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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 14695/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINO-pato avviso alle Larjti . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina già pronunciata dal GIP del Tribunale di Torino con sentenza 26 novembre 2020.

2. Il ricorso per cassazione, proposto avverso tale provvedimento dall'imputato, SAKTANI Abdul, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'attenuante del danno di minima entità e solleva questioni di legittimità costituzionale in relazione alla norma che impone che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, è inammissibile non solo perché presentato personalmente ma anche perché manifestamente infondato.

2.1. La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, infatti, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, a differenza di quanto opinato dal ricorrente, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, Sent. n. 6635 del 19/01/2017 Rv. 269241; conf.

SU n. 35535 del 2007 Rv. 236914, n. 30177 del 2013 Rv. 256643, n. 24003 del 2014 Rv. 260201, n. 7738 del 2015 Rv. 263434, n. 8530 del 2015 Rv. 262450).

2.2. Nel caso di specie, la Corte ha correttamente valorizzato l'entità della somma oggetto di sottrazione (circa 600 C).

Si tratta di somma che garantisce le esigenze fondamentali di un soggetto per svariati giorni e - per tale carattere - non può essere considerata irrisoria.

Tale situazione non può essere elisa dalla presenza di una copertura assicurativa che comunque attiene a situazione successiva e incerta.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e l'irrilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINO-pato avviso alle Larjti . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina già pronunciata dal GIP del Tribunale di Torino con sentenza 26 novembre 2020. 2. Il ricorso per cassazione, proposto avverso tale provvedimento dall'imputato, SAKTANI Abdul, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'attenuante del danno di minima entità e solleva questioni di legittimità costituzionale in relazione alla norma che impone che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, è inammissibile non solo perché presentato personalmente ma anche perché manifestamente infondato. 2.1. La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, infatti, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, a differenza di quanto opinato dal ricorrente, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, Sent. n. 6635 del 19/01/2017 Rv. 269241; conf. SU n. 35535 del 2007 Rv. 236914, n. 30177 del 2013 Rv. 256643, n. 24003 del 2014 Rv. 260201, n. 7738 del 2015 Rv. 263434, n. 8530 del 2015 Rv. 262450). 2.2. Nel caso di specie, la Corte ha correttamente valorizzato l'entità della somma oggetto di sottrazione (circa 600 C). Si tratta di somma che garantisce le esigenze fondamentali di un soggetto per svariati giorni e - per tale carattere - non può essere considerata irrisoria. Tale situazione non può essere elisa dalla presenza di una copertura assicurativa che comunque attiene a situazione successiva e incerta. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e l'irrilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estenso
Sentenza Cassazione n. 14695/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris