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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 07223/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 10-15 maggio 2023 ha dichiarato inammissibile l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto penale emesso il 3 marzo 2022 nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art. 189 del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. La ragione del provvedimento sta nella rilevata mancanza di un mandato specifico ad impugnare, mandato che, ad avviso del Giudice di merito, sarebbe necessario in applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui denuncia violazione di legge.

3.1. Con il primo motivo censura la violazione degli artt. 461 e 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., essendosi ritenuta applicabile - ma, si stima, erroneamente ed illegittimamente - alla opposizione a decreto penale di condanna la nuova causa di inammissibilità di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1- quater, cod. proc. pen.

Si sottolinea che il novellato art. 461 cod. proc. pen. richiama solo l'art. 582 cod. proc. pen. e non già l'art. 581 cod. proc. pen. e che la situazione che è presupposto per l'emissione di un decreto penale, in cui non vi è alcun previo contraddittorio con l'indagato, appare logicamente incompatibile con la previsione di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. 3.2.

Con il secondo motivo lamenta la violazione della disposizione transitoria di cui all'art. 89, comma 3, del d.

Igs. n. 150 del 2022, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui all'art. 581, comma 1-ter e comma 1-quater cod. proc. pen. si applichino alle «sole impugnazioni proposte verso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto», mentre nel caso di specie non è stata emessa sentenza ma un altro tipo di provvedimento (decreto) ed in data anteriore all'entrata in vigore della riforma.

Si chiede, dunque, l'annullamento del provvedimento impugnato.

4. Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta del 5 ottobre 2023 ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.

2. Come evidenziato dal Procuratore generale, non si può condividere quanto ritenuto dal G.i.p.

L'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. fa riferimento testuale alla sentenza emessa nei confronti dell'imputato assente e tali presupposti applicativi non sono riferibili alle peculiarità del procedimento monitorio, che, come noto, è emesso inaudita altera parte e con decreto.

Ancora: l'art. 89, comma 3, del d.

Igs. n. 150 del 2022 prevede che le nuove disposizioni processuali (tra cui l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.) si applicano alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del citato d.

Igs., cioè dopo il 30 dicembre 2022, mentre qui si è in presenza di un provvedimento pronunziato il 3 marzo 2022.

Infine, l'art. 461 cod. proc. pen. richiama, quanto a forme e a modalità dell'opposizione, soltanto l'art. 582 e non anche l'art. 581 cod. proc. pen. 3.

Consegue, di necessità, la statuizione in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per l'ult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 10-15 maggio 2023 ha dichiarato inammissibile l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto penale emesso il 3 marzo 2022 nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art. 189 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. La ragione del provvedimento sta nella rilevata mancanza di un mandato specifico ad impugnare, mandato che, ad avviso del Giudice di merito, sarebbe necessario in applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150. 3. Ricorre per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui denuncia violazione di legge. 3.1. Con il primo motivo censura la violazione degli artt. 461 e 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., essendosi ritenuta applicabile - ma, si stima, erroneamente ed illegittimamente - alla opposizione a decreto penale di condanna la nuova causa di inammissibilità di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1- quater, cod. proc. pen. Si sottolinea che il novellato art. 461 cod. proc. pen. richiama solo l'art. 582 cod. proc. pen. e non già l'art. 581 cod. proc. pen. e che la situazione che è presupposto per l'emissione di un decreto penale, in cui non vi è alcun previo contraddittorio con l'indagato, appare logicamente incompatibile con la previsione di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. 3.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione della disposizione transitoria di cui all'art. 89, comma 3, del d. Igs. n. 150 del 2022, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui all'art. 581, comma 1-ter e comma 1-quater cod. proc. pen. si applichino alle «sole impugnazioni proposte verso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto», mentre nel caso di specie non è stata emessa sentenza ma un altro tipo di provvedimento (decreto) ed in data anteriore all'entrata in vigore della riforma. Si chiede, dunque, l'annullamento del provvedimento impugnato. 4. Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta del 5 ottobre 2023 ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2. Come evidenziato dal Procuratore generale, non si può condividere quanto ritenuto dal G.i.p. L'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. fa riferimento testuale alla sentenza emessa nei confronti dell'imputato assente e tali presupposti applicativi non sono riferibili alle peculiarità del procedimento monitorio, che, come noto, è emesso inaudita altera parte e con decreto. Ancora: l'art. 89, comma 3, del d. Igs. n. 150 del 2022 prevede che le nuove disposizioni processuali (tra cui l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.) si applicano alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del citato d. Igs., cioè dopo il 30 dicembre 2022, mentre qui si è in presenza di un provvedimento pronunziato il 3 marzo 2022. Infine, l'art. 461 cod. proc. pen. richiama, quanto a forme e a modalità dell'opposizione, soltanto l'art. 582 e non anche l'art. 581 cod. proc. pen. 3. Consegue, di necessità, la statuizione in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per l'ult
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