CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 gennaio 2021
Cassazione n. 46220/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con ordinanza in data 15 gennaio 2021, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], di revisione della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Genova il 12 feb- braio 2018, divenuta irrevocabile, quanto all'affermazione di responsabilità, il 18 marzo 2019, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1.1. La Corte di appello di Genova aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado in relazione al reato contestato al capo 1 dell'imputazione, ritenuto il fatto ascritto all'imputato diverso da come contestato; aveva, poi, confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestato a [OSCURATO:PERSONA] nel capo 2 dell'imputazione (artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 2, 219, commi 1 e 2, n. 1, 223, comma 1, R.d. 16 marzo 1942, n. 267), perché, in concorso con altri imputati separatamente giudicati, nelle qualità specifiche di cui al capo 1 (per [OSCURATO:PERSONA] Presidente del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. dal 23 maggio 2008 alla data del fallimento, e amministratore di fatto della stessa società, già denominata [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nonché dal maggio 2007, amministratore di fatto di Commital s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] s.a.s, Metamorphosi s.r.I., Perturismo s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), con lo scopo di procurare a sé ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, teneva le scritture contabili di tali società, dichiarate fallite dal Tribunale di Savona, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari, registrando fatture fittizie, volte a far apparire un giro d'affari superiore a quello effettivo e a giustificare reciproche en- trate e uscite di denaro, esponendo voci attive in realtà insussistenti, ed inoltre sottraeva o distruggeva parte dei libri e delle scritture contabili obbligatorie. Secondo la Corte d'appello di Genova, [OSCURATO:PERSONA] aveva contribuito alla espan- sione del gruppo, indicando le società e le agenzie da acquisire e ricorrendo al credito bancario mediante la predisposizione di situazioni contabili riportanti dati non conformi al vero; pur essendogli note le condizioni disastrose delle società e pur risultando dal verbale da lui firmato che la mancanza di documentazione e il comportamento della società imponevano di avvertire gli organi competenti, egli non aveva presentato un tempestivo e formale esposto alla Procura della Repub- blica, ma era ricorso allo strumento della denuncia di impedimento nell'applica- zione delle direttive di cui all'art. 2403 cod. civ., presentata al Presidente del Tri- bunale di Milano nel febbraio 2009. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino propone ricorso per cassazione, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta l'inosservanza di norme processuali previste a pena di inammissibilità, in relazione agli artt. 630 e 631 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod proc. pen. . La difesa censura la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione in quanto la Corte territoriale, contravvenendo ai principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ha erroneamente formulato la valutazione di natura prognostica in ordine all'idoneità delle nuove prove, poste a fondamento dell'istanza di revisione, a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti di Car- rara. Invero, la documentazione prodotta con la richiesta di revisione attestava che [OSCURATO:PERSONA], a seguito della trasmissione alla Procura della Repubblica da parte del Tribunale civile della denunzia da lui presentata, aveva fornito alla Procura ele- menti utili a far emergere una operazione illecita di sconto di false fatture in danno della Banca popolare di Intra, ad ottenere il sequestro presso il ragioniere Intiso della contabilità di [OSCURATO:SOCIETA] e, infine, ad accertare l'illiceità di un'operazione di ac- quisto da parte della moglie di [OSCURATO:PERSONA] di una società operante nel settore turistico. Inoltre, secondo la difesa, l'audizione come testimone del Maresciallo della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] - collaboratore del pubblico ministero Nocerino, mai ascoltato nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] - avrebbe consentito un approfon- dimento in ordine allo spessore della collaborazione prestata dal ricorrente all'in- dagine nonché alla genesi della scelta collaborativa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulle cui chiamate in correità si era fondata la condanna di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta la palese illogicità e con- traddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso il carattere di "novità" della documentazione prodotta e della richiesta di escussione testimoniale avanzata con l'istanza di revisione. Il ricorrente rileva che nessuno dei documenti prodotti faceva parte del com- pendio probatorio dei due gradi del giudizio di merito e che il [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato ascoltato in qualità di testimone, nonostante avesse coordinato tutte le indagini svolte dalla Procura di Milano e, in particolare, avesse sequestrato presso uno studio commercialistico e presso la sede di [OSCURATO:SOCIETA]. i documenti che dimostravano gli illeciti fiscali e societari commessi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, la Procura della Repubblica di Savona aveva fondato la richiesta di rinvio a giudizio sulla chiamata in correità dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con una impostazione accusatoria smentita dalla Corte di appello di Genova, secondo cui [OSCURATO:PERSONA], fin dalla costituzione del [OSCURATO:PERSONA] ne aveva condiviso gli scopi truf- faldini e di finalizzazione del gruppo stesso al fallimento. Il difensore, per tutte le ragioni sopra indicate, conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. L'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Caratteristica peculiare del giudizio di revisione è quella della distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente - che ha ad oggetto la preliminare deli- bazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l'astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibat- timento (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810). La valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta, quando abbia ad oggetto "prove nuove", implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffi- dabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu °cui/ (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496). La Corte di appello non può, tuttavia, procedere ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva, della rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali prodotte a sostegno della richiesta di revisione. In altri termini, il giudice di merito, nel corso della fase rescindente, ha il compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi ele- menti dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valu- tazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di col- pevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revi- sione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563). Da tali premesse deriva il perimetro del giudizio di inammissibilità della richie- sta di revisione per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., che potrà essere pronunciata solo quando le ragioni poste a suo fondamento ri- sultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio; al contrario, risulta del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragione- vole dubbio (Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255477). Quanto esposto trova la sua ragion d'essere nella scelta del legislatore di con- cepire due distinti momenti procedimentali: un primo, volto a scongiurare la pro- posizione di istanze pretestuose e palesemente infondate, così da evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale, e un secondo, deputato a garantire al ricor- rente l'acquisizione nel contraddittorio delle parti delle prove in astratto in grado di sovvertire l'esito del giudizio già concluso. 2. Fondamentale, al fine di procedere al giudizio di ammissibilità dell'istanza, risulta quindi la comparazione tra le prove poste a fondamento della decisione affermativa della responsabilità del condannato e le prove dedotte a sostegno dell'istanza di revisione. In proposito, giova rilevare che in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sen- tenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068; Sez. 4, n. 25862 del 15/03/2019, Giulivi, Rv. 276372; Sez. 5, n. 26478 del 04/05/2015, Massaro, Rv. 264003). 3. La Corte di appello di Torino non ha correttamente applicato questi principi. In particolare, la motivazione dell'ordinanza impugnata, pur recependo una nozione ampia di "prove nuove", ha finito per escludere il carattere della novità in senso tecnico per talune delle prove indicate, ritenendo che le stesse fossero già state prese in considerazione nel giudizio di merito. Ma il provvedimento trascura la novità della documentazione prodotta — rap- presentata dalle email attestanti il contatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto con la Pro- cura della Repubblica in un momento contestuale o immediatamente successivo a quello con la Sezione fallimentare civile del Tribunale — che nel giudizio di merito non era disponibile: la sentenza della Corte di appello di Genova, non a caso, aveva rilevato "l'aspetto estremamente indicativo per cui l'interessato è ricorso al Tribunale fallimentare civile a fine febbraio 2009 e il colloquio con il Pubblico mi- nistero sia intervenuto un mese dopo cioè nel marzo 2009 non aveva avuto spie- gazione adeguata"; anche la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] costituiva tec- nicamente "prova nuova", non essendo stato lo stesso escusso nel giudizio. Pertanto, secondo quanto è dato desumere dagli atti, le prove indicate a fon- damento dell'istanza di revisione risultavano certamente essere prove "tecnica- mente nuove", di cui occorreva valutare la rilevanza. Il secondo motivo di ricorso, quindi, è fondato.4. Quanto, poi, alla valutazione della rilevanza degli elementi di prova dedotti ovvero dell'astratta idoneità degli stessi a sovvertire il contenuto del giudizio di responsabilità, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui si trattava di prove "tenute in debito conto nel giudizio di merito per escluderne il rilievo sca- gionante che le attribuiva la difesa" risulta puramente assertiva poiché non com- provata tramite il riferimento alle argomentazioni delle decisioni di primo e di secondo grado che risultassero in tal senso decisive. La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza all'esame risulta essere, quindi, sostanzialmente immotivata poiché non raffronta le prove poste a base della decisione affermativa della responsabilità del condannato con quelle dedotte a sostegno dell'istanza di revisione e asserite come nuove al fine di va- gliare l'astratta attitudine dimostrativa del complessivo compendio probatorio a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato. Emerge, in definitiva, la fondatezza del primo motivo di ricorso. 5. L'ordinanza impugnata, in definitiva, deve essere annullata per la violazione della regola di giudizio dettata per la fase rescindente. All'annullamento consegue, in forza dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen., lo svolgimento del giudizio di revisione da parte della Corte di appello di Milano, individuata secondo i criteri dell'art. 11 cod. proc. pen. P.Q.M. An