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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33871/2022

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ORDINANZA sul ricorso n. 9191/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso la sentenza n. 5449/2018 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 19 luglio 2018; vista la memoria del Pubblico Ministero che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] D:FRITTO che con sentenza emessa il 19 luglio 2018 la Corte di appello di Roma rigettò l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità ghanese) per la riforma dell'ordinanza emessa il 24 maggio 2017 dal Tribunale di Roma, dispositiva del rigetto delle domande di accertamento del vantato diritto: allo status di rifugiato; in subordine alla protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che Mousa chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese; che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso; che il ricorrente: non afferma che la sentenza impugnata venne a lui notificata; afferma invece che il giudizio di merito venne da lui instaurato il 3 febbraio 2016 (giorno del deposito avanti il Tribunale di Roma del ricorso contenente le domande sopra indicate); che in ragione del giorno di instaurazione del giudizio di merito trova applicazione l'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., nel testo risultante dalla modificazione recata dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009 (art. 58, comma 1, della stessa legge); che tale disposizione prevede, per quanto qui interessa, che, indipendentemente dalla notificazione, il ricorso per cassazione non può essere proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; che la sentenza impugnata venne pubblicata il 3 luglio 2018; che, anche tenuto conto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, il termine semestrale per la notificazione del ricorso per cassazione contro tale sentenza venne a scadenza lunedì 4 marzo 2019; che il ricorso contro la sentenza venne invece notificato al Ministero dell'Interno, a mezzo di posta elettronica certificata, il giorno 8 marzo 2019: esso è dunque inammissibile in ragione della sua tardività: che non vi è obbligo di statuizione sulla ripartizione delle spese processuali in quanto la parte vittoriosa non ha svolto difese.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Pri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 9191/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso la sentenza n. 5449/2018 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 19 luglio 2018; vista la memoria del Pubblico Ministero che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] D:FRITTO che con sentenza emessa il 19 luglio 2018 la Corte di appello di Roma rigettò l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità ghanese) per la riforma dell'ordinanza emessa il 24 maggio 2017 dal Tribunale di Roma, dispositiva del rigetto delle domande di accertamento del vantato diritto: allo status di rifugiato; in subordine alla protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che Mousa chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese; che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso; che il ricorrente: non afferma che la sentenza impugnata venne a lui notificata; afferma invece che il giudizio di merito venne da lui instaurato il 3 febbraio 2016 (giorno del deposito avanti il Tribunale di Roma del ricorso contenente le domande sopra indicate); che in ragione del giorno di instaurazione del giudizio di merito trova applicazione l'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., nel testo risultante dalla modificazione recata dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009 (art. 58, comma 1, della stessa legge); che tale disposizione prevede, per quanto qui interessa, che, indipendentemente dalla notificazione, il ricorso per cassazione non può essere proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; che la sentenza impugnata venne pubblicata il 3 luglio 2018; che, anche tenuto conto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, il termine semestrale per la notificazione del ricorso per cassazione contro tale sentenza venne a scadenza lunedì 4 marzo 2019; che il ricorso contro la sentenza venne invece notificato al Ministero dell'Interno, a mezzo di posta elettronica certificata, il giorno 8 marzo 2019: esso è dunque inammissibile in ragione della sua tardività: che non vi è obbligo di statuizione sulla ripartizione delle spese processuali in quanto la parte vittoriosa non ha svolto difese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Pri
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