CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15827/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato GianPaolo Tomei unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale allePEC: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Minauro, elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.43, pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alla PEC:[OSCURATO:EMAIL];-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 5454/2019depositata il 14/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3625/2020Numero sezionale 1948/2025Numero di raccolta generale 15827/2026Data pubblicazione 22/05/2026Gianfranco [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale diBenevento un decreto ingiuntivo per € 19.670,39, oltre accessori, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna apagare in solido il compenso dovuto per l’attività svolta quale progettistaarchitettonico, direttore dei lavori e responsabile della sicurezza perinterventi di conservazione e ampliamento di un immobile di proprietà deiconvenuti. Questi avevano introdotto il giudizio di opposizione affermandola nullità del contratto d’opera (l’ingiungente, geometra, non avrebbepotuto assumere l’incarico professionale svolto, essendo previsto l’impiegodi strutture in cemento armato su fabbricato destinato a civile abitazione).Il Tribunale di Benevento aveva revocato il decreto ingiuntivo,condannando gli opponenti a pagare il minor importo di € 15.700,00: ilprimo Giudice aveva ritenuto le attività prestate dal professionistacompatibili con le competenze professionali possedute, aveva consideratoirrilevanti eventuali violazioni del RD n. 274/1929, attesa la partecipazioneconsapevole degli opponenti ad esse, e aveva rideterminato il compensoancora dovuto nel minor importo indicato.Proposta impugnazione da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con appelloincidentale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’entità del liquidato,la Corte d’Appello di Napoli aveva accolto il primo motivo di appelloprincipale, con assorbimento degli altri, e aveva respinto in toto ladomanda di pagamento proposta dal professionista, sulla base delleseguenti motivazioni: -dal permesso di costruire n. 21 del 25.2.2006 e dalrelativo progetto esecutivo emerge univocamente che l’intervento edilizioavrebbe avuto a oggetto un fabbricato di civile abitazione; i lavoricomprendono anche la realizzazione di strutture in cemento armato, comeemerge univocamente anche dalla consulenza tecnica d’ufficio (i calcolistrutturali erano stati pacificamente affidati ad un ingegnere edile, GuidoRuggiero); -ciò posto, occorre valutare se l’attività posta in essere daNumero registro generale 3625/2020Numero sezionale 1948/2025Numero di raccolta generale 15827/2026Data pubblicazione 22/05/2026Gianfranco [OSCURATO:PERSONA] rientrasse o meno tra quelle espletabili,appunto, da un geometra; l’art. 1 del RD n. 2229/1939 esclude che leopere di conglomerato cementizio semplice od armato possano essereaffidate a un geometra, poiché richiede in tal caso la redazione di unprogetto esecutivo firmato da un ingegnere o da un architetto, nei limitidelle rispettive attribuzioni regolate dalle leggi professionali; l’art. 16 RDn. 274/1929 (regolante l’attività di geometra) dispone che il geometrapuò occuparsi del progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione dicostruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitataimportanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessoriedi cemento armato , che non richiedono particolari operazioni di calcoloe per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo perl’incolumità delle persone; la lettera m) dell’articolo prevede che ilgeometra possa occuparsi del progetto, direzione e vigilanza di‘modeste costruzioni civili’ e, dal combinato disposto delle normerichiamate, si deve intendere che il geometra non possa progettare,dirigere e vigilare costruzioni che oltre a non essere modeste, richiedanostrutture in cemento armato, salvo che si tratti di piccoli fabbricatiaccessori a fabbricati rurali; -poiché nel caso di specie il fabbricato èdestinato a civile abitazione e richiede elementi strutturali in cementoarmato, un geometra, quale l’appellante, non poteva progettarlo edirigerlo, con conseguente nullità del contratto di prestazione d’opera; ilfatto che il Tecnico d’Ufficio abbia ritenuto compatibile l’intervento con laqualità professionale di geometra non comporta necessariamente chedetta valutazione deve essere considerata condivisibile; -è inoltreincontestato che il fabbricato si trova in zona sismica e quindi non potevaessere considerato costruzione modesta, essendo necessari calcolicomplessi che esulano dalla competenza del geometra (cfr. Cass. n.5871/2017); -la nullità del contratto esclude che il professionista abbiaazione per pretendere il compenso; la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 3625/2020Numero sezionale 1948/2025Numero di raccolta generale 15827/2026Data pubblicazione 22/05/2026esclude la nullità insanabile del contratto e non permette a GianfrancoAntonio Maturo di agire per la controprestazione; -non vi è contrasto con ilprincipio secondo cui le violazioni del RD n. 274/1929 valgono comeinadempimento contrattuale del professionista, perché resta fermo ilprincipio che la violazione di norme imperative determina nullità edesclude la possibilità di agire per l’adempimento o per far valerel’adempimento inesatto del contratto.Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative dellerispettive difese in relazione alla data dell’adunanza in camera di consigliofissata per la discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso non presenta nel suo complesso profili di inammissibilità:in particolare, i criteri redazionali e il contenuto dell’atto sono congruenticon i requisiti di forma-contenuto emergenti dal modellolegale apprestato dall'art. 366 c.p.c. perchè, nel rispetto del rapporto dicomplementarità esistente tra il requisito della esposizione sommariadei fatti della causa , di cui al n. 3, e quello della esposizione deimotivi per i quali si chiede la cassazione , di cui al n. 4 della normarichiamata, essi permettono alla Corte di comprendere i plurimi motividi ricorso formulati, così consentendole di procedere al loro scrutiniomunita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili epertinenti (cfr., al riguardo, ord. Cass., Sez. Un., n. 37552/2021).2. Con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamentala Violazione e/o falsa applicazione di norme imperative in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere violato e/o falsamente applicato il RD n.274/29 art. 16 lett.L) e M), e il RD n. 2229/1939 art. 1 .Numero registro generale 3625/2020Numero sezionale 1948/2025Numero di raccolta generale 15827/2026Data pubblicazione 22/05/2026Il ricorrente afferma che per comprendere che cosa si intenda perconglomerato cementizio, al quale fa riferimento l’art. 1 cit., si deveguardare alla legge n. 1086/1971, art. 1, oltre che al DPR n. 380/2001 TUper l’Edilizia: conglomerato cementizio è l’opera composta da uncomplesso di strutture appunto in conglomerato cementizio ed armatureche assolvono ad una funzione statica. Perché vi sia per un geometra lapossibilità di essere progettista e direttore dei lavori, ai sensi delle normerichiamate, sarebbe necessario che: -l’opera non comporti l’impiego dicemento armato nella sua struttura portante; -ove comporti l’uso dicemento armato, questo deve essere relativo a strutture accessorie acostruzioni rurali; -ove si tratti di costruzioni civili modeste, che nonrichiedano complessità di calcolo e non implichino pericolo per l’incolumitàdelle persone, anche in tal caso sarà possibile l’uso di cemento armato perle sole strutture accessorie. Nel caso di specie sarebbero indiscussi duefattori e cioè la natura rurale della costruzione su cui i lavori sono statieseguiti e la presenza di elementi cementizi non afferenti alla dimensionestrutturale nell’ambito della costruzione su cui il ricorrente ha operato.Così aveva valutato la consulenza tecnica d’ufficio, dalla quale la Corte diAppello di Napoli si sarebbe discostata senza un adeguato riscontrotecnico. La Corte avrebbe altresì valorizzato in modo erroneo due profili, ecioè che la presunta sismicità del territorio comporti una difficoltàaprioristica e supplementare rispetto ad ogni calcolo di progettazione eche il concorso di altre figure professionali ad integrazione dellecompetenze del geometra non rilevi ai fini della validità ed esperibilitàdell’incarico. Per quanto riguarda i materiali usati e la competenza tecnicaconseguentemente richiesta, sarebbe stato altresì violato l’art. 1 del RD n.2229/1939 (abrogato nel dicembre 2012 ma vigente e applicabileall’epoca di conclusione degli accordi), che si applica a tutte le opere cheprevedono una realizzazione con struttura in cemento armato ma che nonsi riferirebbe a quelle opere che non siano in conglomerato cementizioNumero registro generale 3625/2020Numero sezionale 1948/2025Numero di raccolta generale 15827/2026Data pubblicazione 22/05/2026quanto alla struttura; nel caso di specie la struttura principale dell’opera è,come risulta dalla relazione tecnica, in muratura di tufo, non rientrante nelcitato art. 1 (il Tecnico d’Ufficio esamina la documentazione in atti e,specificamente il progetto strutturale depositato presso l’Ufficio del GenioCivile di Benevento, eseguito del resto ex art. 2 LR n. 9/83 e non ai sensidella l. n. 1086/1971); quindi la norma richiamata non regola lafattispecie sub iudice, perché né la costruzione originaria, né il progettod’ampliamento predisposto dal ricorrente, in collaborazione con l’ing.Ruggiero, prevedevano l’apporto di cemento armato in termini strutturali.Sotto un secondo profilo sarebbe stato falsamente applicato l’art. 16 delRD n. 274/29 sulla destinazione rurale dell’opera e l’interpretazione dellanorma offerta dalla Corte d’Appello sarebbe censurabile per più aspetti,perché: -è stato escluso il carattere rurale dell’opera sull’assunto che ilfabbricato era destinato ad abitazione, ma questo non sarebbe elementosufficiente ad escluderlo, perché un fabbricato può essere allo stessotempo di natura sia rurale che abitativa; nel caso di specie dal permesso acostruire deriverebbe che il fabbricato possiede pertinenze agricole, cosache un fabbricato di civile abitazione non ha; -il fabbricato è in zona ruralee presenta dimensioni modeste; -la ruralità della costruzione sarebbevalutazione di carattere tecnico e non ne escluderebbe l’utilizzo abitativo.Sotto un ulteriore profilo l’opera sarebbe modesta e gli elementi strutturaliin cemento armato valorizzati dalla Corte di merito avrebbero riguardatonon il fabbricato principale ma il fabbricato accessorio, appunto oggettodell’intervento di cui si discute; -dovrebbe essere modesta costruzionecivile il fabbricato principale mentre, in base alla più recentegiurisprudenza del Consiglio di Stato, la possibilità di impiegare cementoarmato per la costruzione accessoria troverebbe il limite del pericolo perl’incolumità personale (art. 64, co 1 TUE); questa lettura interpretativasarebbe orientante nella valutazione del contenuto normativo dell’art. 16lett. m), cosicché rientrerebbe nelle competenze del geometra anche laNumero registro generale 3625/2020Numero sezionale 1948/2025Numero di raccolta generale 15827/2026Data pubblicazione 22/05/2026progettazione di piccole costruzioni accessorie in cemento armato dimodeste costruzioni civili, purché non richiedenti particolari operazioni dicalcolo e non implicanti pericolo di incolumità per le persone. Il portico dicui si discute non solo sarebbe in muratura e non in cemento armato -quest’ultimo riguarda elementi strutturali accessori non incidenti sullastatica- ma rientrerebbe comunque nell’ambito di operatività della lett.m), nell’interpretazione proposta, perché si tratterebbe di modestacostruzione accessoria svincolata da quella principale; -non rileverebbe ilfatto che il fabbricato sia in zona sismica perché, anche per tali zone, laprogettazione e la direzione dei lavori potrebbero essere effettuate datecnici diplomati per costruzioni di modesta entità.2. Con un secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 lett. L) RD n.274/29 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza peromessa e/o insufficiente motivazione per non avere la Corte d’Appello diNapoli indicato gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gliargomenti logico-giuridici sulla base dei quali ha escluso la natura ruraledel fabbricato Il ricorrente rileva che anche secondo il Tecnico d’Ufficio il fabbricatooggetto della sua attività professionale sarebbe in zona rurale, pur sedestinato a civile abitazione, e sarebbe una costruzione modesta: la Cortedi merito si sarebbe discostata da dette valutazioni, pur richiamando ai finidella decisione le conclusioni della relazione tecnica, senza esprimere unareale motivazione sul punto.I primi due motivi di ricorso si esaminano unitariamente, perchéconnessi, e sono infondati.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che i limiti posti dall'art.16, lett. m), del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 alla competenzaprofessionale dei geometri rispondono ad una scelta inequivoca dellegislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lasciaNumero registro generale 3625/2020Numero sezionale 1948/2025Numero di raccolta generale 15827/2026Data pubblicazione 22/05/2026all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazionedei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità dicomplesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per lapubblica incolumità, indicando invece un preciso requisito, ovverosia lanatura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmenteprogettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cementoarmato (che l’art. 1 RD n. 2229/1939, vigente all’epoca della conclusionedell’accordo tra le parti, non limitava agli elementi strutturali ma riferivaall’ opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cuistabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone ,richiedendo in tal caso per la costruzione un progetto esecutivo firmato daun ingegnere). È pertanto esclusa la possibilità di un'interpretazioneestensiva o "evolutiva" di tale disposizione, che, in quanto normaeccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosipervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme - art. 2della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e art. 17 della legge 2 febbraio1974, n. 64 - che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle inzone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenzeprofessionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativaprofessionale -così Cass. n. 19292/2009; gli stessi principi sono statiriaffermati da Cass. n. 6402/2011 che, in motivazione, ribadisce cheil R.D. 11 febbraio 1929, n.274, che, all'art. 16, lett. m), limita lacompetenza dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza dimodeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportinol'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, riconoscendone,peraltro, la competenza, in via di eccezione, ad eseguire tali attività perquelle strutture, a norma della lett. l), solo con riguardo alle piccolecostruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alleindustrie agricole che non richiedono particolari operazioni di calcolo e cheper la loro destinazione non comportino pericolo per le persone; resta,Numero registro generale 3625/2020Numero sezionale 1948/2025Numero di raccolta generale 15827/2026Data pubblicazione 22/05/2026quindi, esclusa, in ogni caso, la suddetta competenza nel campo dellecostruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cementoarmato, per cui ogni competenza è riservata agli ingegneri e architettiiscritti nell'albo, ai sensi del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, art. 1,(v. Cass. 2 aprile 1997 n. 2861; Cass. 22 ottobre 1997 n. 10365). Èopportuno ribadire che tale normativa, non modificata dalla L. 5 novembre1971, n. 1086, che si limita a rinviare per gli ingegneri,architetti e geometri alla previgente ripartizione di competenza, implicache ai geometri non possa comunque essere affidata la progettazione e ladirezione dei lavori di costruzioni comportanti l'impiego del cementoarmato -. Il criterio per accertare se una costruzione civile sia daconsiderare "modesta" consiste nel valutare le difficoltà tecniche che laprogettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le attività occorrentiper superarle, precisando che assume significativa rilevanza, secondo ilcriterio tecnico-qualitativo fondato sulla valutazione della strutturadell'edificio e delle relative modalità costruttive, la circostanza che lacostruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento diogni intervento edilizio alla normativa di cui alla legge n. 64/1974, laquale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionalidei geometri ( cfr. Cass. n. 8543/2009); -la pregnanza di tale criteriodistintivo comporta per la giurisprudenza di legittimità che neppurel'eventuale intervento nella fase esecutiva o di direzione dei lavori di unprofessionista di categoria a ciò abilitato può sanare la nullità, perviolazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale diprogettazione sottoscritto da un geometra al di fuori dei casi di suacompetenza (cfr. Cass. n. 19292/2009; Cass. n. 17028/2006) -cosìCass. n. 29227/2019 e, più di recente, Cass. n. 100/2021 e Cass. n.34641/2024-.Come emerge chiaramente dalle pronunce richiamate, l’orientamentointerpretativo di legittimità è univoco nel senso che il geometra puòNumero registro generale 3625/2020Numero sezionale 1948/2025Numero di raccolta generale 15827/2026Data pubblicazione 22/05/2026progettare e dirigere i lavori per edifici rurali, anche se per le (sole)strutture accessorie vi sia utilizzo di cemento armato, oppure peredificazioni civili di modesta complessità – si richiama il punto m) dell’art.16 cit. che non prevede per i fabbricati ad uso di civile abitazione lapossibilità di realizzazione di strutture, nemmeno accessorie, in cementoarmato, come è invece disposto al punto l) per i fabbricati rurali-.Nel caso di specie il fabbricato oggetto di progettazione e direzionelavori era effettivamente in zona rurale ma era destinato a civileabitazione e, se è pacifico che vi erano strutture accessorie richiedentil’utilizzo del cemento armato con i relativi calcoli, è invece irrilevante -proprio per la destinazione ad abitazione del fabbricato- la marginalità deirelativi interventi. Nel contesto delineato il fatto che l’intervento edilizionell’interesse dei controricorrenti doveva inoltre avvenire in zona sismicacostituisce un elemento di valutazione ulteriore ma non presenta valenzadeterminante nel contesto della motivazione della Corte di merito -checorrettamente richiama, comunque, Cass. n. 5871/2017 secondo la qualeassume rilevanza, ai fini di escludere che una costruzione possa essereconsiderata modesta, il fatto che essa sorga in zona sismica, conconseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa dicui alla l. n. 64 del 1974, la quale impone calcoli complessi, che esulanodalle competenze professionali dei geometri -.In conclusione il ricorrente, in qualità di geometra, non poteva néprogettare, né dirigere i lavori di cui si discute sulla proprietà di LeucioCutillo e [OSCURATO:PERSONA], nemmeno affidando ad un ingegnere l’esecuzionedei calcoli in cemento armato e la progettazione relativa alle opererichiedenti l’utilizzo di detto materiale, atteso che il professionistacompetente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi dicompetenze inderogabilmente affidate dal committente al professionistaabilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano lerelative responsabilità. Ne consegue che, qualora il rapporto professionaleNumero registro generale 3625/2020Numero sezionale 1948/2025Numero di raccolta generale 15827/2026Data pubblicazione 22/05/2026abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto danullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata aun geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione ancheparziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degliingegneri -in tal senso, da ultimo, Cass. n. 100/2021-.3. Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta,nell’ambito del disposto dell’art. 360 n. 3 c.p.c, la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1418 e 2231 c.c. per avere la Corte di meritosancito la nullità del contratto d’opera professionale anche relativamentealle prestazioni accessorie, autonome e distinte dalla realizzazione deglielementi strutturali in cemento armato .La Corte di merito sarebbe incorsa in errore nel ritenere nulle tutte leprestazioni oggetto del contratto, senza distinguere tra quelledirettamente correlate con le presunte strutture in cemento armato(rectius: elementi in cemento armato) e quelle del tutto estranee rispettoalla progettazione delle stesse.È infondato anche il motivo di ricorso in esame.In linea generale, la declaratoria di nullità per contrarietà a normaimperativa del contratto d’opera professionale coinvolge la progettazione edirezione dei lavori e le attività strumentali ad esse contestualmenteconcordate, mentre non sono colpite da nullità le pratiche totalmenteautonome rispetto alla progettazione e direzione dei lavori -quali, peresempio, l’eventuale individuazione dei confini: cfr. Cass. n.6649/2005 equelle sopra richiamate-.Nel caso concreto, a prescindere dall’esistenza o meno dellecaratteristiche di strumentalità delle attività che il ricorrente indica comeautonome rispetto alla progettazione e direzione dei lavori nel corpo delmotivo di ricorso in esame -implicante valutazioni di carattere meritale-,non è stata offerta alcuna indicazione -come sarebbe stato necessario aisensi dell’art.366 n. 3, 4 e 6 c.p.c.- che in concreto permetta di verificareNumero registro generale 3625/2020Numero sezionale 1948/2025Numero di raccolta generale 15827/2026Data pubblicazione 22/05/2026quando e dove, nel corso del giudizio di merito, sia stata -pur in viasubordinata- chiesta tempestivamente e coltivata anche in sede digravame la verifica in ordine all’autonomia di prestazioni, effettivamenterese e concordate assieme a quelle di progettazione e direzione dei lavori,e al diritto comunque al riconoscimento del compenso per esse.In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condannaGianfranco [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] ecomplessivi € 3.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori dilegge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 30 giugno 2025.Il PresidenteMilena Falaschi