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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 32479/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nata ad Altamura il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO

1. Con ordinanza del 23 gennaio 2023 il Tribunale di Bari, provvedendo sulla richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto del 13 dicembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo del denaro nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fino alla concorrenza di euro 1.879.840,49, pari all'imposta evasa mediante la consumazione dei reati di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74 del 2000, e, in caso di infruttuosità o incapienza, per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza della medesima somma, ha ridotto l'ammontare del sequestro alla somma di euro 1.582.128,59, confermando nel resto l'ordinanza impugnata.

Il Tribunale, nel confermare la sussistenza degli indizi della realizzazione dei reati di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74 del 2000 contestati a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], ha preso atto della conclusione di un accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate, per il pagamento rateale di tutte le somme dovute a titolo di imposta, in esecuzione del quale la debitrice fiscale aveva già versato la somma di euro 297.711,90, riducendo pertanto nei limiti di tale somma il profitto sequestrabile, anche per equivalente, in funzione della sua confisca.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato l'apparenza della motivazione, nella parte relativa all'avvenuto inizio dell'adempimento del piano di pagamento rateale del debito erariale, senza compiere alcuna valutazione critica e argomentata dei documenti prodotti dalla difesa, idonea a spiegare le ragioni per le quali il pagamento documentato fosse idoneo a estinguere parzialmente il debito tributario oggetto della contestazione, in quanto sarebbe stato necessario descrivere e indicare i documenti prodotti dalla difesa e spiegare la loro relazione con le imposte evase oggetto del procedimento nell'ambito del quale era stato disposto il sequestro ridotto nell'ammontare dal Tribunale, giacché dai documenti prodotti non era possibile comprendere il loro rapporto con le imposte evase, potendo gli stessi riguardare altri debiti tributari.

3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso, sottolineando l'adeguatezza e la logicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, nella quale sono state indicate compiutamente le ragioni che avevano indotto il Tribunale a ridurre il sequestro preventivo disposto il 13 dicembre 2022 al minor importo di euro 1.582.128,59.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del pubblico ministero è inammissibile.

2. Il ricorrente si duole della apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte relativa alla valutazione dei pagamenti eseguiti dalla debitrice erariale, e cioè la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nell'ambito del piano di pagamento rateale dalla stessa concordato con l'Agenzia delle Entrate in relazione a tutta la propria esposizione debitoria, pari a complessivi 2.305.866,85 per imposte, sanzioni e interessi, pagamenti che hanno determinato il Tribunale a ridurre l'ammontare del sequestro alla somma di euro 1.582.128,59.

La valutazione di tali pagamenti e, soprattutto, della loro riconducibilità alle imposte evase e in relazione alle quali è stato disposto il sequestro, poi ridotto nell'ammontare con l'ordinanza impugnata, non è, però, stata omessa, come affermato dal ricorrente, in quanto il Tribunale ha dato atto in modo analitico della corrispondenza dei pagamenti eseguiti a quanto concordato nel suddetto piano di rateazione, spiegando come il pagamento della somma di euro 24.683,91 corrisponda alla prima rata di tale piano e che quelli successivi di euro 100.202,18 e di euro 172.825,81 sono riconducibili a due avvisi di accertamento relativi alle imposte evase, con la conseguente imputabilità del pagamento della somma complessiva di euro 297.711,90 al profitto dei reati contestati, in relazione al quale è stato disposto il sequestro preventivo per equivalente, strumentale alla confisca di detto profitto, che, quindi, è stato motivatamente ridotto ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000.

Non sussiste, dunque, la denunciata omissione o apparenza della motivazione in ordine alla riconducibilità dei pagamenti eseguiti dalla debitrice erariale alle imposte evase mediante i reati contestati e in relazione alle quali è stato disposto il sequestro preventivo del cui ammontare si controverte, avendo il Tribunale adeguatamente spiegato l'imputabilità di detti pagamenti alle imposte evase, con la conseguente evidente infondatezza dei, peraltro generici, rilievi sollevati dal pubblico ministero ricorrente, che non ha neppure prospettato un travisamento dei dati probatori esaminati dal Tribunale (e cioè dei pagamenti eseguiti dalla società debitrice).

Il ricorso in esame è, in realtà, volto a censurare l'adeguatezza della motivazione e la correttezza della considerazione dei dati probatori (nella parte relativa alla determinazione del residuo profitto confiscabile a seguito della imputazione dei pagamenti eseguiti dalla società debitrice), con la conseguenza che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., se non quando l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento sia del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656), evenienza non sussistente nel caso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nata ad Altamura il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO 1. Con ordinanza del 23 gennaio 2023 il Tribunale di Bari, provvedendo sulla richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto del 13 dicembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo del denaro nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fino alla concorrenza di euro 1.879.840,49, pari all'imposta evasa mediante la consumazione dei reati di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74 del 2000, e, in caso di infruttuosità o incapienza, per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza della medesima somma, ha ridotto l'ammontare del sequestro alla somma di euro 1.582.128,59, confermando nel resto l'ordinanza impugnata. Il Tribunale, nel confermare la sussistenza degli indizi della realizzazione dei reati di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74 del 2000 contestati a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], ha preso atto della conclusione di un accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate, per il pagamento rateale di tutte le somme dovute a titolo di imposta, in esecuzione del quale la debitrice fiscale aveva già versato la somma di euro 297.711,90, riducendo pertanto nei limiti di tale somma il profitto sequestrabile, anche per equivalente, in funzione della sua confisca. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato l'apparenza della motivazione, nella parte relativa all'avvenuto inizio dell'adempimento del piano di pagamento rateale del debito erariale, senza compiere alcuna valutazione critica e argomentata dei documenti prodotti dalla difesa, idonea a spiegare le ragioni per le quali il pagamento documentato fosse idoneo a estinguere parzialmente il debito tributario oggetto della contestazione, in quanto sarebbe stato necessario descrivere e indicare i documenti prodotti dalla difesa e spiegare la loro relazione con le imposte evase oggetto del procedimento nell'ambito del quale era stato disposto il sequestro ridotto nell'ammontare dal Tribunale, giacché dai documenti prodotti non era possibile comprendere il loro rapporto con le imposte evase, potendo gli stessi riguardare altri debiti tributari. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso, sottolineando l'adeguatezza e la logicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, nella quale sono state indicate compiutamente le ragioni che avevano indotto il Tribunale a ridurre il sequestro preventivo disposto il 13 dicembre 2022 al minor importo di euro 1.582.128,59.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del pubblico ministero è inammissibile. 2. Il ricorrente si duole della apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte relativa alla valutazione dei pagamenti eseguiti dalla debitrice erariale, e cioè la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nell'ambito del piano di pagamento rateale dalla stessa concordato con l'Agenzia delle Entrate in relazione a tutta la propria esposizione debitoria, pari a complessivi 2.305.866,85 per imposte, sanzioni e interessi, pagamenti che hanno determinato il Tribunale a ridurre l'ammontare del sequestro alla somma di euro 1.582.128,59. La valutazione di tali pagamenti e, soprattutto, della loro riconducibilità alle imposte evase e in relazione alle quali è stato disposto il sequestro, poi ridotto nell'ammontare con l'ordinanza impugnata, non è, però, stata omessa, come affermato dal ricorrente, in quanto il Tribunale ha dato atto in modo analitico della corrispondenza dei pagamenti eseguiti a quanto concordato nel suddetto piano di rateazione, spiegando come il pagamento della somma di euro 24.683,91 corrisponda alla prima rata di tale piano e che quelli successivi di euro 100.202,18 e di euro 172.825,81 sono riconducibili a due avvisi di accertamento relativi alle imposte evase, con la conseguente imputabilità del pagamento della somma complessiva di euro 297.711,90 al profitto dei reati contestati, in relazione al quale è stato disposto il sequestro preventivo per equivalente, strumentale alla confisca di detto profitto, che, quindi, è stato motivatamente ridotto ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000. Non sussiste, dunque, la denunciata omissione o apparenza della motivazione in ordine alla riconducibilità dei pagamenti eseguiti dalla debitrice erariale alle imposte evase mediante i reati contestati e in relazione alle quali è stato disposto il sequestro preventivo del cui ammontare si controverte, avendo il Tribunale adeguatamente spiegato l'imputabilità di detti pagamenti alle imposte evase, con la conseguente evidente infondatezza dei, peraltro generici, rilievi sollevati dal pubblico ministero ricorrente, che non ha neppure prospettato un travisamento dei dati probatori esaminati dal Tribunale (e cioè dei pagamenti eseguiti dalla società debitrice). Il ricorso in esame è, in realtà, volto a censurare l'adeguatezza della motivazione e la correttezza della considerazione dei dati probatori (nella parte relativa alla determinazione del residuo profitto confiscabile a seguito della imputazione dei pagamenti eseguiti dalla società debitrice), con la conseguenza che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., se non quando l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento sia del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656), evenienza non sussistente nel caso in
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