CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00104/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata ad [OSCURATO:PERSONA]Antonio il 31705/1980 avverso la sentenza del 12/10/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che, cominciando dal ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al principio della colpevolezza «al di là di ogni ragionevole dubbio», non è consentito in quanto, a fronte di una motivazione della Cori:e d'appello esente da contraddizioni e illogicità manifeste (si vedano, in particolare, le pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata), il motivo di ricorso consiste nell'evidenziazione di ragioni in fatto e nella sollecitazione di una diversa valutazione della valenza probatoria degli elementi di prova e degli stessi fatti, in termini asseritamente più persuasivi, il che non è ammissibile in questa sede di legittimità; considerato che il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che, posto che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione, nel caso di specie la Corte d'appello ha negato la concessione del beneficio ritenendo decisivo e prevalente, a tale fine, tra l'altro, l'elemento della gravità del fatto e della condotta (di "palo") dell'imputata, così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quelli dedotti dall'imputata; ritenuto che, passando al secondo ricorso, si deve preliminarmente rilevare che esso è stato proposto personalmente dall'imputata, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso - come è avvenuto nel caso di specie -, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.m. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in da