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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 agosto 1973

Cassazione n. 06146/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi due motivi dedotti concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Roma che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che l'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale, dalla suddivisione in più involucri, dalla diversa qualità e tipologia delle sostanze detenute, quindi sulla base di argomenti non illogici; ritenuto che in ordine al trattamento sanzionatorio le censure articolate dal ricorrente sono affette da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha motivato in merito sia alla determinazione della pena che alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, non ritenendo che gli elementi prospettati fossero significativi, mentre nel ricorso si adducono aspetti fattuali che sono stati coerentemente ritenuti insussistenti (detenzione per esclusivo uso personale e collaborazione); ritenuto che il motivo dedotto sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale è ugualmente inammissibile per manifesta infondatezza essendo irrilevante che la precedente concessione del medesimo beneficio fosse riferibile a reati avvinti dalla continuazione, essendo in ogni caso stato valutato come ostativo alla concessione del beneficio per la seconda volta la reiterazione dei reati in base al formulato negativo giudizio prognostico, che prescinde dall'estinzione dei reati; ritenuto che la memoria difensiva prodotta dal difensore per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi due motivi dedotti concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Roma che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che l'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale, dalla suddivisione in più involucri, dalla diversa qualità e tipologia delle sostanze detenute, quindi sulla base di argomenti non illogici; ritenuto che in ordine al trattamento sanzionatorio le censure articolate dal ricorrente sono affette da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha motivato in merito sia alla determinazione della pena che alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, non ritenendo che gli elementi prospettati fossero significativi, mentre nel ricorso si adducono aspetti fattuali che sono stati coerentemente ritenuti insussistenti (detenzione per esclusivo uso personale e collaborazione); ritenuto che il motivo dedotto sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale è ugualmente inammissibile per manifesta infondatezza essendo irrilevante che la precedente concessione del medesimo beneficio fosse riferibile a reati avvinti dalla continuazione, essendo in ogni caso stato valutato come ostativo alla concessione del beneficio per la seconda volta la reiterazione dei reati in base al formulato negativo giudizio prognostico, che prescinde dall'estinzione dei reati; ritenuto che la memoria difensiva prodotta dal difensore per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consigliere estensor
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