CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 21282/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;letta la memoria, depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza dell’11 dicembre 2025 il Tribunale di Palermo, in accogli-mento della richiesta di riesame personale proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha an-nullato, per mancanza di esigenze cautelari, l'ordinanza emessa in data 10 no-vembre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale localegli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto inda-gato, quale promotore, del reato di associazione per delinquere finalizzata al traf-fico di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina e marijuana, con le aggravanti delnumero degli associati, della disponibilità di armi e dell’agevolazione mafiosa, didiversi reati fine di illecita detenzione e cessione di stupefacente del tipo cocainae del reato di estorsione aggravata, di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 (aggravante,quella del numero degli associati, esclusa dal G.i.p.) e 4), 416 bis.1 cod. pen., 73,comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 629, comma 2, cod. pen., oggetto diprovvisoria incolpazione ai capi 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14),15), 16) e 17) della rubrica accusatoria.2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso la Procura della Repub-blica presso il Tribunale di Palermo – [OSCURATO:PERSONA], articolandoun unico motivo, con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla rite-nuta insussistenza delle esigenze cautelari.Si lamenta, in particolare, che il Tribunale, pur avendo pienamente condivisole argomentazioni del Giudice della cautela in ordine alla ricorrenza di gravi indizidi colpevolezza per i reati oggetto di provvisoria incolpazione, abbia, illogicamentee contraddittoriamente, attribuito rilievo dirimente, al fine di escludere l’attualitàe concretezza del pericolo di recidiva, alla distanza tra il tempo di commissione deireati e quello di valutazione delle esigenze e alla circostanza che la contestazionedi cui al capo 1) fosse chiusa a «maggio 2022», trascurando che la chiusura dellacontestazione è una mera operazione tecnica strettamente connessa alla cessa-zione dell’attività captativa, che di per sé non implica la cessazione di condottecriminose emerse come stabilmente organizzate e svolte in maniera continuativa.Si evidenziano, quindi, quali indici di reiterazione nel crimine, in conformitàalle coordinate ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza di legittimità: - l’inseri-mento del [OSCURATO:PERSONA] nella compagine criminosa, in posizione apicale; - il particolaredi contestazione; - l’estensione e il particolare radicamento nel territorio del soda-lizio in esame; - la mancanza di elementi da cui desumere che il [OSCURATO:PERSONA] si siadistaccato dal circuito criminale di riferimento; - l’elevata propensione a delinqueredell’indagato, privo di redditi leciti, il quale trae il proprio sostentamento da con-dotte criminose; - la circostanza che lo stesso abbia continuato a commettere reatidi spaccio anche dopo l’arresto del 17 settembre 2021, come evincibile dal capo5) della rubrica.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. In data 30 marzo 2026 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato me-moria, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigettodel ricorso.4. Con requisitoria, depositata in data 31 marzo 2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’accoglimento del ricorso.5. In data 2 aprile 2026 il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria direplica, insistendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. In linea di principio, va rilevato che, in tema di misure cautelari, pur se peri reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzionerelativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti conte-stati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesicostituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamenteconsiderato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulterioricondotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stessorientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari»,cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 11735 del25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 - 02). Con specifico riferimento alle misure cau-telari disposte per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si èaffermato che la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecu-tive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idoneia dimostrarne l'attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-finee non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiariconnotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416bis, cod. pen., sicché risulta a essa inapplicabile la regola di esperienza, per que-st'ultimo elaborata, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementicontrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo(Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Monticelli, Rv. 286527 - 01; Sez. 1, n. 386 del07/11/2023, dep. 2024, Hamamustafa, Rv. 285552 - 01). In tale solco si è, altresì,precisato, con riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefa-centi, che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessao alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissionedi reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimogrado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di ap-partenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito dellaquale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescis-sione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzionerelativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc.pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01; Sez. 4, n. 3966del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01).2.1. Ciò precisato, il Tribunale del riesame è incorso nei vizi lamentati dalricorrente non avendo spiegato, in maniera logica e non contraddittoria, le ragioniin base alle quali ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari che, con riferi-mento alla imputazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, peraltro aggravatadall’agevolazione mafiosa, sono presunte per legge.2.2. Dopo aver affermato la piena condivisione del provvedimento del Giu-dice per le indagini preliminari in ordine alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevo-lezza per i reati oggetto di provvisoria incolpazione, facendo a essa integrale rin-vio, riportando talune delle conversazioni captate più significative, che davano attodell’esistenza di una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti,dotata di una efficiente organizzazione, radicata sul territorio, avente la disponibi-lità di armi, con collegamenti con la compagine mafiosa di Marsala, nel cui ambitoil [OSCURATO:PERSONA] ricopriva una posizione apicale, che aveva continuato a esercitare anchenel periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, checostituiva una delle basi logistiche del gruppo, a seguito di arresto per droga e perarmi, il Tribunale del riesame ha sviluppato un ragionamento manifestamente il-logico nel valutare l’insussistenza delle esigenze cautelari.I giudici di Palermo, dopo aver, con congrue argomentazioni, richiamato lagiurisprudenza sopra citata in ordine alla rilevanza del cd. tempo silente, in rela-zione a una contestazione accusatoria chiusa al maggio 2022, anche nei casi, comequello in esame, in cui opera la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3,cod. proc. pen., ha, poi, incentrato il proprio discorso sulla distinzione tra il reatoassociativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di cui all’art. 416 biscod. pen. (per le quali solo è valevole la regola di esperienza della tendenzialestabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individualeo lo scioglimento del gruppo), non conferente alla fattispecie oggetto di scrutinioin ragione della aggravante contestata, affermando, in modo assertivo e apodit-tico, che nel periodo successivo al maggio 2022 non erano emersi elementi ulte-riori che confermassero la perduranza delle condotte illecite, tralasciando di ap-prezzare le caratteristiche oggettive e soggettive dei fatti di reato in esame, lapersonalità dell’indagato, desumibile anche, ma non solo, dalle modalità del fattoper cui si procede, le concrete condizioni di vita dello stesso, nonostante avesserichiamato tali parametri tra quelli cui rapportare la valutazione in ordine alla con-cretezza e attualità della possibilità di prossime devianze. Tali parametri eranostati ampiamente valorizzati dal Giudice per le indagini preliminari, che, alle pag.741-742 del provvedimento coercitivo, aveva evidenziato le caratteristiche con-crete del sodalizio facente capo al [OSCURATO:PERSONA], la peculiare «resistenza» manifestatadal sodalizio nonostante gli arresti e i sequestri operati, i collegamenti con la com-pagine mafiosa di Marsala, la reiterazione delle condotte da parte del [OSCURATO:PERSONA] an-che nel periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari, l’assenza di risorse lecite,ma sono stati illogicamente pretermessi nella valutazione operata dal Tribunale diPalermo, che è così incorsa nel denunciato vizio motivazionale.In conclusione, il provvedimento impugnato va annullato, con rinvio al Tri-bunale di Palermo, che procederà a un nuovo giudizio alla luce dei principi sopraesposti.[OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pa-lermo competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 16 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]