CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 30974/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 19601-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro 1917 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4790/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/12/2018 R.G.N. 3114/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 19601/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia del primo giudice che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto ingiuntivo emesso a carico della stessa per il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della retribuzione dovuta a quest'ultima per il mese di dicembre 2013 e di tredicesima mensilità, in esito a precedente accertamento giudiziale della nullità del trasferimento di azienda e declaratoria di permanenza del rapporto di lavoro in capo alla società. 2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. I motivi possono essere così sintetizzati. 4. Con il primo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione degli artt. 1406, 2112 e 2126 cc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che la condotta della Mastroianni, che aveva prestato il proprio consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro con la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] (già TNT), fosse irrilevante per l'odierno giudizio. 5. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, degli artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 cc, nella parte in cui la sentenza non aveva rilevato l'assenza di danno differenziale in ragione dell'incentivo all'esodo percepito dalla Mastroianni e non aveva ritenuto deducibili a titolo di aliunde perceptum le somme percepite dalla Mastroianni medesima. 6. Il primo motivo non è fondato. 7. La gravata sentenza è conforme al consolidato orientamento affermatosi in sede di legittimità nella misura in cui ha ritenuto che - una volta dato atto (in virtù di una pronuncia passata in giudicato) della nullità della cessione con conseguente giuridica continuità del rapporto di lavoro tra cedente e cessionario - le vicende che abbiano interessato il rapporto (di mero fatto in quanto giuridicamente mai venuto ad esistenza) con la RG 19601/2019 cessionaria non possono avere alcuna incidenza sul rapporto con l'originario datore di lavoro (per tutte Cass. n. 5998/2019; Cass. 17784/2019). 8. Il secondo motivo è parimenti infondato. 9. La Corte di merito si è attenuta ai principi espressi dalle sentenze di questa Corte (per tutte Cass. n. 17784/2019; Cass. n. 17786/2019; Cass.n. 2990/2018) secondo cui "In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 c. c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa". 10. Analogo ragionamento deve essere adottato per l'incentivo all'esodo che riguarda il rapporto di lavoro (divenuto poi di fatto) che si era instaurato tra la lavoratrice e la cessionaria e che non può incidere sull'obbligo retributivo gravante sulla cedente a seguito della declaratoria di illegittimità del trasferimento e di messa a disposizione delle energie lavorative da parte del dipendente: tanto assorbe il rilievo dell'ulteriore profilo di inammissibilità, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., connesso alla mancata trascrizione dell'atto transattivo alla base delle censure articolate con il motivo in esame (cfr. Cass. n. 12750/2022, Cass.n. 12622/2022). 11. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. 12. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione. 13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.RG 19601/2019 PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei Difensori della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se