Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023

Cassazione n. 08235/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10/07/2023 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 05/07/2022 del Tribunale di Milano, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione in ordine ai reati di cui agli articoli 91 cpv.- c.p., 5 d.

Igs. 74/2000 (dall'anno 2015 all'anno 2017).

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, la mancata assunzione di prova decisiva e segnatamente di perizia grafica richiesta in sede di appello.

3. Il ricorso è inammissibile.

È pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione, in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova «neutro», sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (così Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936; Sez. 6, n. 9207 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Battistini, n.m.).

Nel caso di specie la Corte di appello ha spiegato in maniera dettagliata le ragioni per le quali l'espletamento di una perizia, peraltro neppure richiesta in primo grado, non fosse necessaria per la decisione: argomenti che non sono stati considerati nel ricorso per cassazione.

Il ricorso è quindi inammissibile per genericità.

4. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 10/07/2023 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 05/07/2022 del Tribunale di Milano, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione in ordine ai reati di cui agli articoli 91 cpv.- c.p., 5 d. Igs. 74/2000 (dall'anno 2015 all'anno 2017). 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, la mancata assunzione di prova decisiva e segnatamente di perizia grafica richiesta in sede di appello. 3. Il ricorso è inammissibile. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione, in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova «neutro», sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (così Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936; Sez. 6, n. 9207 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Battistini, n.m.). Nel caso di specie la Corte di appello ha spiegato in maniera dettagliata le ragioni per le quali l'espletamento di una perizia, peraltro neppure richiesta in primo grado, non fosse necessaria per la decisione: argomenti che non sono stati considerati nel ricorso per cassazione. Il ricorso è quindi inammissibile per genericità. 4. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023
Sentenza Cassazione n. 08235/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris