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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 agosto 1989

Cassazione n. 01316/2023

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ORDINANZA !corso proposto da seppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16.08.1989 ,-5,:ver.-so la sentenza del 11 novembre 2021 emessa daiia Corte d'appello di Napoli; tt: e a Sente_nza impugnata; ,7.,.sar.- !nati i motivi del ricorso: udita !a relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto daftimputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, impedendo, dunque, in via originaria l'instaurazione di un v'alido rapporto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de pianc e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro emila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. '..•,ic!-Lara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ,omma di euro tremila .n favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 novembre 2022 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]..-id te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA !corso proposto da seppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16.08.1989 ,-5,:ver.-so la sentenza del 11 novembre 2021 emessa daiia Corte d'appello di Napoli; tt: e a Sente_nza impugnata; ,7.,.sar.- !nati i motivi del ricorso: udita !a relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto daftimputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, impedendo, dunque, in via originaria l'instaurazione di un v'alido rapporto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de pianc e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro emila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. '..•,ic!-Lara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ,omma di euro tremila .n favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]..-id te
Sentenza Cassazione n. 01316/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris