CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 giugno 2018
Cassazione n. 11217/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36277/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4256/2018 depositata il21/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda di pagamento degli onorari proposta innanzi al Tribunale di Roma dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale obbligato in solido ex art.68 L.P. per l’attività svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA] in tre procedimenti instaurati da [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto il ricorso per sequestro conservativo sui beni, il giudizio di reclamo avverso il provvedimento di rigetto ed il merito. I procedimenti si erano conclusi con un accordo transattivo, in esito al quale il Tribunale aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato le spese di lite, disponendo, ex art.88 c.p.c., la trasmissione degli atti al Consiglio dell’Ordine degli avvocati per quanto di competenza. Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, all’esito dei giudizi di merito, svoltisi nel contraddittorio con le parti, venne respinta la domanda ex art.68 L..P. La Corte d’appello, richiamando i principi affermati da Cass.21209/2015, rilevò che il Tribunale di Roma aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, provvedendo sulla regolamentazione delle spese di lite sulla base della soccombenza virtuale. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], è rimasta intimata. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.68 L.P., dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3, 4 e 5 , per non avere la Corte di merito esaminato il contenuto della transazione, al fine di accertare chi fossero i soggetti che l’avevano conclusa e quali fossero i giudizi con essa definiti; ulteriore omissione avrebbe riguardato il contenuto della sentenza del Tribunale, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, al fine di stabilire le ragioni fondanti la compensazione delle spese di lite. La Corte di merito non avrebbe considerato che delle tre cause pendenti solo l’ultima sarebbe stata definita con sentenza e non avrebbe tenuto conto della domanda di cancellazione delle frasi offensive, che sarebbe stata personalmente proposta dal ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.68 L.P e dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 3, 4 e 5 c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato che la dichiarazione di cassazione della materia del contendere riguardava solo una delle tre cause pendenti, la N. 60838/2005, sicchè la pronuncia non avrebbe potuto estendere i suoi effetti agli altri due procedimenti pendenti tra le parti. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.1362 c.c., dell’art.92, ultimo comma c.c. e 112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3, 4 e 5 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe omesso l’esame della sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza tenere conto che la domanda di cancellazione delle espressioni offensive, ex art.89 c.c., non era compresa nella transazione ed era distinta rispetto alla vicenda sostanziale in relazione alla quale vi era stata rinuncia alla pronuncia sulle spese di lite. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza. L’art. 68 della legge professionale forense, stabilendo che tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese in favore degli avvocati che hanno partecipato al giudizio definito con quella transazione, si riferisce ad ogni accordo mediante il quale le parti facciano cessare, senza la pronuncia del giudice, una lite già cominciata. La norma costituisce una deroga al principio per cui il legale, salvi gli effetti di un eventuale provvedimento di distrazione, può rivolgersi per il compenso soltanto al proprio cliente. Quale deroga ad un principio generale, l'articolo e', perciò, norma di diritto singolare, di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 preleggi (Cass. Civ., Sez. II, 20.9.1997, n.9325; Cass. Civ., Sez. II, 13.8.2015, n.16856). Affinché possa sussistere l'obbligazione solidale prevista dall’art.68 L.P. e il difensore possa richiedere il pagamento degli onorari ed il rimborso delle spese nei confronti della parte avversa al proprio cliente, è necessaria la definizione del giudizio con una transazione (o con un accordo equivalente) che sottragga al giudice la definizione del giudizio e la pronuncia in ordine alle spese (Cassazione civile sez. II, 14/07/2023, n.20266; Cass. Sez. 6-3, n. 21209 del 20/10/2015; Cass., Sez. II, 13 settembre 2004, n. 18343, in motivazione). La norma citata non è applicabile allorquando la causa sia stata definita direttamente dal giudice con una sentenza che, oltre a disporre la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta transazione, abbia pronunciato sulle spese. Ciò che rileva, quindi, ai fini ostativi all'applicabilità dell'art. 68 legge professionale, non è se la definizione della causa sia avvenuta con una pronuncia, che non tocca il merito della controversia, intervenuta per abbandono piuttosto che per cessazione della materia del contendere, ma che la decisione contenga una statuizione del giudice in ordine alla liquidazione delle spese (Cassazione civile sez. II, 14/07/2023, n.20266; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21209 del 20/10/2015). Difatti, in tal caso, manca il presupposto stesso per l'applicazione del citato art. 68, il quale implica l'esistenza di un accordo diretto, appunto, a sottrarre al giudice anche la pronuncia sulle spese. Ai principi di diritto affermato si è uniformata la Corte d’appello. Risulta dalla sentenza impugnata che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva difeso [OSCURATO:PERSONA] in tre procedimenti instaurati da [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto il ricorso per sequestro conservativo sui beni, il giudizio reclamo avverso il provvedimento di rigetto ed il giudizio di merito. I procedimenti si erano conclusi con un accordo transattivo, in esito al quale il Tribunale, con sentenza N.18997/2006, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato le spese di lite, disponendo, ex art.88 c.p.c., la trasmissione degli atti al Consiglio dell’Ordine degli avvocati per quanto di competenza. La pronuncia sulle spese esclude l’applicazione dell’art.68 L.P. tanto più che, come accertato dalla Corte d’appello (pag.4 della sentenza impugnata), fu proprio l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a comparire in udienza, chiedendo al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo. Conseguentemente, alla luce delle richieste avanzate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], non è stato sottratto al giudice il potere decisionale sulle spese, che è avvenuto sulla base del principio della soccombenza virtuale. Il ricorso lamenta l’omesso esame della sentenza con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, che, invece, è stata presa in considerazione dal Tribunale al fine di escludere l’applicabilità dell’art. 68 L.P. Non ha pregio la doglianza relativa all’individuazione del giudizio definito con l’accordo transattivo, atteso che la Corte d’appello ha accertato che la transazione riguardava il giudizio di merito e, conseguentemente, si estendeva ai procedimenti cautelari – sequestro conservativo e reclamo-, atteso il nesso di strumentalità necessaria tra cautela e merito. Giova evidenziare che la riforma operata con il D.L. 35/05, convertito nella L.80/2005, ha escluso l’obbligo di instaurare il giudizio di merito per i provvedimenti cautelari anticipatori, previsti dall’art.669, octies, comma V c.p.c. mentre tale obbligo sussiste per i provvedimenti cautelari cosiddetti conservativi. Ne consegue che la definizione del giudizio di merito, introdotto in seguito alla concessione del sequestro conservativo, cui era seguito il giudizio di reclamo, comportava la necessaria definizione anche dei procedimenti cautelari, atteso il vincolo di strumentalità necessaria prevista anche dall’art.669 novies c.p.c. Infatti, sia nell’ipotesi in cui il processo cautelare non sia iniziato, sia nell’ipotesi in cui la domanda di merito sia rigettata o estinta, il sequestro conservativo perde la sua efficacia (ex multis Cassazione civile sez. un., 16/07/2012, n.12103). Non costituisce infine autonomo provvedimento la pronuncia di cancellazione delle frasi offensive, disposta dal giudice ai sensi dell’art.89 c.p.c., che, secondo la tesi del ricorrente, non sarebbe compresa nella transazione perché distinta rispetto alla vicenda sostanziale. Osserva il collegio che la statuizione, positiva o negativa, resa a seguito di una istanza ex art. 89 cpc, non ha carattere decisorio sicchè non potrà mai dar luogo ad alcuna statuizione sulle spese. L’art. 89 cpc accorda, infatti, alle parti la facoltà di stimolare, in capo al giudice, l’esercizio di quello che è pacificamente un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti ed il suo esercizio d’ufficio, presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all’obbligo di motivazione (Cass. civ. Sez. III, s.n. 14659/2015). Ne consegue la correttezza della decisione della Corte di merito, secondo cui le frasi, come riportate in sentenza, pur latamente collegate alla vicenda oggetto di accordo, non rispondono ad alcuna necessità difensiva in relazione all’accertamento della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art.68 L.P. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in R