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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 marzo 2023

Cassazione n. 48752/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 19/05/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità de ll ricorso o, comunque, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'incompetenza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, indicando quella della omologa A.G. di Locri, annullando l'ordinanza cautelare emessa il 13 marzo 2023 dal detto Giudice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al quale era stata applicata la misura della custodlia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 378 cod. pen. 2.

Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo i seguenti motivi:

2.1. Con il primo motivo inosservanza di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non essendo decisivo per escludere la gravità indiziarla il rinvenimento del rilevatore GPS da parte di [OSCURATO:PERSONA] sulla autovettura monitorata, essendo - invece - rilevanti dapprima il consiglio del Signati, avvocato di fiducia della famiglia Mammoliti, di eliminare il rilevatore GPS e successivamente la sua partecipazione alle operazioni di distruzione del dispositivo a mezzo incendio, oltre alla supervisione degli ulteriori controlli di "bonifica" sulle autovetture dei familiari del Mammoliti.

In ogni caso, il Tribunale ben avrebbe potuto riqualificare la fattispecie ai sensi dell'art. 635-quinquies, comma 2, cod. pen., essendo tale prospettiva riconosciuta dallo stesso provvedimento.

2.2. Con il secondo motivo inosservanza dell'art. 274 cod. proc. pen.e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla insussistenza delle gravi e attuali esigenze cautelari e/o dell'urgenza ex art. 291, comma 2, cod. proc. pen. inon essendo dirimente né la risalenza nel tempo né la unicità della condotta, dovendosi considerare la desumibile abitualità e disinvoltura del Signati a prestarsi a qualsiasi consiglio in favore dei propri clienti.

2.3. Con il terzo motivo inosservanza dell'art. 12 lett. c) e 16 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermata incompetenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Dovendosi ritenere una evidente connessione teleologica tra il delitto contestato al Signati e i vari reati in materia di traffico illecito di stupefacenti, perpetrati anche in forma associata da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, in quanto la rimozione e distruzione del rilevatore GPS erano chiaramente funzionali all'occultamento dei reati commessi dagli utilizzatori dell'autovettura, impedendo la prosecuzione dell'attività di tracciamento e, almeno in astratto, potendo determinare la dispersione dei dati contenuti nel rilevatore e ancora non trasmessi ai terminali della polizia giudiziaria.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e i difensori hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è fondato rilevando ai tini della condotta favoreggiatrice la / presa in consegna del rilevatore GPS e la partecipazione alla sua distruzione in quanto ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia(Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264125).

Inoltre, ben poteva il Tribunale considerare ai fini della gravità indiziaria il concorrente reato di cui all'art. 635-quinquies cod. pen., in fatto contestato nella provvisoria imputazione.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

La ordinanza ha motivatamente escluso la urgenza delle esigenze cautelari in relazione all'unicità della vicenda, verificatasi il 19/9/2020, emersa a carico dell'indagato nonostante il lungo suo monitoraggio, alla distanza temporale ed alla relativa gravità del fatto, valutazioni in relazione alle quali il ricorrente pubblico postula una inaccessibile rivalutazione in fatto.

4. Il terzo motivo è complessivamente infondato.

Il Tribunale ha correttamente escluso la connessione ex art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. peri. tra il reato ascritto all'indagato e quelli ascritti ai soggetti favoriti sul rilievo che la distruzione del rilevatore non avesse a che fare con la distruzione delle tracce materiali del reato ipotizzato come connesso in conformità / all'orientamento secondo il quale in tema di connessione qualificata di cui all'art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., a seguito delle modifiche apportate dalla legge 1 marzo 2001, n.63, solo la finalità di occultamento di un reato, ravvisabile in presenza di una condotta di rimozione delle tracce dello stesso, è idonea a determinare lo spostamento della competenza territoriale, mentre non rileva in tal senso la diversa condotta volta a garantire l'impunità da un reato, non occultabile nella sua materialità. (Sez. 5, n. 7826 del 11/12/2018 dep. 2019 , Frontino, Rv. 275350).

Il motivo, pertanto, è infondato e, nella parte in cui prospetta la distruzione dei dati, inammissibile trattandosi di questio facti non dedotta in sede di merito.

5. La infondatezza del ricorso in relazione alla urgenza delle esigenze cautelari non consente il rinvio ai giudice del riesame, dovendosi quindi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 19/05/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità de ll ricorso o, comunque, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'incompetenza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, indicando quella della omologa A.G. di Locri, annullando l'ordinanza cautelare emessa il 13 marzo 2023 dal detto Giudice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al quale era stata applicata la misura della custodlia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 378 cod. pen. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo inosservanza di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non essendo decisivo per escludere la gravità indiziarla il rinvenimento del rilevatore GPS da parte di [OSCURATO:PERSONA] sulla autovettura monitorata, essendo - invece - rilevanti dapprima il consiglio del Signati, avvocato di fiducia della famiglia Mammoliti, di eliminare il rilevatore GPS e successivamente la sua partecipazione alle operazioni di distruzione del dispositivo a mezzo incendio, oltre alla supervisione degli ulteriori controlli di "bonifica" sulle autovetture dei familiari del Mammoliti. In ogni caso, il Tribunale ben avrebbe potuto riqualificare la fattispecie ai sensi dell'art. 635-quinquies, comma 2, cod. pen., essendo tale prospettiva riconosciuta dallo stesso provvedimento. 2.2. Con il secondo motivo inosservanza dell'art. 274 cod. proc. pen.e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla insussistenza delle gravi e attuali esigenze cautelari e/o dell'urgenza ex art. 291, comma 2, cod. proc. pen. inon essendo dirimente né la risalenza nel tempo né la unicità della condotta, dovendosi considerare la desumibile abitualità e disinvoltura del Signati a prestarsi a qualsiasi consiglio in favore dei propri clienti. 2.3. Con il terzo motivo inosservanza dell'art. 12 lett. c) e 16 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermata incompetenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Dovendosi ritenere una evidente connessione teleologica tra il delitto contestato al Signati e i vari reati in materia di traffico illecito di stupefacenti, perpetrati anche in forma associata da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, in quanto la rimozione e distruzione del rilevatore GPS erano chiaramente funzionali all'occultamento dei reati commessi dagli utilizzatori dell'autovettura, impedendo la prosecuzione dell'attività di tracciamento e, almeno in astratto, potendo determinare la dispersione dei dati contenuti nel rilevatore e ancora non trasmessi ai terminali della polizia giudiziaria. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e i difensori hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è fondato rilevando ai tini della condotta favoreggiatrice la / presa in consegna del rilevatore GPS e la partecipazione alla sua distruzione in quanto ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia(Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264125). Inoltre, ben poteva il Tribunale considerare ai fini della gravità indiziaria il concorrente reato di cui all'art. 635-quinquies cod. pen., in fatto contestato nella provvisoria imputazione. 3. Il secondo motivo è inammissibile. La ordinanza ha motivatamente escluso la urgenza delle esigenze cautelari in relazione all'unicità della vicenda, verificatasi il 19/9/2020, emersa a carico dell'indagato nonostante il lungo suo monitoraggio, alla distanza temporale ed alla relativa gravità del fatto, valutazioni in relazione alle quali il ricorrente pubblico postula una inaccessibile rivalutazione in fatto. 4. Il terzo motivo è complessivamente infondato. Il Tribunale ha correttamente escluso la connessione ex art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. peri. tra il reato ascritto all'indagato e quelli ascritti ai soggetti favoriti sul rilievo che la distruzione del rilevatore non avesse a che fare con la distruzione delle tracce materiali del reato ipotizzato come connesso in conformità / all'orientamento secondo il quale in tema di connessione qualificata di cui all'art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., a seguito delle modifiche apportate dalla legge 1 marzo 2001, n.63, solo la finalità di occultamento di un reato, ravvisabile in presenza di una condotta di rimozione delle tracce dello stesso, è idonea a determinare lo spostamento della competenza territoriale, mentre non rileva in tal senso la diversa condotta volta a garantire l'impunità da un reato, non occultabile nella sua materialità. (Sez. 5, n. 7826 del 11/12/2018 dep. 2019 , Frontino, Rv. 275350). Il motivo, pertanto, è infondato e, nella parte in cui prospetta la distruzione dei dati, inammissibile trattandosi di questio facti non dedotta in sede di merito. 5. La infondatezza del ricorso in relazione alla urgenza delle esigenze cautelari non consente il rinvio ai giudice del riesame, dovendosi quindi
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