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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 24348/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12181 /20 22 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Veneto n.1365/04/21 depositata in data 09 / 11 /20 21 , non notificata; Oggetto:estinzione delgiudizio – L.Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società contribuente impugnava l'avviso d'accertamento per il periodo d'imposta 2013 riguardante Ires , I va e Irap , accertamento fondato sulla contestazione di utilizzo di fatture per operazioni soggettivamenteinesistenti; -la CTP di Padova accoglieva l'impugnazione; appellava l' U fficio; - con la pronuncia qui gravata la CTR ha rigettato il gravame dell'AmministrazioneFinanziaria p oiché ha ritenuto non provato da parte dell’Ufficio l'accordo simulatorio - consistente cioè nella volontà di interporrefittiziamente uno o più soggetti - che avrebbe coinvolto P lissè s.p.a.(committente) tale sig. [OSCURATO:PERSONA] (reale prestatore di servizi) e le ditte individualicinesi (soggetti interposti); - r icorre a questa Corte l' A genzia delle entrate con atto affidato a due motivi;la società resiste con controricorso; Consideratoche: -è in atti domanda di estinzione del giudizio ex L. 197 del 2022; - nelle controversie pendenti, in caso di deposito della copia della domandadi definizione e del versamento degli importi dovuti, ai sensi dell’art.1, comma 198, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 il processo èdichiarato estinto con ordinanza in camera di consiglio se è fissata la datadella decisione; -pertanto, il giudizio va dichiarato estinto; -in ultimo, quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 11 5 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I.n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligodi versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 sanzionatoria,è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, diinterpretazione estensiva o analogica ” (vedi Cass. n. 23175 del 2015 en. 190871 del 2018); p.q.m. dichiara estinto il giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12181 /20 22 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Veneto n.1365/04/21 depositata in data 09 / 11 /20 21 , non notificata; Oggetto:estinzione delgiudizio – L.Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società contribuente impugnava l'avviso d'accertamento per il periodo d'imposta 2013 riguardante Ires , I va e Irap , accertamento fondato sulla contestazione di utilizzo di fatture per operazioni soggettivamenteinesistenti; -la CTP di Padova accoglieva l'impugnazione; appellava l' U fficio; - con la pronuncia qui gravata la CTR ha rigettato il gravame dell'AmministrazioneFinanziaria p oiché ha ritenuto non provato da parte dell’Ufficio l'accordo simulatorio - consistente cioè nella volontà di interporrefittiziamente uno o più soggetti - che avrebbe coinvolto P lissè s.p.a.(committente) tale sig. [OSCURATO:PERSONA] (reale prestatore di servizi) e le ditte individualicinesi (soggetti interposti); - r icorre a questa Corte l' A genzia delle entrate con atto affidato a due motivi;la società resiste con controricorso; Consideratoche: -è in atti domanda di estinzione del giudizio ex L. 197 del 2022; - nelle controversie pendenti, in caso di deposito della copia della domandadi definizione e del versamento degli importi dovuti, ai sensi dell’art.1, comma 198, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 il processo èdichiarato estinto con ordinanza in camera di consiglio se è fissata la datadella decisione; -pertanto, il giudizio va dichiarato estinto; -in ultimo, quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 11 5 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I.n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligodi versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 sanzionatoria,è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, diinterpretazione estensiva o analogica ” (vedi Cass. n. 23175 del 2015 en. 190871 del 2018); p.q.m. dichiara estinto il giud
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