CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13678/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Catania che ha respinto la sua istanza ex art. 35-ter ord. pen. per aver subito trattamento disumano e degradante nel carcere di Giarre dal 17/11/2022 fino al 12/05/2025; [OSCURATO:PERSONA] che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 3 CEDU e a vizio di motivazione, si deduce in realtà, inammissibilmente, un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal Tribunale di sorveglianza con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il Giudice a quo ha valutato le specifiche condizioni di disagio indicate nell'istanza (il cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento, le infiltrazioni nella cella e le muffe che ne conseguivano) e, in conformità alla giurisprudenza nazionale e sovranazionale, li ha ritenuti occasionali e recessivi rispetto ai molteplici fattori compensativi, elencati nel provvedimento e dei quali il ricorso non tiene conto; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q P.Q.M