CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20211/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza n. 1575/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 23 giugno 2020;Numero registro generale 20320/2021Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 20211/2026Data pubblicazione 16/06/2026udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 10febbraio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del primoe del quarto motivo di ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte controricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di comproprietaria e coltivatricediretta del fondo sito in Comune di Asolo e censito al foglio 14, mappale497, esercitò innanzi il Tribunale di Treviso – sezione distaccata diCastelfranco Veneto azione di riscatto (ai sensi degli artt. 7 della legge17 agosto 1971, n. 817 e 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590) delfondo agricolo, confinante con quello di proprietà attorea, allibrato alfoglio 14, mappale 217, oggetto di compravendita (per atto pubblicodel 20 ottobre 2024) da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDavide Sbrissa (alienanti) a [OSCURATO:PERSONA] (acquirente).Nel giudizio così iniziato, spiegarono uno actu intervento volontarioex art. 105 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assistitidal medesimo difensore, assumendo anch’essi di essere proprietari ecoltivatori diretti di fondi confinanti (rispettivamente: la prima dei fondicensiti ai mappali 782, 160 e 146; il secondo dei fondi censiti ai mappali213 e218) con quello oggetto di compravendita.Sulla premessa della violazione dell’obbligo di comunicazione neiloro riguardi della proposta di vendita, gli interventori domandarono:(i) in via di principalità, dichiarare i loro diritti, «congiuntamente osingolarmente», da preferire a quello attoreo e, per l’effetto, disporreil trasferimento in loro favore - «o di uno solo di essi ove preferito dalTribunale» - dell’immobile compravenduto; (ii) in via subordinata, perl’ipotesi in cui «il Tribunale adito non ritenesse di preferire i diritti deglir.g. n. 20320/2021Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20320/2021Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 20211/2026Data pubblicazione 16/06/2026interventori dichiarare inefficace la vendita nei confronti di GiulianoTeresina Brolese, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] «in concorrenza traloro e per la parte corrispondente al confine di ciascuno».Alle domande degli interventori oppose resistenza l’attrice.2. All’esito del giudizio di prime cure – svolto nella contumacia diGiuliano Ferlacco ed istruito anche mediante consulenza tecnica diufficio – il Tribunale di Treviso accolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] lo dichiarò «parte acquirente del fondo […] condizionatamente alpagamento al venditore del prezzo di euro 13.000», rigettando inveceogni altra domanda.3. La decisione in epigrafe indicata ha accolto l’appello interpostoda [OSCURATO:PERSONA] e disposto in favore della stessa il trasferimento delcespite, subordinatamente al pagamento del prezzo.Per quanto qui ancora d’interesse, la Corte lagunare ha ritenuto lainvalidità dell’atto di intervento congiuntamente svolto da TeresinaBrolese e [OSCURATO:PERSONA], dacché parti tra loro in conflitto di interessirappresentate dal medesimo difensore.4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di coerededi [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].Nel giudizio di legittimità sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] gli eredi di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso per cassazione è stato altresì notificato alle altre coeredidi [OSCURATO:PERSONA], ovvero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le qualinon hanno svolto difese innanzi questa Corte.5. All’esito della adunanza camerale tenuta il 17 aprile 2025, invista delle quali ambedue le parti hanno depositato memoria, questaCorte, con ordinanza n. 25080/2025 del 12 settembre 2025, hadisposto la trattazione in pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilatticodelle questioni sollevate.r.g. n. 20320/2021Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20320/2021Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 20211/2026Data pubblicazione 16/06/2026La causa è stata infine discussa alla pubblica udienza in epigrafe,in relazione alla quale il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte e le partidepositato ulteriori memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo, per violazione dell’art. 7, comma secondo, dellalegge n. 817 del 1971 e dell’art. 8, comma nono, della legge n. 590 del1965, censura – ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc.civ. - la ritenuta invalidità dell’intervento unitariamente dispiegato inlite da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Analiticamente ripercorsa l’elaborazione giurisprudenziale relativaal retratto agrario in ipotesi di pluralità di fondi confinanti con quellooggetto di vendita, direttamente coltivati da (plurimi) proprietari, partericorrente assume l’ammissibilità dell’esercizio congiunto dei diritti diprelazione e riscatto ad opera di più proprietari di fondi diversi aventiegualmente titolo: con la conseguenza che la domanda di attribuzionecongiunta «avanzata solo in prime cure» dagli interventori nondeterminava il sorgere di una situazione di conflittualità tra gli stessi.Nemmeno la domanda «chiaramente subordinata» di «attribuzioneesclusiva del fondo rustico ad uno solo dei due retraenti Brolese eCadorin» ingenerava un conflitto di interessi tra i due: «mai i dueintervenuti hanno chiesto infatti il retratto esclusivo in favore dientrambi, essendosi limitati a domandare che “uno solo di essi ovepreferito dal Tribunale” fosse sostituito nella posizione del retrattatoGiuliano Feltracco», di talché l’unica situazione di conflitto «era solocon l’attore in primo grado, la signora [OSCURATO:PERSONA]».1.1. Il motivo non merita accoglimento.Giova, al riguardo, premettere che con l’atto di intervento in liteVittorio Cadorin e [OSCURATO:PERSONA], nell’esercitare l’azione di riscattonella titolarità di ciascuno di essi singolarmente considerati, proposero,in via principale, una domanda (le cui conclusioni sono state trascrittesopra, in parte narrativa) chiaramente formulata in maniera alternativar.g. n. 20320/2021Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20320/2021Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 20211/2026Data pubblicazione 16/06/2026(non subordinata, come sostiene il ricorrente) di attribuzionecongiuntiva (ad entrambi) o disgiuntiva (al soggetto individuato dalTribunale come preferito) dell’immobile oggetto della compravendita.A fronte di una domanda così articolata, la Corte lagunare:(i) ha ritenuto che l’esercizio disgiunto della prelazione, avvenutouno actu ed a mezzo dello stesso difensore, ponesse i due intervenientiin situazione di conflitto di interessi: «essendo ciascuno proprietario didistinti fondi confinanti, sicché l’accoglimento della domanda dell’unocomportava il rigetto di quella dell’altro»;(ii) ha osservato che la domanda alternativa di esercizio congiuntodella prelazione «non fa escludere tuttavia il conflitto di interessi, chepermane comunque per l’esercizio disgiunto della prelazione»,rilevando «comunque» che detta domanda congiunta era «errata oinammissibile», per essere contrario alla «ratio sottostante al sistemadella prelazione agraria» che più proprietari coltivatori diretti di fondiconfinanti «possano far valere tale diritto congiuntamente, unendo lecaratteristiche di più fondi ed in tal modo esautorando il proprietario diun terreno che nella comparazione avrebbe prevalso»;(iii) ravvisata confliggenza tra le domande degli intervenienti, haconcluso per la sussistenza di un conflitto di interessi nell’assunzionecongiunta da parte dell’unico difensore del ministero difensivo, «conconseguente travolgimento della domanda di esercizio della prelazioneproposta da» [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.2. La statuizione così resa è conforme a diritto, pur necessitandodi alcune opportune puntualizzazioni in punto di diritto.È infatti doveroso chiarire, in ossequio alla funzione nomofilatticadi questa Corte, che in presenza di una pluralità di coltivatori direttiproprietari di terreni diversi, tutti confinanti con il fondo rustico postoin vendita, a mente dell’art. 7, comma secondo, della legge n. 817 del1971 va riconosciuto a ciascuno dei proprietari confinanti un diritto dir.g. n. 20320/2021Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20320/2021Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 20211/2026Data pubblicazione 16/06/2026prelazione (nonché un succedaneo diritto al riscatto), separato edautonomo da quello attribuito agli altri.Siffatto diritto può essere giudizialmente azionato in manierasingola ed individuale (finalizzata cioè al trasferimento della proprietàdell’intero fondo a favore soltanto di un retraente) oppure in manieracongiunta (volta all’intestazione del fondo in favore di plurimi retraentiche sottopongano al giudice un progetto di accorpamento del fondo,per porzioni distinte e materialmente individuate, rispondente alloscopo di incremento delle loro singole aziende).Qualora poi si verifichi una situazione di conflittualità per effettodell’esercizio della prelazione e del riscatto da parte di due o più deipredetti confinanti, spetta al giudice accordare prevalenza all’unooppure all’altro diritto, alla stregua della maggiore o minore attitudinea concretare la finalità perseguita dall’art. 7 della legge n. 817 del1971, ovvero l’ampliamento delle dimensioni territoriali dell’aziendadiretto-coltivatrice che meglio realizzi le esigenze di ricomposizionefondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttiveefficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Nel risolvere taleconflitto fra posizioni di diritto soggettivo, il giudice deve prescinderedalla priorità temporale dell’iniziativa dell’uno o dell’altro confinante,come anche dalle eventuali preferenze espresse dal venditore, mentredeve valutare l’entità, le caratteristiche topografiche, fisiche e colturalidei terreni in possibile accorpamento, l’esuberanza della forza di lavoroche i confinanti siano in grado di riversare sul predio in vendita, nonchéla stabilità nel tempo che l’azienda da incrementare possa assicurare;in esito a tale indagine, deve altresì ritenersi consentito, ove il terrenoin alienazione sia costituito da una pluralità di poderi o di unitàproduttive funzionalmente autonome, anche un accorpamento perporzioni distinte e materialmente individuate in favore di più confinantisulla base di un progetto dagli stessi condiviso, purché rispondente alloscopo di incremento delle loro singole aziende.r.g. n. 20320/2021Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20320/2021Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 20211/2026Data pubblicazione 16/06/2026Sono questi, in breve, i princìpi di diritto enunciati, a composizionedi precedenti disarmonie, in un fondamentale arresto reso da questaCorte nella sua composizione di organo più tipico della nomofilachia(Cass., Sez. U, 18/10/1986, n. 6123), reiteratamente ribadito nellesuccessive pronunce (tra le quali, Cass. 18/07/1991, n. 7970; Cass.08/08/1995, n. 8701; Cass. 28/11/1998, n. 12092; Cass. 01/04/2003,n. 4916; Cass. 20/01/2006, n. 1106; Cass. 29/01/2010, n. 2045;Cass. 14/3/2008, n. 7052; Cass. 12/02/2013, n. 3292) ed al quale siintende qui offrire ulteriore e convinta continuità.Superando l’impostazione (seguita da parte della giurisprudenzaanteriore alla pronuncia delle Sezioni Unite) orientata ad un necessarioesercizio congiunto del diritto di riscatto mirante ad un acquistocomune, la fattispecie della pluralità di domande di retratto avanzateda più comproprietari deve essere quindi inquadrata nella prospettivadi un dato oggettivo di partenza che esprime un indiscutibile possibileconflitto tra soggetti, da risolversi sulla base della verifica del miglioraccorpamento all’uno o all’altro fondo, inteso come requisito funzionaleche determina la poziorità del diritto.1.3. Proprio la ora descritta prospettiva rende palese la sussistenzadi una posizione di conflittualità insita nella proposizione della domandadi attribuzione esclusiva (o disgiuntiva) del fondo uno actu avanzatadagli interventori: l’esame di detta domanda impone, come chiarito,una valutazione comparativa tra i singoli diritti di prelazione e diriscatto esercitati, onde individuare, mediante il parametro del miglioreaccorpamento al fondo di titolarità, quello tra essi prevalente.Sicché, in tutta evidenza, riconoscere predominante le ragioni delretratto fatto valere da uno dei due interventori vorrebbe significare,per implicito ma inequivoco presupposto, confutare le ragioni delretratto fatto valere dall’altro: cioè a dire, per adoperare le parole dellaCorte territoriale, nel caso che si giudica «l’accoglimento delladomanda dell’uno comportava il rigetto di quella dell’altro».r.g. n. 20320/2021Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20320/2021Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 20211/2026Data pubblicazione 16/06/2026È allora conforme a diritto ravvisare nel caso scrutinato unasituazione di conflitto di interessi tra i due interventori: essa, infatti, ènon soltanto quella attuale ma anche quella virtuale, intesa cioè comeintrinseca correlazione con il rapporto esistente tra le parti, i cuiinteressi risultino suscettibili di contrapposizione (Cass. 10/11/2022, n.33328; Cass. 22/01/2018, n. 1530; Cass. 08/09/2017, n. 20950;Cass. 21/02/2016, n. 3663; Cass. 14/06/2005, n. 12741).Il riscontrato conflitto di interessi tra [OSCURATO:PERSONA] e TeresinaBrolese cagiona poi l’invalidità dell’atto di costituzione in giudizio deglistessi (cioè a dire dell’atto di intervento) compiuto a mezzo dello stessodifensore, per difetto di ius postulandi di quest’ultimo (Cass. 19 marzo2025, n. 7369; Cass. 18/09/2023, n. 26769): invero, un difensore nonpuò svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore disoggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazioneil diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valoricostituzionalmente garantiti (Cass. 30/12/2021, n. 42064; Cass.23/03/2018, n. 7363; Cass. 25/06/2013, n. 15884).1.4. Ad una differente conclusione non induce la formulazionenell’atto di intervento, in via alternativa rispetto alla domanda didi prelazione da parte degli interventori.Tale domanda è stata reputata inammissibile dalla Corte lagunare:con argomentazione non conforme a diritto (sulla scorta di quantosopra precisato - §. 1.2 - in ordine alla giuridica possibilità dell’istanzacongiunta di retratto) ma in ogni caso non decisiva, in quanto espressasoltanto ad abundantiam (come si inferisce dalla frase iniziale «varilevato comunque»), riposando la ratio decidendi della pronuncia sullainvalidità del mandato difensivo conferito per l’atto di intervento.Ciò posto, sul punto è dirimente osservare che, diversamente daquanto assunto del Procuratore Generale, l’invalidità formale cagionatadall’unico patrocinio di parti in conflitto di interessi concerne la procurar.g. n. 20320/2021Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20320/2021Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 20211/2026Data pubblicazione 16/06/2026alle liti unitariamente conferita e va quindi ascritta a difetto di iuspostulandi, vizio che inficia l’attività difensiva nella sua interezza, senzache sia giuridicamente concepibile un’invalidità parziale dell’atto, cioèrelativa soltanto all’una o all’altra domanda proposta.Non è quindi possibile ipotizzare una valutazione differenziata delcontenuto dell’atto di intervento nel senso dell’inammissibilità delladomanda di riscatto disgiunto e dell’ammissibilità della domanda diriscatto congiunto: e tanto a tacer del fatto che – per dato pacifico –quest’ultima era stata avanzata dagli intervenienti con modalità diverseda quelle consentite dalla giurisprudenza di legittimità, in specie senzaaver prospettato al giudice un progetto di accorpamento del fondooggetto di retratto, per porzioni distinte ed individuate dello stesso.In buona sostanza, il conferimento dell’esercizio del ministero conl’unica procura alle liti per l’esercizio dell’azione in via alternativa, cioè– come detto – nel senso di postulare o l’attribuzione del dirittoesercitato ad uno solo degli interventori o l’attribuzione congiunta adentrambi, comportando l’introduzione di un giudizio nel quale loscioglimento dell’alternativa implicava la necessaria soluzione delconflitto oggettivo fra le situazioni dei due interventori, implicònecessariamente la nullità dell’assunzione del mandato alle liti e ciòperché il ministero del difensore veniva ad essere esercitato ex necessecon un’attività professionale di rappresentanza tecnica funzionale alpossibile scioglimento del conflitto. Poiché l’esercizio del ministerocomportava attività di rappresentanza tecnica finalizzata a risolvere ilconflitto con l’influenza esercitabile, attraverso le concrete modalità diesercizio del patrocinio, sulla decisione nell’uno o nell’altro senso delledue alternative proposte, risulta fallace e proprio contrario alla logicastessa sottesa al conflitto di interessi, ipotizzare che l’invalidità dellaprocura potesse riguardare solo la domanda alternativa concernentel’attribuzione ad uno piuttosto che all’altro interventore del diritto.r.g. n. 20320/2021Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20320/2021Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 20211/2026Data pubblicazione 16/06/20261.5. Con gli illustrati chiarimenti, a valere anche come integratividella motivazione addotta dal giudice territoriale, merita conferma ladeclaratoria di inammissibilità dell’atto di intervento contenuta nellaimpugnata sentenza.2. Il secondo motivo, per violazione o falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., deduce omessa pronuncia (con inosservanza delprincipio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) sulla domandaproposta in via subordinata, quella volta a far «dichiarare inefficace lavendita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto disporre lasostituzione ex tunc dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGazzola [OSCURATO:PERSONA] in concorrenza tra loro e per la parte corrispondente alconfine di ciascuno, al predetto, nella sua medesima posizione, nell’attopubblico di compravendita del 20 ottobre 2004».2.1. Il motivo è infondato.In grado di appello, svolto nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] si era limitato alla mera richiesta di rigetto dell’appellodi [OSCURATO:PERSONA], senza riproporre ex art. 346 cod. proc. la domandaformulata in via subordinata, rimasta assorbita in prime cure, di cui inquesta sede lamenta l’omesso esame.Il vizio processuale non è dunque sussistente.Il motivo, peraltro, se anche la domanda subordinata fosse statariproposta, una volta consolidatasi la motivazione sul conflitto diinteresse, sarebbe stato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, primocomma, num. 2 cod. proc. civ. (secondo la declinazione datane daCass. 26/09/2017, n. 22341 e successive conformi) o comunqueinfondata, giacché l’omissione di pronuncia sarebbe stata in realtàinesistente, in quanto anche la domanda subordinata – per quantoosservato scrutinando il primo motivo – avrebbe subito le conseguenzedella esistenza del conflitto di interesse determinativo della nullità dellaprocura alle liti relativa all’atto di intervento nella sua interezza.r.g. n. 20320/2021Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20320/2021Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 20211/2026Data pubblicazione 16/06/20263. Il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 111,sesto comma, Cost. e dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc.civ., denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente.In specie, parte ricorrente si duole del fatto che nella sentenza «nonviene indicata, neppure per relationem, la fonte normativa del sancitoconflitto; né il disposto che, in conseguenza del ravvisato conflitto diinteressi, determina “l’invalidità dell’atto di intervento proposto da[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”».Rileva poi che «la Corte territoriale avrebbe poi dovuto rendersiconto (motivando sul punto) di pronunciarsi su domande (quelleformulate in primo grado dagli intervenienti Cadorin e Brolese), nonformulate in appello, quando in ogni caso il (denegato) conflitto diinteressi era stato rimosso», sottolineando come il conflitto di interessiidoneo ad invalidare il mandato conferito al difensore unico «deveessere necessariamente attuale».4. Il quarto motivo lamenta «nullità della sentenza e/o delprocedimento per difetto assoluto di motivazione o comunque permotivazione apparente […] nella parte in cui la Corte territorialepronuncia su domande non più attuali (omettendo ogni illustrazione sulpunto) e dimenticando che, al momento del suo scrutinio, era statarimossa ogni ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi».Ribadita la necessità, a fini invalidanti, di un conflitto di interessiprimo grado di giudizio e poi convenuto in appello, si siaautonomamente costituito in secondo grado», dando mandato ad unnuovo ed ulteriore difensore, mentre [OSCURATO:PERSONA] «è rimasta -seppur ritualmente citata - contumace» in sede di appello.5. Il quinto motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art.182, secondo comma, cod. proc. civ..Ad avviso dell’impugnante, pur a ritenere che «l’atto di interventofosse invalido, nullo o comunque viziato (e che tale vizio non sia stator.g. n. 20320/2021Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20320/2021Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 20211/2026Data pubblicazione 16/06/2026sanato dalla costituzione, in seconde cure, del solo [OSCURATO:PERSONA]), laCorte avrebbe in ogni caso violato» la norma citata (sia nel testovigente che in quello previgente), la quale prevede che ogniqualvolta ilgiudice rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o diautorizzazione, ovvero un vizio che determina la nullità della procuraal difensore, debba assegnare alle parti un termine perentorio persanare il «difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione ovveroper il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione».6. Logicamente preliminare rispetto al terzo e al quarto è l’esamedel quinto motivo: esso è infondato.Il presente giudizio è stato introdotto, in primo grado, con atto dicitazione notificato il 1° agosto 2005: ad esso, pertanto, si applicaratione temporis il disposto dell’art. 182, secondo comma, cod. proc.civ. nel testo anteriore alla modifica apportata dall’art. 46, secondocomma, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (operante solo per le litiradicate a far data dalla sua entrata in vigore).Come chiarito da Cass., Sez. U, 21/12/2022, n. 37434, la portatainnovativa della riforma in parte qua della legge n. 69 del 2009 risiedenell’aver esteso ai vizi di nullità della procura alle liti il meccanismo disanatoria in precedenza stabilito dall’art. 182 cod. proc. civ. soltantoper le ipotesi di carenza di rappresentanza in senso sostanziale (ovvero«di difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione»).È dunque non conferente discorrere – come invece nel motivo –della doverosità di siffatta sanatoria: la regolarizzazione provocataprevista dall’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. non poteva nellaspecie essere praticata, poiché, in relazione ad un atto di costituzione(in via di intervento) in un giudizio regolato dalla norma citata nellaversione anteriore alla legge n. 69 del 2009, si era verificata unainvalidità della procura alle liti (difetto di ius postulandi del difensore,patrocinante parti in conflitto di interessi), cioè un vizio relativo allar.g. n. 20320/2021Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20320/2021Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 20211/2026Data pubblicazione 16/06/2026rappresentanza tecnica (e non sostanziale), presupposto della validainstaurazione del rapporto processuale.Tanto, peraltro, non esime dal rilevare che, ove fosse stato rationetemporis applicabile il testo vigente dell’art. 182 cod. proc. civ., ci sisarebbe dovuto domandare se la sanatoria da esso prevista potesseinteressare una situazione di introduzione della lite in conflitto diinteresse, posto che l’eliminazione della causa di invalidità dovrebbecomportare in primis il rilascio di procura a distinti difensori da partedei soggetti confliggenti e, necessariamente, la rinnovazione separatadegli atti introduttivi del giudizio per la posizione dei detti soggetti.Ma la questione è in questa sede irrilevante.7. Da quanto sopra discende l’infondatezza del terzo e del quartomotivo, da scrutinarsi congiuntamente per ragioni di connessione.L’impossibilità di una sanatoria del vizio della procura alle liti nelcaso in esame esclude anche la giuridica possibilità di un superamentodel conflitto di interessi (ragione invalidante il mandato difensivo) pereffetto del contegno processuale serbato in grado di appello daglioriginari intervenienti in prime cure, consistente nella costituzioneautonoma di [OSCURATO:PERSONA] (con conferimento di incarico di difesaanche ad un altro avvocato) e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA].In aggiunta a quanto già rilevato, va osservato come la distintacondotta tenuta in appello dalle menzionate parti non poteva in ognicaso incidere sulla invalidità del primigenio atto di intervento nonchésulla propagazione di tale invalidità agli atti processuali da essodipendenti, tra cui la sentenza conclusiva della causa in primo grado:dell’intervento principale ex art. 105, primo comma, cod. proc. civ. ivispiegato, la nullità della sentenza di primo grado era destinata ariverberarsi anche sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non assumendorilevanza la contumacia della stessa in appello.r.g. n. 20320/2021Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20320/2021Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 20211/2026Data pubblicazione 16/06/20268. Il sesto motivo deduce «violazione dell’art. 184-bis cod. proc.civ. previgente (fino al 4 luglio 2009) o comunque dell’art. 153,secondo comma, cod. proc. civ.».Nell’ipotesi in cui si ravvisasse conflitto di interessi, parte ricorrenterileva come «la domanda giudiziale congiunta di retratto agrario (daparte di più aventi titolo confinanti col fondo rustico oggetto di retratto)è tuttora pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità ocomunque lo era certamente fino alla decisione n. 3292/2013 dellaCassazione»: ricorrerebbe, pertanto, una fattispecie di «prospectiveoverruling» con applicazione dell’istituto della rimessione in termini inrapporto a preclusioni e decadenze prima non contemplati.8.1. Il motivo è inammissibile.La gravata decisione fonda il suo convincimento sulla invaliditàdell’atto di intervento per vizio dello ius postulandi, non già sullainammissibilità della domanda congiunta di retratto: il suppostoprospective overruling è, pertanto, del tutto irrilevante.9. Il ricorso è rigettato.10. La novità negli esatti termini e la complessità delle questionigiuridiche affrontate giustificano l’integrale compensazione tra le partidelle spese del giudizio di legittimità.11. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questaCorte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da partedel ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MRigetta il ricorso.r.g. n. 20320/2021Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20320/2021Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 20211/2026Data pubblicazione 16/06/2026Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudiziodi legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 10 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 20320/2021Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]