ad un tentativo di una azione predatoria con il Seckla ed il Pattarello, non portata a compimento ma sicuramente di natura illecita per le ragioni tratte dalla ricostruzione delle conversazioni e dei movimenti degli indagati di cui ai fgg. 12 e 13 dell'ordinanza impugnata.

Anche con riguardo a tale circostanza il ricorso esprime delle argomentazioni generiche ed inerenti al merito del giudizio. •Fali dati superano ed assorbono ogni diversa censura difensiva.

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha motivato in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, sottolineando la pericolosità del sodalizio criminale, anche per il fatto di essere in possesso di armi e di ordigni esplosivi, nonché per la sua operatività concreta, mettendo anche in evidenza i diversi apporti del ricorrente manifestatisi dopo lunghi periodi di carcerazione sofferta ed una volta rimesso in libertà, in uno ai numerosi e gravi precedenti penali non idonei a scongiurare la ripresa delle sue attività criminali.

La motivazione è conforme ai principi di diritto.

Si deve rammentare, infatti, come sia ormai consolidato l'orientamento di questa Corte, cui il Collegio aderisce, secondo cui, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 278977; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, RV. 269684; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216).

Su tali passaggi della decisione, sintetizzati a fg. 53 del provvedimento impugnato, il ricorso sorvola, dimostrando la sua genericità.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen..

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 23.03.2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]2 Alessandro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Venezia rigettava la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 16 novembre 2021 che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di partecipazione ad una associazione per delinquere aggravata dal numero dei partecipanti e dall'uso di armi, dedita alla consumazione di reati contro il patrimonio, in particolare estorsioni e rapine oltre che nel campo degli stupefacenti, operante nelle province di Venezia e Padova a decorrere dalla fine del 2015. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere individuata al capo 1. Il ricorso censura l'ordinanza impugnata per non avere evidenziato la consapevolezza dell'indagato di far parte del sodalizio, non desumibile dalle condotte concrete, non individuate dal Tribunale ad eccezione di quella, del tutto episodica, inerente ad un episodio di spaccio di droga evidenziato al capo 63 della imputazione provvisoria che già il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto non sussistente e la cui commissione, ove provata, dimostrerebbe che il ricorrente aveva acquistato sostanza stupefacente da un membro dell'associazione (tale Mich'Ieldn) a conferma della sua estraneità ad essa. Il ricorrente sconosceva l'esistenza dell'organizzazione criminale, avendo avuto contatti, per fini leciti, soltanto con uno dei ritenuti sodali, [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, sarebbe rimasto del tutto generico l'assunto del Tribunale che il ricorrente si sarebbe "messo a disposizione" del gruppo, circostanza non provata dagli elementi investigativi, essendo insignificante il fatto che egli si fosse prestato con il Pattarello a reperire un soggetto (Manca) che doveva soldi al coindagato o che si fosse riunito in qualche occasione anche con altro indagato (Trabujo), o avesse aiutato Pattarello in una vicenda rimasta del tutto incomprensibile (episodio Sedda); 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del pericolo di recidiva che il ricorrente assume essere stato solo genericamente motivato. [OSCURATO:PERSONA] li ricorso è manifestamente infondato e generico. 1. Quanto al primo motivo, il ricorrente non si confronta adeguatamente con tutta la motivazione della ordinanza impugnata, sorvolando su alcuni decisivi elementi dimostrativi della sua partecipazione al sodalizio criminale contestatogli e fornendo di altri una alternativa ricostruzione di merito non ammessa in questa sede. In primo luogo, non risulta conforme al vero la circostanza che il ricorrente avesse avuto contatti solo con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], poiché il Tribunale ha messo in luce specifiche occasioni di incontro con tre sodali di vertice dell'associazione per delinquere della cui esistenza il ricorso non si duole.Tanto è precisato ai fgg. 8 e 9 dell'ordinanza impugnata con il riferimento ad incontri con Pattarello, Trabujo e Boatto. In secondo luogo, la consapevolezza di far parte del sodalizio criminale è stata tratta dal riferimento, proprio in relazione ai contatti con Boatto, alla necessità, avvertita da Pattarello, di dare concretezza alla assunzione del ricorrente tra i membri della congrega criminale, secondo l'interpretazione fornita dal Tribunale di alcune conversazioni intercettate, delle quali il ricorso non fa menzione (fgg. 8 e 9). Si ricordi, in proposito, che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi). Inoltre, quale contributo specifico alla perpetrazione del programma criminoso del gruppo, il Tribunale, con una ricostruzione di merito non rivedibile, ha sottolineato che il ricorrente era stato decisivo nel favorire i sodali (e non solo il Pattarello) nel rintracciare un soggetto che doveva dei soldi ai coindagati e che costoro, con in testa il Pattarello, avrebbero voluto avvicinare con violenza ed armi (si vedano, in proposito, i fgg. 26 e segg. del provvedimento impugnato con la sequenza delle attività investigative ivi rappresentata e la sintesi di tale vicenda a fg. 47, della quale non vi è traccia in ricorso). Ancora, il ricorrente aveva preso parte ad un tentativo di una azione predatoria con il Seckla ed il Pattarello, non portata a compimento ma sicuramente di natura illecita per le ragioni tratte dalla ricostruzione delle conversazioni e dei movimenti degli indagati di cui ai fgg. 12 e 13 dell'ordinanza impugnata. Anche con riguardo a tale circostanza il ricorso esprime delle argomentazioni generiche ed inerenti al merito del giudizio. •Fali dati superano ed assorbono ogni diversa censura difensiva. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha motivato in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, sottolineando la pericolosità del sodalizio criminale, anche per il fatto di essere in possesso di armi e di ordigni esplosivi, nonché per la sua operatività concreta, mettendo anche in evidenza i diversi apporti del ricorrente manifestatisi dopo lunghi periodi di carcerazione sofferta ed una volta rimesso in libertà, in uno ai numerosi e gravi precedenti penali non idonei a scongiurare la ripresa delle sue attività criminali. La motivazione è conforme ai principi di diritto. Si deve rammentare, infatti, come sia ormai consolidato l'orientamento di questa Corte, cui il Collegio aderisce, secondo cui, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 278977; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, RV. 269684; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). Su tali passaggi della decisione, sintetizzati a fg. 53 del provvedimento impugnato, il ricorso sorvola, dimostrando la sua genericità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 23.03.2
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