CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19655/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL])– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (01886050630), in persona del suo legalerappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Caporaso ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –Comune di Casalnuovo di Napoli (05600440639), in persona del suoSindaco p.t.;- intimato -Numero registro generale 31261/2021Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 19655/2026Data pubblicazione 13/06/2026avverso la sentenza n. 3906/21, depositata il 6 maggio 2021, dellaCommissione tributaria regionale della Campania;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25febbraio 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. – Con sentenza n. 3906/21, depositata il 6 maggio 2021, laCommissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appellodella [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., così pronunciando in integrale riformadella decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di unavviso di accertamento emesso dal concessionario del servizio inrelazione alla TARI dovuta dalla contribuente al Comune di [OSCURATO:PERSONA], per l’anno 2016.1.1 – A fondamento del decisum il giudice del gravame haconsiderato che difettava la prova del presupposto impositivo, cosìcome già rilevato «con sentenza n. 188/01/2020 [di] questa stessaCommissione tributaria»; ed ha soggiunto che, nella fattispecie,risultava «ancora più evidente l'approssimazione con cui l'enteimpositore ha inteso tassare la società attuale appellante, dapprimaemettendo a breve distanza di tempo vari avvisi di accertamento alcuniriferiti alla medesima annualità, successivamente tentando disostenere che l'avviso oggetto del presente giudizio riguarderebbe solouna parte della superficie tassata e, in particolare, la superficie di mq1099 corrispondente alla parte dichiarata dalla società, mentre il restodella superficie complessiva di mq. 7231,84 sarebbe stata tassata·condistinto avviso di accertamento oggetto di altro giudizio attualmentependente presso la Corte di Cassazione.».2. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenzasulla base di due motivi, ed ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso.Numero registro generale 31261/2021Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 19655/2026Data pubblicazione 13/06/20262.1 – Con ordinanza interlocutoria n. 15458/2023, del 31 maggio2023, la Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio neiconfronti del Comune di Casalnuovo di Napoli che, ritualmente evocatoin giudizio dalla ricorrente nel termine assegnato, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il ricorso è articolato sui seguenti motivi.1.1 – Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità dellagravata sentenza, per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art. 36, c. 2, n. 4, assumendo la ricorrente che l’accoglimentodell’appello poggiava su di una motivazione apparente e, ad ogni modo,contraddittoria ed incongrua nella parte in cui il giudice del gravameaveva dato atto di una superfice tassata corrispondente a quelladichiarata dalla stessa contribuente.Soggiunge la ricorrente che, nella fattispecie, il giudice del gravameaveva acriticamente recepito una precedente pronuncia della stessaCommissione tributaria regionale, - peraltro oggetto di ricorso percassazione, - senza dar conto del relativo contenuto decisorio, così cheera rimasto del tutto inespresso il rinvio per relationem a dettapronuncia, e con riferimento tanto alle ragioni che deponevano per larilevata insussistenza del presupposto impositivo quanto alla loroapplicabilità nel (diverso) giudizio oggetto di definizione.1.2 - Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione di leggecon riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, ed all’art.112 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che, - in relazione almotivo di appello articolato da controparte in relazione alla tariffa inconcreto applicata (in ragione di € 20,20 al mq.) piuttosto cheall’estensione dell’area tassata (e dichiarata) ovvero alla sua stessaimponibilità, - il giudice del gravame non avrebbe potuto risolvere ilNumero registro generale 31261/2021Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 19655/2026Data pubblicazione 13/06/2026decisum nel mero annullamento dell’atto in quanto avrebbe dovutopiuttosto procedere ad una motivata valutazione sostitutiva nel meritodella pretesa impositiva (e, dunque, in ordine al criterio di tariffa daapplicare nella fattispecie).1.3 - Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravatasentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., sull’assunto che ildispositivo della pronuncia risultava generico ed indeterminato quantoall’effettivo contenuto del «comando giudiziale» siccome risoltosi nelmero accoglimento dell’appello.2. – Va, in via pregiudiziale, disattesa l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso che la controricorrente svolge con riferimento al dedottodifetto di autosufficienza del ricorso.2.1 – Nella fattispecie, i tre motivi di ricorso non difettano affattodi specificità e risultano oltretutto articolati sulla base di censure diviolazione di legge che, anche in ragione del contenuto decisorio dellagravata sentenza, non impingono di certo in valutazioni di merito.3. – Tanto premesso, il primo motivo di ricorso, - dal cui esameconsegue l’assorbimento dei residui motivi, - è fondato e va senz’altroaccolto.3.1 – In termini generali le Sezioni Unite della Corte hanno statuitoche la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv., con modificazioni,in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimocostituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto,è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con leNumero registro generale 31261/2021Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 19655/2026Data pubblicazione 13/06/2026risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili enella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile,esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez.U., 7 aprile 2014, n. 8053).Si è quindi ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente lamotivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimentogiudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione,perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, ditalchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sullalogicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016,n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U.,24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232;Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599).3.2 - Con riferimento, poi, alla tecnica di motivazione costituita dalrinvio per relationem ad una pronuncia dello stesso (o di altro) giudicedel merito, va rilevato che la Corte ne ha sempre ritenuto la legittimità(purchè il rinvio certo e determinato; v., ex plurimis, Cass., 11 febbraio2011, n. 3367; Cass., 16 gennaio 2009, n. 979; Cass., 25 settembre2002, n. 13937), con la (più recente) precisazione che, ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. (come novellato dalla l. 18giugno 2009, n. 69, art. 52, c. 5), la possibilità del «riferimento aprecedenti conformi», esplicitamente consentita, non deve intendersilimitata ai precedenti di legittimità ma si estende anche a quelli diNumero registro generale 31261/2021Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 19655/2026Data pubblicazione 13/06/2026merito (Cass., 31 gennaio 2019, n. 2861; Cass., 6 settembre 2016, n.17640).Si è, però, al riguardo condivisibilmente precisato che il rinvio apronunce rese in altro processo in tanto è legittimo, - ai fini dellacompiutezza motivazionale predicata, quale minimo costituzionale,dall'art. 111, sesto comma, Cost., - in quanto esponga un autonomoesame delle questioni controverse sottoposte all’esame del giudice enon si risolva in una acritica adesione al provvedimento richiamato(Cass., 6 luglio 2022, n. 21443; Cass., 16 giugno 2021, n. 16999).E, più specificamente, si è rimarcato che, nonostante il rinvio adaltra decisione, la pronuncia deve rimanere «autosufficiente»,riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonomavalutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo daconsentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, così chedeve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenzadel provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senzacompiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altrogiudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattutidalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioniposte a fondamento del dispositivo (Cass., 10 gennaio 2022, n. 459).3.3 – Nella fattispecie, il rinvio per relationem è connotato da unacompleta anomia di contenuti a riguardo delle ragioni che sono stateposte a fondamento della decisione richiamata, decisione il cuicontenuto non risulta riportato in relazione né agli accertamenti in fattoivi svolti né alle conseguenti qualificazioni giuridiche; per di più, lagenericità di un siffatto indistinto rinvio rende indeterminata la ratiodecidendi posta a fondamento della pronuncia (ora) impugnata, avutoriguardo (questa volta) alle questioni controverse nel giudizio (così)definito, e risultando (anche qui) del tutto inespressi i profili fattuali, eNumero registro generale 31261/2021Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 19655/2026Data pubblicazione 13/06/2026le conseguenti qualificazioni giuridiche, che tra le parti risultavanocontroversi.4. – Deve, quindi, rilevarsi l’inammissibilità della riproposizione, colcontroricorso, dei motivi di impugnazione che, in ragione del rilevatoassorbimento, non hanno formato oggetto di esame da parte dellaimpugnata sentenza.La Corte, difatti, ha ripetutamente statuito che nel giudizio dilegittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sonoesaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudiceinferiore non sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtùdell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale; con la conseguenzache, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata perl'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esamedelle ulteriori questioni oggetto di censura deve essere rimesso algiudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avversola successiva sentenza che abbia affrontato le questioniprecedentemente ritenute superate (Cass., 30 settembre 2022, n.28530; Cass., 16 giugno 2022, n. 19442; Cass., 5 novembre 2014, n.23558; Cass. Sez. U., 17 giugno 2013, n. 15122; Cass., 1 marzo 2007,n. 4804).5. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione almotivo accolto con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spesedel giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania che, in diversa composizione, procederà almotivato riesame della controversia e di tutte le questioni rimasteassorbite. P.Q.MLa Corte- accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi;Numero registro generale 31261/2021Numero sezionale 1737/2026Numero di raccolta generale 19655/2026Data pubblicazione 13/06/2026- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]