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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 07101/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 9/09/2020 dal Tribunale di Como nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 590, commi 1,2 e 3, cod. pen. perché, in qualità di socio accomandatario nonché delegato in materia antinfortunistica della Filmac di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.a.s., società proprietaria e utilizzatrice di macchina da stampa flessografica, in violazione degli artt. 71, comma 1, e 70 d.

Igs. 9 aprile 2008, n. 81, aveva cagionato lesioni personali colpose gravi al lavoratore [OSCURATO:PERSONA] per colpa specifica consistita nell'aver messo a disposizione del lavoratore la macchina da lavoro, seppure la stessa non fosse idonea ai fini della sicurezza, con elementi mobili aventi rotazione convergente tra loro liberamente accessibili con rischio di intrappolamento, trascinamento e schiacciamento degli arti superiori dei lavoratori alla stessa addetti.

Fatto commesso in Cabiate il giorno 8 aprile 2014.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178 lett.c), 179, 552 cod. proc. pen.

Con l'atto di appello era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica all'imputato e al suo difensore del decreto di citazione diretta a giudizio, ma la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione ritenendo valida la notifica effettuata a mezzo PEC presso il domiciliatario e difensore di fiducia in data 7/02/2019, regolarmente presentatosi all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza sollevare alcuna eccezione.

Il ricorrente ritiene che la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato concreti, nel caso concreto, nullità assoluta e insanabile.

La notifica a mezzo PEC trasmessa dalla cancelleria all'imputato e al difensore conteneva, infatti, il decreto di citazione di un altro processo, del tutto inconferente in relazione al presente.

Con un secondo motivo deduce vizio di motivazione per avere la Corte trascurato di prendere effettivamente in esame la censura svolta dall'appellante.

3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 16, comma 2, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, entrato in vigore il 31 dicembre 2021, è comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe.

4. Il ricorso supera il vaglio di ammissibilità, non essendo stati proposti motivi aspecifici né motivi manifestamente infondati.

Ciò impone, preliminarmente, di rilevare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

Trattandosi di delitto commesso in data 8 aprile 2014, in relazione al quale trova applicazione la disciplina dettata dalla legge 5 dicembre 2005, n.251, il termine massimo di prescrizione per tale reato deve ritenersi stabilito in sette anni e sei mesi, in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen.

Va, quindi, osservato che, alla data odierna, è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per il reato contestato, compiutosi in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello.

5. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza del ricorrente.

Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco.

In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 24427501).

Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputato, impone l'applicazione della causa estintiva.

6. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.

M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 27 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 9/09/2020 dal Tribunale di Como nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 590, commi 1,2 e 3, cod. pen. perché, in qualità di socio accomandatario nonché delegato in materia antinfortunistica della Filmac di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.a.s., società proprietaria e utilizzatrice di macchina da stampa flessografica, in violazione degli artt. 71, comma 1, e 70 d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81, aveva cagionato lesioni personali colpose gravi al lavoratore [OSCURATO:PERSONA] per colpa specifica consistita nell'aver messo a disposizione del lavoratore la macchina da lavoro, seppure la stessa non fosse idonea ai fini della sicurezza, con elementi mobili aventi rotazione convergente tra loro liberamente accessibili con rischio di intrappolamento, trascinamento e schiacciamento degli arti superiori dei lavoratori alla stessa addetti. Fatto commesso in Cabiate il giorno 8 aprile 2014. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178 lett.c), 179, 552 cod. proc. pen. Con l'atto di appello era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica all'imputato e al suo difensore del decreto di citazione diretta a giudizio, ma la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione ritenendo valida la notifica effettuata a mezzo PEC presso il domiciliatario e difensore di fiducia in data 7/02/2019, regolarmente presentatosi all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza sollevare alcuna eccezione. Il ricorrente ritiene che la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato concreti, nel caso concreto, nullità assoluta e insanabile. La notifica a mezzo PEC trasmessa dalla cancelleria all'imputato e al difensore conteneva, infatti, il decreto di citazione di un altro processo, del tutto inconferente in relazione al presente. Con un secondo motivo deduce vizio di motivazione per avere la Corte trascurato di prendere effettivamente in esame la censura svolta dall'appellante. 3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 16, comma 2, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, entrato in vigore il 31 dicembre 2021, è comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe. 4. Il ricorso supera il vaglio di ammissibilità, non essendo stati proposti motivi aspecifici né motivi manifestamente infondati. Ciò impone, preliminarmente, di rilevare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Trattandosi di delitto commesso in data 8 aprile 2014, in relazione al quale trova applicazione la disciplina dettata dalla legge 5 dicembre 2005, n.251, il termine massimo di prescrizione per tale reato deve ritenersi stabilito in sette anni e sei mesi, in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen. Va, quindi, osservato che, alla data odierna, è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per il reato contestato, compiutosi in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello. 5. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza del ricorrente. Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 24427501). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputato, impone l'applicazione della causa estintiva. 6. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 27 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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