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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29746/2023

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uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28592/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 165, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 3916/2015 , depositata il 29 aprile 2015 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 14 giugno 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2007.

R.G.

N.28592/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, effettuato sulla dichiarazione Mod.

Unico 2008, presentata per l’anno d’imposta 2007, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Napoli procedeva all’iscrizione a ruolo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di maggiore IRPEF e relative addizionali, con relativi interessi e sanzioni, per l’importo totale di € 13.800,00.

2. Proposto dal contribuente ricorso avverso la relativa cartella di pagamento n. 071-2012-0012950170, la Commissione tributaria provincialedi Napoli, con sentenza n. 10279/41/2014, depositata il 24 aprile 2014, lo rigettava.

3. Interposto gravame dal contribuente , la Commissione tributaria regionale della Campania , con sentenza n. 3916/28/2015, pronunciata il 27 aprile 2015 e depositata il 29 aprile 2015, accoglieva l’appello e, per l’effetto, annullava la cartella di pagamento impugnata.

4. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 14 giugno 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 36-terdel d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 25, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (come modificato dall’art. 1, comma 5-ter, del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. dalla legge 31 R.G.

N.28592/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] luglio 2005, n. 156), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto l’illegittimità della cartella di pagamento per violazione del termine relativo al controllo formale di cui all’art. 36-ter, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, posto che tale termine non era previsto a pena di decadenza; né, nella specie, avrebbe potuto applicarsi il termine per la notificazione della cartella di pagamento, previsto dall’art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 (come modificato dall’art. 1, comma 5-ter, del d.l. n. 106/2005, conv. dalla legge n. 156/2005), che riguarda soltanto quelle situazioni che originano da posizione sottoposte a precedente accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

2. Preliminarmente, rilevato che il ricorso originario del contribuenteriguarda un atto della riscossione e che il ricorso per cassazione non risulta notificato all’Agente della riscossione che è stata parte in primo e in secondo grado, onde ne va disposta la notificazione.

P. Q. M. La Corte ordina all’Agenzia delle Entrate di integrare il contraddittorio come in motivazione, entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28592/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 165, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 3916/2015 , depositata il 29 aprile 2015 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 14 giugno 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2007. R.G. N.28592/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, effettuato sulla dichiarazione Mod. Unico 2008, presentata per l’anno d’imposta 2007, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Napoli procedeva all’iscrizione a ruolo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di maggiore IRPEF e relative addizionali, con relativi interessi e sanzioni, per l’importo totale di € 13.800,00. 2. Proposto dal contribuente ricorso avverso la relativa cartella di pagamento n. 071-2012-0012950170, la Commissione tributaria provincialedi Napoli, con sentenza n. 10279/41/2014, depositata il 24 aprile 2014, lo rigettava. 3. Interposto gravame dal contribuente , la Commissione tributaria regionale della Campania , con sentenza n. 3916/28/2015, pronunciata il 27 aprile 2015 e depositata il 29 aprile 2015, accoglieva l’appello e, per l’effetto, annullava la cartella di pagamento impugnata. 4. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 14 giugno 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 36-terdel d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 25, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (come modificato dall’art. 1, comma 5-ter, del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. dalla legge 31 R.G. N.28592/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] luglio 2005, n. 156), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto l’illegittimità della cartella di pagamento per violazione del termine relativo al controllo formale di cui all’art. 36-ter, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, posto che tale termine non era previsto a pena di decadenza; né, nella specie, avrebbe potuto applicarsi il termine per la notificazione della cartella di pagamento, previsto dall’art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 (come modificato dall’art. 1, comma 5-ter, del d.l. n. 106/2005, conv. dalla legge n. 156/2005), che riguarda soltanto quelle situazioni che originano da posizione sottoposte a precedente accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria. 2. Preliminarmente, rilevato che il ricorso originario del contribuenteriguarda un atto della riscossione e che il ricorso per cassazione non risulta notificato all’Agente della riscossione che è stata parte in primo e in secondo grado, onde ne va disposta la notificazione. P. Q. M. La Corte ordina all’Agenzia delle Entrate di integrare il contraddittorio come in motivazione, entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza. Rin
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