CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17138/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della Corte di appello di Palermo letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa motivazione sulla causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen.; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ribadisce i motivi e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato quella emessa il 20 aprile 2018 dal locale Tribunale, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale e, riconosciute le attenuanti generiche e con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione, concessi i doppi benefici. Ne chiede l'annullamento per due motivi. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. in relazione all'art. 200 codice della strada nonché vizi della motivazione e travisamento della prova per omissione e invenzione. La Corte di appello ha apoditticamente affermato, travisando i dati probatori, che l'atto di ufficio non era completato, in quanto non erano stati ancora estratti gli scontrini dall'apparecchio rilevatore della velocità, mentre il verbale di contestazione stava per essere consegnato per la firma, in contrasto sia sul piano logico che sul piano oggettivo con le risultanze degli atti, risultando dall'annotazione di p.g. che la compilazione del verbale era finita. Evidenzia, inoltre, che dalla comunicazione della notizia di reato risulta che il verbale era stato consegnato per la notifica e tale adempimento ai sensi dell'art. 200 codice delta strada segna il momento conclusivo della procedura: ne deriva che la condotta fu posta in essere dopo il compimento dell'atto con conseguente insussistenza del reato. Sostiene che la condotta non poteva integrare la violenza o la minaccia richiesta dalla norma, per essersi il ricorrente limitato a fuggire a piedi senza mettere in pericolo gli operanti, essendo pacifico che le lesioni subite da un operante furono conseguenza di una caduta accidentale, sicché il riferimento alle condizioni di traffico e alla messa in pericolo degli operanti non trova riscontro in atti. Con il secondo motivo denuncia l'omessa motivazione sulla richiesta formulata nei motivi aggiunti e ribadita nelle conclusioni scritte, con la quale si chiedeva l'assoluzione per particolare tenuità del fatto in base alle modalità della condotta, all'estemporaneità dell'azione e all'incensuratezza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è inammissibile, ma il reato, commesso il 26 marzo 2014, è estinto per prescrizione, essendo decorso il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi dalla data di commissione del reato: prescrizione maturata, anche tenendo conto dei sette giorni di sospensione in primo grado per legittimo impedimento dell'imputato, dopo la sentenza di appello. 2. Pur risultando oggettiva l'omessa motivazione sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è consolidato l'orientamento di questa Corte secondo il quale la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica; sono inoltre, diverse le conseguenze scaturenti dalle due pronunce di proscioglimento (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214; Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505). Ne discende l'obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti in termini di "evidenza", secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un.n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275) elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. E' principio consolidato che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 4, n. 23680 del 7/5/2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202; conf. Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445), il che nella fattispecie non è, alla luce del compendio probatorio acquisito, basato, prima di tutto, sulle stesse dichiarazioni dell'imputato, riportate nella sentenza di primo grado e conformi alla ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata. L'ammissione dell'imputato di essere andato in escandescenza nel momento in cui gli agenti gli esibivano gli scontrini relativi all'esito dell'autovelox, temendo la revoca della patente, sicché aveva afferrato tra le mani l'apparecchio autovelox e aveva iniziato a correre, inseguito dagli agenti (p. 3 sentenza di primo grado), è in linea con le risultanze dell'annotazione di servizio circa il mancato completamento dell'atto d'ufficio, in quanto il verbale di contestazione per superamento dei limiti di velocità gli stava per essere consegnato con conseguente valenza oppositiva dell'azione consistita nell'impossessamento dell'apparecchio e nella fuga: elementi questi, che pacificamente escludono la sussistenza di cause di proscioglimento. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, 13 aprile 2022 Il consigliere e nsore Il