CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41641/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 lu glio 2024, il Giudice per le inda gini preliminari del Tribunale di Ivrea, ha applicato su richiesta delle parti, all'imputato N.A. , con la diminuente del rito la pena di anni uno di reclusione, condizionalmente sospesa per il reato di atti persecutori nei confronti di K.O. e di lesioni personali. 03 cr) -d-CA Con successiva ordinanza del 16 dicembre 2024 procedeva alla correzione di errore 03 M-a) r-- materiale, giacché subordinava la sospensione condizionale della pena a gli obblighi di cr) (r, co partecipazione a specifici corsi di recupero presso enti o associazioni qualificate. co Ts 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo riprodotto nei limiti di cui all'art. uJ 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce l'erronea applicazione della le gge D openale, in ordine agli artt. 130, 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e 165, comma quinto, cod. oa_ pen. Invero, le parti non hanno mai subordinato il riconoscimento della sospensione Ce condizionale a gli obbli ghi previsti dall'art. 165, comma quinto, cod. pen., di modo che il gip avrebbe dovuto ri gettare il patte ggiamento oppure inte g rare d'ufficio il dispositivo, ma E uJ g iammai avrebbe potuto procedere alla correzione di errore materiale dopo il passa ggio in o g iudicato della sentenza. E 2 o 3. Con requisitoria scritta, Il sostituto procuratore generale della Repubblica presso uJ la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio. CC .0j o [OSCURATO:PERSONA] E E co co 1. Il ricorso è infondato. ~~03 co 2. Le pronunce che hanno concorso a definire l'ambito delle statuizioni che il giudice ,33 OD~~ c,1aze può autonomamente adottare, in quanto sottratte al potere dispositivo delle parti (Sez. U, n. 21369 del 26 settembre 2019, dep. 2020, Melzani, Pv. 279349, Sez. U, n. 20 del 21 giu gno as 2000, Cerboni, Rv. 217018 e Sez. U, n. 8488 del 27 ma ggio 1998, Bosio, Rv. 210981) hanno ribadito che con la sentenza di patte gg iamento devono essere sempre applicate le 1-1-1w • D sanzioni amministrative accessorie che ne conse guono di diritto, mentre Sez. U, n. 20 del 27a ottobre 1999, Fraccari, Rv. 214638 ha precisato come, con la stessa sentenza, Il giudice ia =0 O CC tenuto a dichiarare, ai sensi dell'art. 537, comma 1, cod proc. pen. l'accertata falsità di atti o CE- CC (r) O_ D di documenti. cEi_ Dall'elaborazione compiuta dalle Sezioni Unite in ordine ai rapporti tra la base i— O d 8 negoziale del rito ed il potere decisionale del giudice, emerge che il perimetro decisionale è g definito dal contenuto dell'accordo ra ggiunto dalle parti, residuando in favore del giudice i -1-1E 1-U-1spazi cognitivi autonomi limitatamente a quei contenuti estranei, per loro natura o per UJZ O 0 espressa volontà della le gg e, alla struttura ne goziale del rito. .= r--3 LU N CO Il patte gg iamento, dun q ue, non è caratterizzato unicamente dalla retribuzione W • Z premiale in ragione della rinuncia dell'imputato a contestare l'accusa ed al contraddittorio o sulla prova, ma anche dalla prevedibilità in concreto della decisione. CC 09 C n [OSCURATO:PERSONA] iL 1Il divieto di ultra-petizione, assunto da Sez. U, n.10 del 11/05/1993, Zanlorenzi, Rv. 194064, a fondamento dell'esclusione del potere del g iudice di integ rare il patto inter-venuto tra le parti nell'esercizio di mere facoltà conferite gli dalla legge e, in particolare, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena o gg etto dell'accordo ad una delle prescrizioni previste dall'art. 165, comma primo, cod. pen., è stato condiviso da Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022; Boccardo, Rv. 283191, con la conse guenza che il decidente è tenuto autonomamente ad adottare con la sentenza di patte ggiamento soltanto quelle statuizioni la cui applicazione gli è imposta dalla le gge. Non può dubitarsi che esso ri guardi anzitutto quelle statuizioni di cui la legge impone l'adozione in q uanto sottratte al potere dispositivo delle parti, come nel caso, ad esempio, dell'applicazione con la sentenza di patte ggiamento delle sanzioni amministrative accessorie. Invero, in tal caso, nemmeno si pone il pericolo di un'alterazione dell'accordo, per il semplice motivo che le parti non possono disporre con effetto vincolante per il giudice dell'an o del quomodo di determinazioni che non rientrano nella base le gale del ne gozio processuale. Il passaggio rilevante ai fini della presente decisione è relativo all'ipotesi in cui la statuizione normativamente imposta incida su uno de g li aspetti negoziabili dalle parti. le Sezioni Unite Boccardo interven g ono chiarendo che il giudice può adottarla, anche prescindendo da una manifestazione di volontà di queste ultime, ma a condizione che il suo contenuto sia predeterminato dalla le gge. Soltanto in questo caso, infatti, può effettivamente ritenersi che il silenzio delle parti sul punto costituisca implicita adesione alla successiva determinazione giudiziale, in quanto, nella consapevolezza dell'imposizione normativa, le stesse sono state in g rado di prevederne l'inte grale contenuto. 3. L'art. 165, comma quinto, cod. pen., introdotto dall'art. 6 I. 19 lu glio 2019 n. 69 recante "modifica al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di g enere", poi modificato dalla I. 27 settembre 2021 n. 134 e dall'art. 15, comma 1, I. n. 168 del 2023, attualmente prevede che, nei casi di condanna per il delitto previsto dall'art. 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui a gli art. 572, 609 bis, 609 far, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, nonché agli art. 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli art. 576, comma 1, nn. 2, Se 5.1, e 577, comma 1, n. 1, e comma 2, la sospensione condizionale della pena sia comun que sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicolo gica e recupero di so ggetti condannati per i medesimi reati. L'art. 165, comma quinto, cod pen trova la sua ratio nella volontà di prevenire il rischio di recidiva e nella scelta di vincolare il giudice, in dero ga alla discrezionalità concessa gli dall'art. 165, comma primo, cod. pen. La indicazione normativa si colloca nel più vasto ambito di disposizioni che valorizzano la sottoposizione de gli autori di violenza di genere a programmi di prevenzione o corsi di recupero per ra ggiungere gli obiettivi che sono alla base della norma (art. 282 quater cod. proc. pan.; I. n. 119 del 2013, art. 5 bis; L. n. 354 del 1975, art. 13 bis). Tali obblighi hanno carattere certamente afflittivo, consistendo in un pro gramma di prescrizioni cui il condannato è tuttavia obbli gato per le gge se vuole conse guire l'effetto estintivo di cui all'art. 167 cod. pan. 2In altri termini, è ineludibile la subordinazione della sospensione condizionale della pena, accordata in relazione ai reati di cui all ' art. 165, comma quinto, cod. pen., alla previa partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati, trattandosi di previsione coerente con gli obblighi internazionali derivanti dalla ratifica della convenzione del consiglio d 'Europa adottata a lstanbul in data 11 maggio 2011, sulla prevenzione e la 03 cr) lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. 03 A tal riguardo, le Sezioni Unite hanno precisato che il comma 5 dell ' art. 165 cod. r-- cr) (r, pen. prevede, appunto, in caso di condanna per i reati di cui agli art. 572, 609 bis ., 609 ter, co co 609 guater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, nonché di cui agli art. 582 e Ts 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli art. 576, comma nn. 2,5 e 5.1, e 577, comma 1, n. 1, e comma 2, c.p., la necessaria subordinazione della sospensione condizionale della pena concessa in relazione a tali reati alla partecipazione ai suddetti uJ specifici percorsi di recupero (Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, P., Pv. 285851, in D motivazione). o oCe a_ 4. Rileva questo Collegio che, nell 'affermare il principio secondo il quale, in tema di Ce patteggiamento per i reati indicati nell 'art. 165, comma quinto, cod. pen., non sussiste il vizio di mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza nel caso in cui il giudice subordini d ' ufficio la sospensione condizionale della pena, alla cui concessione le parti hanno E uJ o condizionato l ' efficacia della pattuizione, alla partecipazione dell 'imputato agli specifici E percorsi di recupero di cui alla citata norma, trattandosi di condizione obbligatoria per legge, 2 o la cui applicazione è da ritenersi implicitamente accettata al momento della presentazione uJ della richiesta (Sez. 6, n. 30720 del 23/05/2024, A., Rv. 286832), è stato condivisibilmente CCspiegato che l 'applicazione della condizione, oltre a costituire l 'effetto di un automatismo .0j normativo, non richiede alcuna mediazione giudiziale, essendo unica l 'attività cui va 121 osubordinato il beneficio, attività le cui specifiche modalità esecutive possono anche non E ir E essere indicate dal giudice della cognizione e determinate dal giudice dell ' esecuzione, tanto i CO co da poter essere implicitamente accettata dall 'imputato all 'atto della presentazione della u 03 co richiesta di applicazione della pena subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena. 03 'd- m c,1aze Pertanto nei casi previsti dall 'art. 165, comma quinto, cod. pen., la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è necessariamente subordinata as alla partecipazione a specifici percorsi di recupero pressi enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i 1-1-1w reati previsti, non occorrendo il consenso dell 'imputato a detta partecipazione. a=0 0 CC 0 5. Nella specie, non occorreva alcuna adesione dell ' imputato alla attuazione della CC o_ D cEcondizione obbligatoria quale presupposto per valutare la concessione del beneficio. i_ CC "t Da quanto precede risulta che correttamente il giudice di merito ha proceduto alla i— O d 8 correzione di errore materiale, tenuto conto che è proponibile il rimedio processuale di cui g all 'art. 130 cod. proc. pen., nel caso in cui l 'intervento correttivo del giudice si presenti come E 1-U-1UJZ una mera operazione tecnico - esecutiva, meccanica, di carattere obbligatorio e 00 .= conseguenziale, ancorata a precisi presupposti e parametri oggettivi e con "contenuto r--3 LU t--4 CEI predetermin ato. z i+7 Il procedimento di correzione è ammissibile qualora non vi siano da compiere scelte o CC Cr) C n [OSCURATO:PERSONA] 3 iLdi tipo "discrezionale", precisandosi, appunto, che la procedura di correzione si applica in caso di omissione di una statuizione obbligatoria, di natura accessoria e a contenuto predeterminato che prescinde da qualsivoglia vaglio di merito della domanda. Tale soluzione ha trovato conferma in numerose pronunce che hanno sostenuto la possibilità di ricorso alla procedura di correzione, ribadendo che l ' omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non genera una 03 cr) nullità e non attiene a una componente essenziale dell 'atto (Sez. 5, n. 50006 del 12/10/2016, 03 Rv. 26862701; Sez. 4, n. 5805 del 03/02/2021, Rv. 280926; Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, r-- cr) (r, Rv. 283772). co co Ts 6. In conclusione, il ricorso proposto va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. uJ 7. Va disposto l 'oscuramento come da dispositivo, ai sensi dell ' art. 52 d.lgs. n. D o 196/2003. oCC a_ 07 P.Q.MFrancesco [OSCURATO:PERSONA] .0j 121 oE E CO co u 03 co 03 'd- m c,1aze as 1-1-1w a =0 0 [OSCURATO:PERSONA]- CC o_ D cEi_ CC "t i— O d 8 o g i -1-1E 1-U-1UJZ 00 .= r--3 LU t--4 CEI z i+7 o CC Cr) C n [OSCURATO:PERSONA] iL