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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 269/2022

ECLI:EU:T:2022:307
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TO0193_INF

Ordinanza del presidente del Tribunale del 30 maggio 2022 – OT/Consiglio (Causa T‑193/22 R) «Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Domanda di provvedimenti provvisori – Mancanza di fumus boni iuris – Insussistenza dell’urgenza»

1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale – Consiglio impossibilitato a procedere a una notificazione – Ammissibilità – Violazione – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/429; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/427] (v. punti 28‑34)

2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/429; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/427] (v. punti 35‑38)

3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Base fattuale – Elementi di informazione concreti, precisi e concordanti (Regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/427) (v. punto 47)

4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate (Regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/427) (v. punti 48‑50)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/429; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/427] (v. punti 62‑67) Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

62022TO0193_INF Ordinanza del presidente del Tribunale del 30 maggio 2022 – OT/Consiglio (Causa T‑193/22 R) «Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Domanda di provvedimenti provvisori – Mancanza di fumus boni iuris – Insussistenza dell’urgenza» 1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale – Consiglio impossibilitato a procedere a una notificazione – Ammissibilità – Violazione – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/429; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/427] (v. punti 28‑34) 2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/429; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/427] (v. punti 35‑38) 3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Base fattuale – Elementi di informazione concreti, precisi e concordanti (Regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/427) (v. punto 47) 4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate (Regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/427) (v. punti 48‑50) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/429; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/427] (v. punti 62‑67) Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.
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