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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36807/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; /A n [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 30 novembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta condotta di cessione di sostanza stupefacente in assenza di informazioni circa la capacità drogante della stessa.

2.2. Violazione di legge per l'ingiustificata applicazione dell'aumento per la recidiva.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che la Corte d'appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato nella parte in fatto, delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

A fronte della ricostruzione e della valutazione dei dati probatori, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez.

F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). [OSCURATO:PERSONA] si limita a prospettare censure in fatto, non deducibili in sede di legittimità, a sostegno della tesi relativa all'assenza di efficacia drogante della sostanza ceduta, senza confrontarsi con l'ampio apparato argomentativo della sentenza impugnata.

Il giudice a quo, con dovizia di argomenti, ha illustrato in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la decisione adottata, la quale perciò resiste alle censure del ricorrente sul punto.

La consulenza tecnica in atti aveva infatti accertato l'elevata quantità di principio attivo (pari al 79%) presente nella quantità ( pur leggermente inferiore alla dose singola media) di stupefacente ceduto ad un consumatore occasionale: ciò consente di affermare l'efficacia drogante della sostanza senza alcuna evidente illogicità.

Va inoltre ricordato che, secondo giurisprudenza pacifici, correttamente applicata dalla Corte territoriale, il reato è configurabile anche se la cessione riguarda quantitativi inferiori alla dose singola, con esclusione delle sole condotte afferenti a quantitativi di droga talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore (Sez. 6 - , n. 51600 del 11/12/2019 , Rv. 277574 - 01; Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014, Rv. 261160 - 01, Sez. 4, n. 43184 del 20/09/2013, Rv. 258095 - 01).

3.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838, Sez.

F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419).

I giudici di merito, nel pieno rispetto dei principi sopra esposti, hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, al momento della commissione del reato per cui si procede, risultava gravato da plurimi precedenti, anche specifici, ed aveva continuato a perpetrare la medesima condotta mentre era ristretto agli arresti dorniciliari, senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo: l'ulteriore episodio di spaccio, dunque, dimostra ampiamente come il ricorrente fosse dedito alla commissione di reati, dimostrando una spiccata capacità criminale

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; /A n [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 30 novembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta condotta di cessione di sostanza stupefacente in assenza di informazioni circa la capacità drogante della stessa. 2.2. Violazione di legge per l'ingiustificata applicazione dell'aumento per la recidiva. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che la Corte d'appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato nella parte in fatto, delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. A fronte della ricostruzione e della valutazione dei dati probatori, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). [OSCURATO:PERSONA] si limita a prospettare censure in fatto, non deducibili in sede di legittimità, a sostegno della tesi relativa all'assenza di efficacia drogante della sostanza ceduta, senza confrontarsi con l'ampio apparato argomentativo della sentenza impugnata. Il giudice a quo, con dovizia di argomenti, ha illustrato in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la decisione adottata, la quale perciò resiste alle censure del ricorrente sul punto. La consulenza tecnica in atti aveva infatti accertato l'elevata quantità di principio attivo (pari al 79%) presente nella quantità ( pur leggermente inferiore alla dose singola media) di stupefacente ceduto ad un consumatore occasionale: ciò consente di affermare l'efficacia drogante della sostanza senza alcuna evidente illogicità. Va inoltre ricordato che, secondo giurisprudenza pacifici, correttamente applicata dalla Corte territoriale, il reato è configurabile anche se la cessione riguarda quantitativi inferiori alla dose singola, con esclusione delle sole condotte afferenti a quantitativi di droga talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore (Sez. 6 - , n. 51600 del 11/12/2019 , Rv. 277574 - 01; Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014, Rv. 261160 - 01, Sez. 4, n. 43184 del 20/09/2013, Rv. 258095 - 01). 3.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838, Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). I giudici di merito, nel pieno rispetto dei principi sopra esposti, hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, al momento della commissione del reato per cui si procede, risultava gravato da plurimi precedenti, anche specifici, ed aveva continuato a perpetrare la medesima condotta mentre era ristretto agli arresti dorniciliari, senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo: l'ulteriore episodio di spaccio, dunque, dimostra ampiamente come il ricorrente fosse dedito alla commissione di reati, dimostrando una spiccata capacità criminale 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle amm
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