Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 39797/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Guerra che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso lette le conclusioni scritte del difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Salerno, in funzione di giudice dell'appello cautelare personale, ha confermato l'ordinanza 3 febbraio 2022 del GIP del Tribunale di Salerno che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari già oggetto di precedente conferma dello stesso Tribunale

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, SMALDONE Pietro, articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorrente lamenta che la memoria depositata in udienza del 28 marzo 2022 davanti al Tribunale della libertà sarebbe stata inammissibile in conseguenza della ritenuta natura reiterativa della stessa.

In essa, tuttavia, vi era il richiamo a specifiche intercettazioni che dimostrerebbero l'innocenza del ricorrente.

Inoltre, avrebbero dovuto essere considerate le dichiarazioni liberatorie del coindagato.

Il ricorrente contesta ancora che, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, non era la difesa dover depositare il verbale di interrogatorio del coindagato su cui si fondava la propria richiesta ma avrebbe dovuto essere il Tribunale ad acquisirlo.

Nemmeno risulterebbe comprensibile quali sarebbero le chiamate in correità di altri coindagati a carico del ricorrente e perché il collegio le abbia ritenute rilevanti.

Infine, non si comprenderebbe come possa considerarsi la zoppia del ricorrente elemento tale da rafforzare la convinzione che costui fosse tra gli organizzatori e non fra gli esecutori.

2.2. La difesa dell'imputato ha inoltre depositato memoria in cui ulteriormente illustra le doglianze a fondamento del proprio ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Con memoria depositata il 21 giugno 2022, il difensore dell'imputato ha contrastato le conclusioni presentate dal Procuratore Generale evidenziando, in primo luogo, che comunque la propria memoria 28 marzo 2022 avrebbe dovuto essere presa in considerazione e tale mancata valutazione influirebbe ai fini della validità dell'ordinanza impugnata.

Si lamenta inoltre il mancato inserimento negli atti del verbale di interrogatorio del coindagato in data 16 febbraio 2022, proprio perché elemento fondante la propria istanza di modifica della misura. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Va premesso che la motivazione del provvedimento impugnato prende in considerazione tutte le doglianze avanzate dalla difesa fornendo adeguata motivazione in relazione alle reiterate dichiarazioni del coindagato LIGUORI, peraltro già prese in considerazione dal medesimo Tribunale nel contesto di diversa e precedente impugnazione in sede cautelare.

2.1. Proprio in ragione di tale situazione, sarebbe stato onere della difesa, sia davanti ai giudici territoriali sia in questa sede, di indicare gli elementi differenti rispetto alle precedenti dichiarazioni ed ulteriori rispetto alle valutazioni già più volte svolte dal Tribunale della libertà.

Nulla di tutto questo risulta essere stato dedotto in sede di ricorso.

3. Per altro verso, il Tribunale del riesame, nella motivazione del provvedimento impugnato, indica una significativa quantità di elementi qualificanti.

In particolare: • la presenza di contatti telefonici particolarmente intensi nel contesto delle quali il ricorrente provvedeva all'organizzazione della rapina; • la presenza di palesi illogicità delle dichiarazioni liberatorie del coindagato con cui il ricorrente nemmeno si confronta e che non appaiono poter essere superate dalle diverse dichiarazioni successivamente rese; • la presenza di ulteriori contraddizioni con le dichiarazioni di altri soggetti coinvolti nella vicenda.

4. Quanto alla dedotta rilevanza della zoppia dell'imputato al fine di dimostrare l'impossibilità della partecipazione di costui, la difesa non appare tener conto del fatto che all'imputato non risulta essere mai stata ascritta una partecipazione materiale.

Le considerazioni contenute nel provvedimento impugnato per cui tale condizione avrebbe di fatto costretto l'indagato all'organizzazione della rapina risultano coerenti con il contenuto degli elementi come sopra richiamati e comunque non appaiono inficiare la logicità del provvedimento.

5. Quanto alla sussistenza o meno di un obbligo da parte del Tribunale della libertà di acquisire gli elementi su cui si basava l'istanza difensiva, deve rilevarsi che il documento medesimo risulta essere stato nella disponibilità della parte istante, appellante e ricorrente dal che consegue che la mancata acquisizione al fascicolo risulta essere stata una scelta originaria della difesa medesima che, in quanto tale, non poteva determinare obblighi di acquisizione successivi.

6. Quanto ai profili relativi alla dichiarata inammissibilità della memoria 28 marzo 2022, il relativo motivo di ricorso risulta del tutto generico non essendo stati specificati i profili non affrontati dal Tribunale o elementi di novità non considerati nell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato.

7. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

8. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp att cod proc pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94. comma 1 ter disp. att. cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Guerra che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso lette le conclusioni scritte del difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Salerno, in funzione di giudice dell'appello cautelare personale, ha confermato l'ordinanza 3 febbraio 2022 del GIP del Tribunale di Salerno che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari già oggetto di precedente conferma dello stesso Tribunale 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, SMALDONE Pietro, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta che la memoria depositata in udienza del 28 marzo 2022 davanti al Tribunale della libertà sarebbe stata inammissibile in conseguenza della ritenuta natura reiterativa della stessa. In essa, tuttavia, vi era il richiamo a specifiche intercettazioni che dimostrerebbero l'innocenza del ricorrente. Inoltre, avrebbero dovuto essere considerate le dichiarazioni liberatorie del coindagato. Il ricorrente contesta ancora che, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, non era la difesa dover depositare il verbale di interrogatorio del coindagato su cui si fondava la propria richiesta ma avrebbe dovuto essere il Tribunale ad acquisirlo. Nemmeno risulterebbe comprensibile quali sarebbero le chiamate in correità di altri coindagati a carico del ricorrente e perché il collegio le abbia ritenute rilevanti. Infine, non si comprenderebbe come possa considerarsi la zoppia del ricorrente elemento tale da rafforzare la convinzione che costui fosse tra gli organizzatori e non fra gli esecutori. 2.2. La difesa dell'imputato ha inoltre depositato memoria in cui ulteriormente illustra le doglianze a fondamento del proprio ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Con memoria depositata il 21 giugno 2022, il difensore dell'imputato ha contrastato le conclusioni presentate dal Procuratore Generale evidenziando, in primo luogo, che comunque la propria memoria 28 marzo 2022 avrebbe dovuto essere presa in considerazione e tale mancata valutazione influirebbe ai fini della validità dell'ordinanza impugnata. Si lamenta inoltre il mancato inserimento negli atti del verbale di interrogatorio del coindagato in data 16 febbraio 2022, proprio perché elemento fondante la propria istanza di modifica della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va premesso che la motivazione del provvedimento impugnato prende in considerazione tutte le doglianze avanzate dalla difesa fornendo adeguata motivazione in relazione alle reiterate dichiarazioni del coindagato LIGUORI, peraltro già prese in considerazione dal medesimo Tribunale nel contesto di diversa e precedente impugnazione in sede cautelare. 2.1. Proprio in ragione di tale situazione, sarebbe stato onere della difesa, sia davanti ai giudici territoriali sia in questa sede, di indicare gli elementi differenti rispetto alle precedenti dichiarazioni ed ulteriori rispetto alle valutazioni già più volte svolte dal Tribunale della libertà. Nulla di tutto questo risulta essere stato dedotto in sede di ricorso. 3. Per altro verso, il Tribunale del riesame, nella motivazione del provvedimento impugnato, indica una significativa quantità di elementi qualificanti. In particolare: • la presenza di contatti telefonici particolarmente intensi nel contesto delle quali il ricorrente provvedeva all'organizzazione della rapina; • la presenza di palesi illogicità delle dichiarazioni liberatorie del coindagato con cui il ricorrente nemmeno si confronta e che non appaiono poter essere superate dalle diverse dichiarazioni successivamente rese; • la presenza di ulteriori contraddizioni con le dichiarazioni di altri soggetti coinvolti nella vicenda. 4. Quanto alla dedotta rilevanza della zoppia dell'imputato al fine di dimostrare l'impossibilità della partecipazione di costui, la difesa non appare tener conto del fatto che all'imputato non risulta essere mai stata ascritta una partecipazione materiale. Le considerazioni contenute nel provvedimento impugnato per cui tale condizione avrebbe di fatto costretto l'indagato all'organizzazione della rapina risultano coerenti con il contenuto degli elementi come sopra richiamati e comunque non appaiono inficiare la logicità del provvedimento. 5. Quanto alla sussistenza o meno di un obbligo da parte del Tribunale della libertà di acquisire gli elementi su cui si basava l'istanza difensiva, deve rilevarsi che il documento medesimo risulta essere stato nella disponibilità della parte istante, appellante e ricorrente dal che consegue che la mancata acquisizione al fascicolo risulta essere stata una scelta originaria della difesa medesima che, in quanto tale, non poteva determinare obblighi di acquisizione successivi. 6. Quanto ai profili relativi alla dichiarata inammissibilità della memoria 28 marzo 2022, il relativo motivo di ricorso risulta del tutto generico non essendo stati specificati i profili non affrontati dal Tribunale o elementi di novità non considerati nell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato. 7. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). 8. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp att cod proc pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94. comma 1 ter disp. att. cod. proc.
Sentenza Cassazione n. 39797/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris