CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 15729/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 17332/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl [OSCURATO:PERSONA] in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Via G. Avezzana 8 Pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]' CONSORTILE r.l. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in [OSCURATO:PERSONA] 8 [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1874/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l. stipulò con la società [OSCURATO:PERSONA] un contratto di partnership commerciale in data 24 gennaio 2006 per la realizzazione di punti vendita di mobili nel territorio sardo con l'insegna [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si rese inadempiente maturando un debito di circa C 300.000 e la [OSCURATO:PERSONA] attivò, allora, la clausola di cui all'art. 18 del contratto che prevedeva il deferimento di qualunque controversia fosse insorta tra le parti ad un arbitro da nominarsi di comune accordo che avrebbe deciso in via irrituale e secondo equità. Furono così pronunciati un primo lodo parziale ed un secondo definitivo con i quali l'[OSCURATO:PERSONA], rigettate tutte le eccezioni sollevate anche in rito da [OSCURATO:PERSONA], condannò quest'ultima a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 456.544,35. La soccombente convenne allora la propria ex partner davanti al Tribunale di Mantova per sentir pronunciare la nullità del "contratto di franchising" intercorso tra le parti e la nullità e l'inefficacia dei lodi. 2. Il Tribunale adito rigettò le domande condannando la [OSCURATO:PERSONA] alle spese e la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 6/12/2018, ha rigettato l'appello condannando l'appellante alle spese del grado e alla somma di ulteriori C 12.000 a titolo di risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 3.Per quanto è ancora qui di interesse la Corte del gravame ha definito il giudizio sulla base della cd. ragione più liquida, cioè scrutinando il quinto motivo di gravame ritenuto assorbente rispetto a tutti gli altri, motivo con il quale l'appellante si doleva del mancato accoglimento dell'eccezione di inefficacia dell'art. 18 contenente la clausola compromissoria per mancata specifica approvazione per iscritto. La Corte d'Appello: a) ha ritenuto di confermare la validità della clausola inserita nel contratto all'esito di apposita negoziazione e non anche, come ritenuto dall'appellante, inserita in un contratto redatto su moduli o formulari o in un contesto predisposto unilateralmente da uno solo dei contraenti; b) ha confermato la piena efficacia della clausola ed ha, per l'effetto, rigettato integralmente l'appello, confermando la sentenza di primo grado. 4. Avverso la sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l. con controricorso. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. - natura di franchising dei contratti tra le parti e conseguente violazione dell'art. 1 L. 6 maggio 2004 n. 129 in materia di affiliazione commerciale (franchising) ai fini della necessarietà di riconoscere l'autonoma nullità della clausola compromissoria perché mancante della doppia sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c. necessaria per il contratto di franchising. La ricorrente assume che la Corte d'Appello abbia erroneamente disatteso la qualificazione del contratto quale franchising ed abbia omesso di riconoscere l'applicazione della disciplina di cui alla legge n. 129 del 2004, pur in presenza di tutti gli elementi propri del richiamato contratto quali: l'essere stato il medesimo stipulato tra due imprese, la messa a disposizione, da parte dell'una nei confronti dell'altra, del know how del gruppo [OSCURATO:PERSONA], della consulenza tecnica ed assistenza commerciale oltre che dell'uso del marchio. Trattandosi di contratto di franchising ed indipendentemente dal fatto che esso fosse o meno riconducibile ai contratti stipulati con moduli o formulari, in ogni caso lo stesso avrebbe dovuto essere redatto per iscritto e la clausola compromissoria pure sottoscritta appositamente dalle parti, sicchè l'omessa rilevanza di tale qualificazione avrebbe determinato un grave vizio di motivazione rilevante ai fini dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. 1.1 D motivo è inammissibile. La stessa intestazione del motivo rivela la sua estraneità al n. 5 dell'art.360 c.p.c., giacché il preteso fatto decisivo di cui si sarebbe omesso l'esame viene indicato non già in un fatto storico alla stregua delle precisazioni fornite nell'esegesi della norma da Cass. S. U. n.8053 e 8054 del 2014, bensì nella "natura di franchising dei contratti fra le parti". Ebbene, la "natura di un contratto" non è un "fatto", ma una qualificazione e, dunque, già tale rilievo rende il motivo privo di corrispondenza al paradigma del citato n. 5. La sua illustrazione lo conferma. Infatti, si diffonde ad argomentare, sulla base della considerazione di clausole del contratto appunto quella natura, ma detto argomentare si risolve, non già nello svolgimento dell'esegesi delle clausole in base alle norme di diritto che disciplinano l'interpretazione del contratto, ma in deduzioni meramente fattuali che non hanno nessuna dignità di censure in iure e ciò a prescindere dall'assorbenza della detta carenza. Inoltre, l'intera argomentazione illustrativa si segnala per il fatto di non evocare in alcun modo la motivazione della sentenza impugnata, sicché il motivo risulta inammissibile alla stregua del consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito espressamente, in motivazione non massimata da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017.Peraltro, se si confronta l'illustrazione con la motivazione della sentenza impugnata, si percepisce che la corte territoriale ha accantonato come superfluo l'esame del primo motivo dell'appello, dove si pone la questione della qualificazione, avendo attribuito natura di questione più liquida al quinto motivo ed avendo ritenuto che, una volta considerata valida la clausola di arbitrato irrituale di cui all'art. 18 del contratto, spettasse all'arbitro valutare il problema della qualificazione. Il motivo ignora completamente tale scelta motivazionale della sentenza e non se ne fa carico. Nemmeno si fa carico, lo si rileva ad abundantiam, delle ampie considerazioni svolte dalla corte orobica sugli artt. 1341 e 1342. Infine, come rileva parte resistente, si ignora completamente l'argomento che, sempre nell'esaminare il quinto motivo di appello, si è svolto sulla clausola 13 del contratto, con la quale le parti avevano dichiarato che il contratto era frutto delle trattative liberamente tra loro intercorse, senza l'intervento di mediatori o terzi ed espressione della loro libera volontà. La ricorrente, nel corso del procedimento arbitrale e del successivo giudizio, non ha mai impugnato la disposizione contrattuale onde ottenere una declaratoria di nullità della stessa, sicchè anche sotto tale profilo, la sentenza è, allo stato, inoppugnabile. 2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente lamenta che la clausola compromissoria- in quanto implicante una limitazione della facoltà di apporre eccezioni ed una deroga convenzionale all'autorità giurisdizionale -avrebbe dovuto essere appositamente sottoscritta dalle parti, indipendentemente dal fatto di essere o meno apposta ad un contratto di franchising. In via preliminare il motivo è inammissibile (sulla base del già ricordato principio di diritto, di cui a Cass. n. 359 del 2005) per assoluta mancanza di critica alla motivazione. In ogni caso è infondato. La questione dell'applicabilità degli artt. 1341 e 1342 c.c. è stata ampiamente vagliata da parte del giudice del merito il quale ha escluso che il contratto di partnership fosse costituito da un modello predisposto su moduli o formulari e ha ritenuto che il contenuto del contratto, lungi dall'essere unilateralmente predisposto, era stato discusso in tutti i suoi contenuti, liberamente e consapevolmente da entrambe le parti. Da ciò consegue che, come ritenuto dalla impugnata sentenza, la clausola compromissoria non necessitava di alcuna approvazione per iscritto, trattandosi peraltro di una clausola compromissoria che demandava la soluzione di possibili controversie ad un arbitrato irrituale e che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, non necessita della specifica approvazione per iscritto (Cass., 2, n. 8788 del 28/6/2000. "La clausola compromissoria rientra fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. solo se istitutiva di arbitrato rituale"; Si veda anche Cass., 3, n. 21139 del 4/11/2004, Cass., 2 n. 18679 del 12/9/2011). 3.Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Va inoltre accolta l'istanza di parte resistente di condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96, 3° co. c.p.c. per responsabilità aggravata in quanto il ricorso non ha i crismi del giudizio di legittimità e prescinde del tutto dalla motivazione della sentenza, così integrando colpa grave. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quello versato con il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 10.000 (oltre C 200 per esborsi) più accessori e spese generali al 15%, oltre ad C 10.000 a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, 3° co. c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se do