CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 27758/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6903/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.; -controricorrente – e AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - Avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 235/2024, pubblicata il 2 febbraio 2024; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della ricorrente, che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo a favore del controricorrente Comune di Civitavecchia, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese con riferimento al rapporto processuale tra la ricorrente e l’Agenzia delle Entrate, essendo quest’ultima rimasta intimata; P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Comune di Civitavecchia, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 450,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 21 ottobre 2024 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA]