CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 11678/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nellinteresse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che lunico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di concorso in ricettazione in quello di furto aggravato ex art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen. , oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo riproduttivo di profili di censura già fatti oggetto di reiterazione in sede di appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni conformi allindirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove si è evidenziata limpossibilità di imputare allimputata la realizzazione dei reati di furto presupposti sulla base di una mera e solo generica ammissione in tal senso da parte della stessa, in assenza di qualsiasi elemento fornito quanto alle modalità e circostanze nelle quali avrebbe commesso la condotta di furto); che, a tal proposito, giova ribadire il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non opera la clausola di riserva prevista dall art. 648 cod. pen. in assenza di elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come quello della ricezione di cose illecite. L'evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori e chiari elementi indicativi della "immediata" nel senso letterale di "non mediata" riconducibilità della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato, laddove esse risultino precise, circostanziate e dunque attendibili (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 ; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 ; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085 ; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264 ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11678/2026 Roma , lì, 26/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4584/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39592/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nellinteresse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che lunico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di concorso in ricettazione in quello di furto aggravato ex art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen. , oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo riproduttivo di profili di censura già fatti oggetto di reiterazione in sede di appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni conformi allindirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove si è evidenziata limpossibilità di imputare allimputata la realizzazione dei reati di furto presupposti sulla base di una mera e solo generica ammissione in tal senso da parte della stessa, in assenza di qualsiasi elemento fornito quanto alle modalità e circostanze nelle quali avrebbe commesso la condotta di furto); che, a tal proposito, giova ribadire il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non opera la clausola di riserva prevista dall art. 648 cod. pen. in assenza di elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come quello della ricezione di cose illecite. L'evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori e chiari elementi indicativi della "immediata" nel senso letterale di "non mediata" riconducibilità della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato, laddove esse risultino precise, circostanziate e dunque attendibili (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 ; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 ; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085 ; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264 ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]