CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 1957
Cassazione n. 32423/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 16 aprile 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Foggia 1 111 marzo 2022, ha ridotto a mesi 10 di reclusione ed euro 210 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, commesso in Foggia il 31 gennaio 2020. Osservato che i due motivi di ricorso, con cui la difesa contesta sia la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sia la mancata concessione delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondati, in quanto del tutto generici, non essendovi critiche specifiche al percorso argomentativo della sentenza impugnata, dovendosi solo rilevare, quanto al primo aspetto, che in appello vi fu rinuncia ai motivi in punto di responsabilità, mentre, in ordine al secondo profilo, va sottolineato che la Corte di appello ha mitigato la pena inflitta dal primo giudice, pur negando le attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA], affermazione questa non illogica, con la quale il ricorso non si confronta affatto. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2025.