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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 36440/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 22 - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 2257 / 202 0 della Corte d ’ appello di Roma depositata il 23 novembre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermato la sentenza di primo grado, di rigetto della domanda intesa all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del coniuge, [OSCURATO:PERSONA], per assenza di idonea deduzione dei caratteri della subordinazione;

2. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolando tre motivi di censura ;

3. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva;

4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

5. in data 21 novembre 2022, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, per intervenuta transazione fra le parti.

Considerato che:

1. in via preliminare, va dato atto che l a rinuncia è tardiva ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., in quanto intervenutaaddirittura in epoca successiva alla data dell’adunanza camerale;

2. il ricorso è comunque inammissibile, in quanto proposto oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie per essere il processo di primo gra do iniziato in epoca successiva al 4 luglio 2009 (segnatamente: nel 2017), atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 23/11/2020ed il ricorso è stato notificato il 28/09/2021;

3. nulla per le spese, in difetto di attività difensiva dell’intimato;

4. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 22 - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 2257 / 202 0 della Corte d ’ appello di Roma depositata il 23 novembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermato la sentenza di primo grado, di rigetto della domanda intesa all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del coniuge, [OSCURATO:PERSONA], per assenza di idonea deduzione dei caratteri della subordinazione; 2. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolando tre motivi di censura ; 3. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 5. in data 21 novembre 2022, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, per intervenuta transazione fra le parti. Considerato che: 1. in via preliminare, va dato atto che l a rinuncia è tardiva ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., in quanto intervenutaaddirittura in epoca successiva alla data dell’adunanza camerale; 2. il ricorso è comunque inammissibile, in quanto proposto oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie per essere il processo di primo gra do iniziato in epoca successiva al 4 luglio 2009 (segnatamente: nel 2017), atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 23/11/2020ed il ricorso è stato notificato il 28/09/2021; 3. nulla per le spese, in difetto di attività difensiva dell’intimato; 4. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di c
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