CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18239/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a Battipaglia il 26/08/1965 avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 14 ottobre 2024 del Tribunale di Roma che aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., non punibile [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. per avere autocertificato, ai sensi dell'art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000, di non avere riportato condanne penali, mentre aveva riportato condanne con due sentenze definitive, una di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 416-ter, 319 e 367 cod. pen. eart. 20 della legge n. 47 del 1985 e un'altra per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge, sostenendo che poiché dal certificato del casellario giudiziale non risultavano precedenti penali a suo carico, egli neppure era tenuto a dichiarare le condanne nell'autocertificazione. La Corte di appello ha invece sostenuto che anche laddove il reato per il quale era stata pronunciata condanna si fosse estinto ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., sussisteva l'obbligo del condannato di indicare tale pronuncia nell'autocertificazione poiché l'estinzione del reato non faceva venire meno il fatto storico dell'avere egli riportato una condanna penale. In realtà, sostiene il ricorrente, l'autocertificazione serve a sostituire il certificato ufficiale, cosicché laddove da questo non risultino le condanne, nessun rimprovero potrà essere mosso al dichiarante. Poiché le sentenze di applicazione di pena non risultano dal certificato del casellario giudiziale spedito su richiesta del privato, nessun obbligo sussisteva in capo all'imputato. Analoghe considerazioni dovevano valere per la condanna a pena estinta a seguito di indulto. Per essa la Corte di appello ha ritenuto che la mancata annotazione nel certificato del casellario giudiziale sia dipesa da un ritardo amministrativo, ma in realtà ciò che assumeva rilievo era la circostanza che la condanna non risultava dal certificato e quindi l'autocertificazione aveva lo stesso contenuto dell'atto che essa andava a sostituire, cosicché non poteva ritenersi sussistente alcuna falsità. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 42 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello desunto il dolo dalla mera consapevolezza dell'imputato di avere riportato le condanne penali, essendo invece necessario dimostrare la sua consapevolezza di dichiarare il falso. Tale consapevolezza andava esclusa, poiché egli era in possesso di un certificato del casellario giudiziale a richiesta di privato che non attestava le condanne riportate nel capo di imputazione. Era quindi ben possibile che egli avesse fatto affidamento sul contenuto del certificato ed avesse ritenuto di non dover attestare nell'autocertificazione dette condanne. Inoltre, la dichiarazione cui si riferiva l'imputazione era contenuta in un modulo prestampato di non immediata comprensione e che richiedeva valutazioni giuridiche non semplici. 22.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che la sottoscrizione dell'autocertificazione fosse certamente riconducibile all'imputato. Sostiene che la Corte di merito ha ritenuto inattendibile la relazione del consulente tecnico di parte solo perché l'imputato e il suo difensore non avevano mai disconosciuto la sottoscrizione nella corrispondenza con l'autorità amministrativa, senza tuttavia individuare vizi metodologici nell'operato del consulente tecnico o opporre alla sua relazione i risultati di una perizia disposta di ufficio. La questione della genuinità della firma era emersa solo a seguito di successivi approfondimenti tecnici, richiesti in vista del processo, anche considerata la difficoltà di distinguere la firma falsificata dall'originale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso non appare inammissibile o manifestamente infondato. 2. Deve, allora, rilevarsi che il reato è ormai estinto per essere maturato in data 25 aprile 2025 il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei. In particolare, non è possibile applicare la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, secondo e terzo comma, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, per i reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. La sospensione, ai sensi del secondo comma dell'art. 159 cod. pen. applicabile ratione temporis, opera dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza del grado successivo per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi, ma, ai sensi del terzo comma, tale periodo si computa ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere qualora la sentenza del grado successivo abbia prosciolto l'imputato, come avvenuto nel caso di specie, avendo la sentenza di appello prosciolto l'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. La sentenza che dichiara la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è comunque una sentenza di proscioglimento, ancorché presenti marcate peculiarità (vedi in [OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 21981 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Vadalà, Rv. 284685 - 01). 33. Ne consegue che, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato (Sez. 6, n. 3927 del 19/01/2026, Rizzo, Rv. 289203 - 01; Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv, 282214 - 01). P.Q.M