CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2021
Cassazione n. 27400/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8506-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1073/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 7/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 1073/2019, che ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha così rigettato la domanda del ricorrente di pagamento di euro 5.000. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato memoria. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi. a) Con il primo motivo il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. con riferimento agli artt. 2700, 2679 c.c., in quanto la Corte d'Appello ha erroneamente dichiarato l'efficacia probatoria dell'atto pubblico su un fatto di cui il notaio non ha attestato la verificazione in sua presenza; nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2700, 2730, 2732, 2735, 2697, e 2729 c.c. con riferimento all'art. 360, n. 3 c.p.c., avendo la Corte distrettuale salentina erroneamente attribuito, nella fattispecie, il valore di avvenuto integrale pagamento del prezzo alla quietanza di pagamento contenuta nell'atto notarile di compravendita in contrasto con tutti gli elementi acquisiti in giudizio (prove documentali e orali) e negando valore confessorio alle dichiarazioni rese da controparte in sede di interrogatorio formale". b) Il secondo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento agli artt. 1218, 1460 e 2697 c.c., nonché omessa contraddittoria e insufficiente motivazione su fatto decisivo per la risoluzione della controversia in quanto la Corte d'appello ha omesso di valutare correttamente il compendio probatorio ed ha finito per addossare al creditore anche la prova di un fatto negativo come l'inadempimento della controparte". [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i motivi siano inammissibili. Ric. 2020 n. 08506 sez. M2 - ud. 29-04-2021 -2- È vero che - come deduce il ricorrente - il giudice d'appello ha erroneamente affermato che l'esplicita dichiarazione di quietanza contenuta nell'atto pubblico di compravendita, in quanto "consacrata in atto pubblico, riveste efficacia di piena prova fino a querela di falso, anche per quanto riguarda le dichiarazioni rese dalle parti innanzi all'ufficiale rogante": l'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è infatti coperta da fede privilegiata ex art. 2700 c.c." (così da ultimo Cass.20520/2020). Il ricorrente però non considera che la quietanza ha natura confessoria (v. Cass. n. 23971/2013). Invero la quietanza può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta nell'interrogatorio formale di non avere corrisposto la somma quietanzata (l'art 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione, cfr. la già richiamata Cass. n. 23971/2013). Le dichiarazioni rese da Donatiello in sede di interrogatorio formale ("non è vero che al momento della stipula si concordò che la consegna ... sarebbe avvenuta allo sgombero... né che io ho trattenuto la somma di 5.000 euro; preciso che detta somma era stata concordata al fine di provvedere allo spostamento del contatore dell'acqua e ove avvenuto avrei restituito detta somma") sono però state valutate dal giudice, che ha escluso il loro valore confessorio "perché costituenti smentita esplicita dell'esistenza del credito". Al riguardo, si precisa che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisce o meno confessione si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità" (v. da ultimo Cass. 3698/2020). II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza. Ric. 2020 n. 08506 sez. M2 - ud. 29-04-2021 -3- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in dat