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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 09582/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data 30/09/2022 (che ha confermato la condanna inflittagli in primo grado per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e all'art. 73, comma 5, DPR 309/90); Considerato che la proposizione personale del ricorso è avvenuta in epoca successiva alla

I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto; ritenuto altresì di dover ribadire - quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale di tale disposizione - l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive» (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data 30/09/2022 (che ha confermato la condanna inflittagli in primo grado per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e all'art. 73, comma 5, DPR 309/90); Considerato che la proposizione personale del ricorso è avvenuta in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto; ritenuto altresì di dover ribadire - quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale di tale disposizione - l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il
Sentenza Cassazione n. 09582/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris