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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33171/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il collegio ritiene che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.

Con il primo motivo si deduceva illegittimità della valutazione in ordine alla genericità dell'atto d'appello offrendo di fatto una valutazione alternativa rispetto a quella effettuata dalla Corte territoriale che si risolve nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità.

Con il secondo motivo si deduceva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni offerte dalla moglie del ricorrente alla polizia giudiziaria e poste tra l'altro sostegno della affermazione di responsabilità nonostante le stesse non fossero state raccolte previa somministrazione dell'avviso del diritto di astensione previsto dall'art. 199 cod. proc. pen.

Ebbene: il collegio rileva che l'omissione contestata non integra una inutilizzabilità ma una nullità, che nel caso in esame risulta tardivamente dedotta in cassazione (si riafferma che l'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre determina una nullità relativa, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte che vi assiste prima del compimento dell'esame testimoniale ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e, comunque, ove verificatasi nel giudizio, con l'impugnazione della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 181, comma 4, cod. proc. pen.: Sez. 3, Sentenza n. 21374 del 16/01/2018, Mazzotta, Rv. 273219 - 01).

A ciò sia aggiunge che il ricorso sul punto si profila generico in quanto non chiarisce se ritiene inutilizzabili le dichiarazioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria o quelle del dichiarante e soprattutto non evidenzia la decisività del dato probatorio contestato rispetto alla provvista disponibile.

E' conseguentemente inammissibile anche la richiesta di riconduzione della condotta entro la fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen., tenuto conto che la motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità per il reato previsto dall'art. 648 cod. pen. è ineccepibile e non presenta alcun vizio logico. 2.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il collegio ritiene che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Con il primo motivo si deduceva illegittimità della valutazione in ordine alla genericità dell'atto d'appello offrendo di fatto una valutazione alternativa rispetto a quella effettuata dalla Corte territoriale che si risolve nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità. Con il secondo motivo si deduceva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni offerte dalla moglie del ricorrente alla polizia giudiziaria e poste tra l'altro sostegno della affermazione di responsabilità nonostante le stesse non fossero state raccolte previa somministrazione dell'avviso del diritto di astensione previsto dall'art. 199 cod. proc. pen. Ebbene: il collegio rileva che l'omissione contestata non integra una inutilizzabilità ma una nullità, che nel caso in esame risulta tardivamente dedotta in cassazione (si riafferma che l'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre determina una nullità relativa, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte che vi assiste prima del compimento dell'esame testimoniale ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e, comunque, ove verificatasi nel giudizio, con l'impugnazione della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 181, comma 4, cod. proc. pen.: Sez. 3, Sentenza n. 21374 del 16/01/2018, Mazzotta, Rv. 273219 - 01). A ciò sia aggiunge che il ricorso sul punto si profila generico in quanto non chiarisce se ritiene inutilizzabili le dichiarazioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria o quelle del dichiarante e soprattutto non evidenzia la decisività del dato probatorio contestato rispetto alla provvista disponibile. E' conseguentemente inammissibile anche la richiesta di riconduzione della condotta entro la fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen., tenuto conto che la motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità per il reato previsto dall'art. 648 cod. pen. è ineccepibile e non presenta alcun vizio logico. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle amme
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