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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12376/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di L'Aquila, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello da lui proposto avverso la sentenza di condanna emessa, in primo grado, nei suoi confronti per il reato di cui all'ad. 624-625 cod. pen.; - che la Corte territoriale ha correttamente rilevato che i motivi d'appello si presentavano aspecifici, poiché privi di ogni correlazione con l'atto impugnato e vedenti su circostanze irrilevanti; - che «l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato>> (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Gatelli, Rv. 268822); - che il ricorrente (che ha depositato anche memoria scritta), peraltro, muove svariate censure alla sentenza di primo grado (travisamento della prova, mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, mancata sospensione condizionale della pena), senza tuttavia confrontarsi effettivamente con l'ordinanza impugnata, dimostrando la specificità dell'atto di appello; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di L'Aquila, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello da lui proposto avverso la sentenza di condanna emessa, in primo grado, nei suoi confronti per il reato di cui all'ad. 624-625 cod. pen.; - che la Corte territoriale ha correttamente rilevato che i motivi d'appello si presentavano aspecifici, poiché privi di ogni correlazione con l'atto impugnato e vedenti su circostanze irrilevanti; - che «l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato>> (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Gatelli, Rv. 268822); - che il ricorrente (che ha depositato anche memoria scritta), peraltro, muove svariate censure alla sentenza di primo grado (travisamento della prova, mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, mancata sospensione condizionale della pena), senza tuttavia confrontarsi effettivamente con l'ordinanza impugnata, dimostrando la specificità dell'atto di appello; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12376/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris