CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 settembre 2024
Cassazione n. 25825/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 8516/2021Numero sezionale 984/2024Numero di raccolta generale 25825/2024Data pubblicazione 27/09/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoRESPONSABILITA* * Presidente** * Consigliere Ud 15/03/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 8516/2021 R G proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * che lo rappresenta e difendedomiciliazione digitale come in atti ricorrentecontro* * * * * elettivamentedomiciliata in [OSCURATO:PERSONA] * 81 presso lo studiodell avvocato * * * * chela rappresenta e difende unitamente all avvocato ** * domiciliazione digitale come in controricorrentenonchè contro* disposto d ufficio Numero registro generale 8516/2021Numero sezionale 984/2024Numero di raccolta generale 25825/2024CITTÀ [OSCURATO:PERSONA] * * * * *Data pubblicazione 27/09/2024elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * * 68presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteagli avvocati * * * DI *in atti controricorrentenonchè contro* * S P A elettivamente domiciliata inROMA VIA E Q * 103 presso lo studio dell avvocato* * * che lo rappresenta edifende unitamente agli avvocati * * * * * *domiciliazione digitale come in atti controricorrentenonchè contro* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* 19 presso lo studio dell avvocato ** * rappresentato e difesodall avvocato * * *domiciliazione digitale come in atti controricorrentenonchè contro* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* 39 presso lo studio dell avvocato L * * * rappresentato e difeso dall avvocato* * * domiciliazionedigitale come in atti controricorrente2 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 8516/2021Numero sezionale 984/2024Numero di raccolta generale 25825/2024Data pubblicazione 27/09/2024avverso SENTENZA di CORTE D APPELLO LECCE n 1125/2020depositata il 25/11/2020Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2024dal Consigliere * *1 * * poiché avvertiva dolori persistenti alla schienae dopo aver effettuato una risonanza magnetica si è rivolto allecure del dottor * * il quale ha diagnosticato unalombosciatalgia priva di interessamento neurologico ed ha esclusola necessità di un intervento chirurgicoTuttavia persistendo i dolori * * ha consultato unsecondo specialista il dottor * * il quale hadiagnosticato un ernia discale bilaterale ed ha consigliato invecel intervento chirurgicospecialistica “Città di Lecce * accreditata con il serviziosanitario nazionale dove è stato informato verbalmente dal dottor* * della natura dell intervento cui stava per esseresottoposto e della possibilità sia pure rarissima che potesseroderivare danni permanenti al sistema nervosoL intervento è stato effettuato dai dottori * * e* *Ma sin dai primi giorni il * ha cominciato ad accusaredifficoltà nella minzione e poi successivamente difficoltà nelladeambulazione fino a subire la paresi degli arti inferioriconfermata da un successivo ricovero presso l ospedale di *ed in successivi altri ricoveriIn conclusione è derivata al ricorrente dall intervento in questioneuna invalidità del 100% ed altresì una sindrome depressiva3 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 8516/2021Numero sezionale 984/2024Numero di raccolta generale 25825/2024secondaria dovuta per l appunto alla impossibilità di deambulare inData pubblicazione 27/09/2024cui si era venuto a trovare il pazienteInoltre costui che era dipendente presso una sede sindacale diRoma con l incarico di segretario provinciale ha dovuto rinunciarea tale lavoro e concordare uno scioglimento anticipato del rapporto1 2 A causa di ciò il signor * ha convenuto davanti alTribunale di Lecce sia la struttura sanitaria presso cui è statoeseguito l intervento ossia la “Città di Lecce * srl” che ildottor * che il dottor * autori questi ultimidell intervento ed ha chiesto la loro condanna al risarcimento deidanniI tre convenuti si sono costituiti ed hanno contestato nel merito lafondatezza della domanda in particolare la struttura sanitaria hachiamato in garanzia la propria assicurazione AM * ** mentre successivamente ha spiegato interventovolontario la compagnia di assicurazione * * garantedel dottor *Il Tribunale ha proceduto a consulenza tecnica che ha accertato laresponsabilità medica dei convenuti non solo per l erroneaesecuzione dell intervento ma altresì per avere scelto di effettuareun intervento chirurgico anziché un trattamento non invasivoDi conseguenza il Tribunale di Lecce accogliendo la domandadell attore ha condannato i convenuti al risarcimento del danno edin particolare ha condannato il dottor * per la negligentescelta di intervenire chirurgicamente al pagamento della somma di432 914 00 euro mentre ha condannato il dottor * perl incompletezza delle informazioni date al paziente Ha inoltrecondannato la struttura sanitaria ossia Città di Lecce * atitolo di inadempimento del contratto di spedalità* e tre i convenuti hanno proposto appello e nel conseguentegiudizio si sono altresì costituite le due compagnie diassicurazione già parti nel primo grado4 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 8516/2021Numero sezionale 984/2024Numero di raccolta generale 25825/20241 3 La Corte di appello di Lecce ha accolto l appello principaleData pubblicazione 27/09/2024proposto dal dottor * nonché gli appelli incidentaliproposti dal dottor * e dalla Città di Lecce *rigettando in tal modo la domanda originaria proposta da ** che aveva a sua volta proposto appello incidentaleContro tale pronuncia ricorre quest ultimo con tre motivi di ricorso* notificato distinti controricorsi * * ** s p a * * Città di Lecce * laquale ha altresì depositato memoria la * * cheanch essa ha depositato memoriaMotivi della decisione2 La Corte di appello parte dalla ovvia premessa a lungoillustrata e ripetuta che l onere di provare il nesso di causa tra ildanno subito e la condotta del medico grava sul pazientesia stata raggiunta in quanto dalla consulenza tecnica espletata inprimo grado è emerso che era sì forse opportuno consigliare alpaziente di non sottoporsi all intervento chirurgico ma che unavolta che quest ultimo è stato effettuato è stato correttamenteeseguito il danno patito dal paziente non era in un certo sensoprevedibile ma semmai era da ricondursi a pregresse patologieNé può dirsi rilevante causalmente la decisione di far sottoporre ilpaziente ad un intervento chirurgico anziché consigliargli unaterapia di mantenimento poiché tale ultima soluzione era soltantoopportuna ma non necessariamente indicativaQuanto alla violazione del consenso informato ritengono i giudicidella Corte di appello che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrareche se fosse stato correttamente informato delle conseguenze acui andava incontro avrebbe rifiutato l intervento ma tale provanon è stata fornita3 Il ricorrente contesta questa ratio come si è detto con tremotivi di ricorso5 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 8516/2021Numero sezionale 984/2024Numero di raccolta generale 25825/2024Con il primo motivo il ricorrente prospetta violazione dell articoloData pubblicazione 27/09/2024132 del codice di procedura civile e suppone difetto rilevante dimotivazione nella parte in cui la sentenza ha disatteso leconclusioni del CTU o meglio le ha del tutto travisate e piùprecisamente il consulente tecnico in primo grado avevachiaramente ritenuto che l intervento non era necessario sia inragione dell età del paziente che in ragione della pregressaoperazione effettuata nel medesimo indicazione questaimmotivatamente disattesa dai giudici di meritoIl CTU aveva altresì ritenuto che il danno era stato determinatodalle difficoltà incontrate dal chirurgo a causa della complessasituazione anatomica motivo per il quale il chirurgo aveva poilacerato il sacco durale con una manovra effettuata con l uncinosmussoA fronte di ciò i giudici di appello hanno invece attribuito al CTU ungiudizio diverso che escludeva errori nell esecuzionedell intervento che riteneva imprevedibili le conseguenze e chegiudicava adeguata la scelta di procedere all intervento chirurgicotutte affermazioni che invece il CTU non aveva fatto* dunque il ricorrente che la Corte ha travisato del tutto leconclusioni del CTU che invece erano nel senso di unaresponsabilità del medico4 1 Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di un fattodecisivo e controversoIn particolare la Corte di appello avrebbe tratto in parte la suaconvinzione dalla circostanza che secondo la lettera di dimissionei sintomi sarebbero comparsi successivamente quindi non almomento in cui il paziente è uscito dall ospedale Per contro daldiario infermieristico il cui contenuto è stato oggetto dicontraddittorio risultava chiaramente che i sintomi della patologianeurologica erano già evidenti nella immediatezza dell intervento6 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 8516/2021Numero sezionale 984/2024Numero di raccolta generale 25825/2024* a non tener conto di ciò i giudici di merito hanno del tuttoData pubblicazione 27/09/2024trascurato la circostanza anch essa oggetto di discussione che ilprecedente medico che aveva visitato il paziente ossia il dottor* aveva sconsigliato l intervento chirurgico optando peruna soluzione non invasiva infine hanno omesso di tener contodelle conclusioni della CTU che erano invece nel senso di attribuireil danno alla lesione del sacco durale occorsa durante la manovrachirurgica4 2 Con il terzo motivo si prospetta violazione degli articoli 12182043 2697 del codice civile * il ricorrente che la Corte dimerito ha fatto erronea applicazione del concetto di prevedibilità edevitabilità dell evento nel senso che un problema di prevedibilitàpuò porsi solo ove l evento sia riconducibile causalmente all azionedel medico diversamente escluso il nesso di causalità unproblema di prevedibilità nemmeno si deve prospettare* la Corte d appello pur avendo ritenuto che l intervento èstato svolto correttamente ha poi però stimato come imprevedibilel evento confondendo dunque i due piani di giudizio quello dellaprevedibilità e quello del nesso di causalitàSecondo il ricorrente una volta accertato il nesso di causalità cheera evidente nel senso che risultava chiaro che il danno erariconducibile all intervento eseguito il giudizio in ordine allaprevedibilità andava fatto ex ante come tra l altro si ricavava dallaindicazione data dal medico precedente di evitare assolutamentel intervento chirurgicoAd avviso del ricorrente allo stesso modo è errata l affermazionesecondo cui non era da escludere a priori il possibile fallimentodella terapia conservativa che rendeva l intervento chirurgico unascelta possibile e non sconsigliabile ex anteIn questo giudizio vi sarebbe l errore di aver ritenuto irrilevante laterapia conservativa rispetto alla guarigione mentre la valutazioneavrebbe dovuto essere fatta rispetto al danno subito7 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 8516/2021Numero sezionale 984/2024Numero di raccolta generale 25825/20245 * tre motivi che sono logicamente connessi possonoData pubblicazione 27/09/2024dunque tenersi in considerazione insieme e sono fondatiIn particolare è fondato il terzo motivo che denuncia un errore nelragionamento controfattuale di accertamento del nesso dicausalità il quale errore è altresì dipeso dal difetto di valutazionedenunciato negli altri due motiviIn sostanza la Corte di merito ha escluso la rilevanza causale dellascelta di procedere all intervento chirurgico e lo ha fatto con unragionamento controfattuale del tutto errato in quanto ha ritenutoche ove fosse stato evitato l intervento chirurgico e ove si fosseoptato per un intervento non invasivo o conservativo quest ultimonon avrebbe comunque sortito i suoi effetti così come era giàaccaduto in passato* questo ragionamento controfattuale è chiaramente viziatocome denunciato con il secondo motivo da omesso esame di fattirilevanti e decisivi vale a dire della circostanza che non solo e nontanto il CTU aveva ritenuto non necessario l intervento chirurgico epreferibile un intervento di tipo conservativo ma altresì dellacircostanza che un medico precedentemente intervenuto ossial ortopedico * aveva anch egli sconsigliato l interventochirurgico e ritenuto invece più opportuno un intervento noninvasivoInoltre il ragionamento effettuato dai giudici d appello secondo cuil intervento chirurgico era maggiormente indicato in quanto quelloconservativo non aveva prodotto in passato gli effetti sperati èanch esso viziato da omesso esame di un fatto rilevante omissioneda cui deriva contraddittorietà di giudizio in quanto non si è tenutoconto del fatto che anche l intervento chirurgico che pure inprecedenza era stato effettuato non aveva prodotto al pari diquello conservativo gli effetti speratiMa soprattutto l errore di ragionamento controfattuale sta nel fattoche l efficacia causale dell antecedente ossia la scelta del tipo di8 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 8516/2021Numero sezionale 984/2024Numero di raccolta generale 25825/2024intervento da effettuare se chirurgico o meno non andavaData pubblicazione 27/09/2024valutata rispetto all evento guarigione ma rispetto all eventoconcretamente verificatosi di danno permanente subìto dalpazienteIn altri termini il giudizio controfattuale andava effettuatochiedendosi se l intervento conservativo in luogo di quellochirurgico avrebbe evitato o meno i danni permanenti al pazientepiuttosto che chiedersi se l intervento conservativo avrebbe sortitoeffetti benefici per l interessato guarendolo dalla patologia* accertamento del nesso causale infatti la condotta alternativalecita va messa in relazione all evento concretamente verificatosi edi cui si duole il danneggiato e non già rispetto ad un eventodiverso se il danno di cui ci si lamenta è costituito dalla paralisipermanente l indagine causale va effettuata ponendo in relazionequesto danno con la condotta alternativa lecita ossia chiedendosise tale danno era evitabile sostituendo la condotta posta in esserecon una condotta alternativa * i giudici di appello come si èdetto prima hanno effettuato l indagine controfattualeconsiderando quale evento non già il danno subìto ma l inefficaciaterapeutica del trattamento e dunque un evento diverso di cui ilricorrente non si duole Non v è dubbio che non guarire dallalombosciatalgia è evento diverso dal subire la paralisi ed occorrevachiedersi se evitare l intervento avrebbe evitato la paralisiL evento che per il ricorrente ha costituito danno è per l appuntola paralisi non la mancata guarigione dalla lombosciatalgia edunque la questione causale è conseguente stabilire se la condottaalternativa lecita avrebbe evitato quell evento non altro lamancata guarigione dalla lombosciatalgiaIn altri termini il ragionamento controfattuale come svolto daigiudici di appello può esprimersi nel modo seguente “iltrattamento conservativo non era necessariamente da preferire inquanto già in passato si era dimostrato inefficace quando invece9 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 8516/2021Numero sezionale 984/2024l assunto del ricorrente era “il trattamento conservativo era daNumero di raccolta generale 25825/2024preferire in quanto avrebbe evitato i danni permanenDtaita pupbbolicaozio ne 27/09/2024importando la sua efficacia curativa”Il giudizio controfattuale consiste nella verifica della fondatezza diquesta seconda proposizione linguistica non della primaCome è evidente l efficacia causale della condotta alternativalecita ossia del trattamento conservativo che era richiesto diaccertare non era quella di comportare la guarigione ma quellaben diversa di evitare il danno permanente* in termini semplici il consiglio dato dagli altri medici di nonfare l intervento chirurgico bensì trattamenti meno invasivi nonnecessariamente era giustificato dalla maggiore efficienza di questiultimi ma ben poteva essere giustificato dalla minore rischiosità diessi che è cosa ben diversa anche sul piano della individuazionedell evento rispetto a cui effettuare il giudizio controfattualeE dunque la corte di merito avrebbe dovuto valutare se la condottaalternativa lecita trattamento meno invasivo era da pretendersi aprescindere dalla sua efficacia sulla patologia in corso ma per viadel fatto che garantiva a differenza di quella di fatto tenuta dievitare il rischio se cioè vi sia stata colpa nella sceltadell intervento chirurgico alla luce di tale previsioneNé può dirsi che si tratta di un giudizio di fatto qui noncensurabile in quanto è in gioco il criterio con cui si accerta il fattoossia il criterio con cui si accerta se l evento sia riconducibile ad unantecedente colposoQuanto precede assorbe l esame di ogni altra censura pureproposta6 Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvioanche per le spese del presente giudizio di legittimità7 Ai sensi dell art 52 del d lgs n 196 del 2003 deve disporsi chein caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi del ricorrente10 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 8516/2021Numero sezionale 984/2024CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 8516/2021Numero sezionale 984/2024Numero di raccolta generale 25825/2024Data pubblicazione 27/09/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoRESPONSABILITA* * Presidente** * Consigliere Ud 15/03/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 8516/2021 R G proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * che lo rappresenta e difendedomiciliazione digitale come in atti ricorrentecontro* * * * * elettivamentedomiciliata in [OSCURATO:PERSONA] * 81 presso lo studiodell avvocato * * * * chela rappresenta e difende unitamente all avvocato ** * domiciliazione digitale come in controricorrentenonchè contro* disposto d ufficio Numero registro generale 8516/2021Numero sezionale 984/2024Numero di raccolta generale 25825/2024CITTÀ [OSCURATO:PERSONA] * * * * *Data pubblicazione 27/09/2024elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * * 68presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteagli avvocati * * * DI *in atti controricorrentenonchè contro* * S P A elettivamente domiciliata inROMA VIA E Q * 103 presso lo studio dell avvocato* * * che lo rappresenta edifende unitamente agli avvocati * * * * * *domiciliazione digitale come in atti controricorrentenonchè contro* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* 19 presso lo studio dell avvocato ** * rappresentato e difesodall avvocato * * *domiciliazione digitale come in atti controricorrentenonchè contro* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* 39 presso lo studio dell avvocato L * * * rappresentato e difeso dall avvocato* * * domiciliazionedigitale come in atti controricorrente2 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 8516/2021Numero sezionale 984/2024Numero di raccolta generale 25825/2024Data pubblicazione 27/09/2024avverso SENTENZA di CORTE D APPELLO LECCE n 1125/2020depositata il 25/11/2020Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2024dal Consigliere * *1 * * poiché avvertiva dolori persistenti alla schienae dopo aver effettuato una risonanza magnetica si è rivolto allecure del dottor * * il quale ha diagnosticato unalombosciatalgia priva di interessamento neurologico ed ha esclusola necessità di un intervento chirurgicoTuttavia persistendo i dolori * * ha consultato unsecondo specialista il dottor * * il quale hadiagnosticato un ernia discale bilaterale ed ha consigliato invecel intervento chirurgicospecialistica “Città di Lecce * accreditata con il serviziosanitario nazionale dove è stato informato verbalmente dal dottor* * della natura dell intervento cui stava per esseresottoposto e della possibilità sia pure rarissima che potesseroderivare danni permanenti al sistema nervosoL intervento è stato effettuato dai dottori * * e* *Ma sin dai primi giorni il * ha cominciato ad accusaredifficoltà nella minzione e poi successivamente difficoltà nelladeambulazione fino a subire la paresi degli arti inferioriconfermata da un successivo ricovero presso l ospedale di *ed in successivi altri ricoveriIn conclusione è derivata al ricorrente dall intervento in questioneuna invalidità del 100% ed altresì una sindrome depressiva3 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 8516/2021Numero sezionale 984/2024Numero di raccolta generale 25825/2024secondaria dovuta per l appunto alla impossibilità di deambulare inData pubblicazione 27/09/2024cui si era venuto a trovare il pazienteInoltre costui che era dipendente presso una sede sindacale diRoma con l incarico di segretario provinciale ha dovuto rinunciarea tale lavoro e concordare uno scioglimento anticipato del rapporto1 2 A causa di ciò il signor * ha convenuto davanti alTribunale di Lecce sia la struttura sanitaria presso cui è statoeseguito l intervento ossia la “Città di Lecce * srl” che ildottor * che il dottor * autori questi ultimidell intervento ed ha chiesto la loro condanna al risarcimento deidanniI tre convenuti si sono costituiti ed hanno contestato nel merito lafondatezza della domanda in particolare la struttura sanitaria hachiamato in garanzia la propria assicurazione AM * ** mentre successivamente ha spiegato interventovolontario la compagnia di assicurazione * * garantedel dottor *Il Tribunale ha proceduto a consulenza tecnica che ha accertato laresponsabilità medica dei convenuti non solo per l erroneaesecuzione dell intervento ma altresì per avere scelto di effettuareun intervento chirurgico anziché un trattamento non invasivoDi conseguenza il Tribunale di Lecce accogliendo la domandadell attore ha condannato i convenuti al risarcimento del danno edin particolare ha condannato il dottor * per la negligentescelta di intervenire chirurgicamente al pagamento della somma di432 914 00 euro mentre ha condannato il dottor * perl incompletezza delle informazioni date al paziente Ha inoltrecondannato la struttura sanitaria ossia Città di Lecce * atitolo di inadempimento del contratto di spedalità* e tre i convenuti hanno proposto appello e nel conseguentegiudizio si sono altresì costituite le due compagnie diassicurazione già parti nel primo grado4 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 8516/2021Numero sezionale 984/2024Numero di raccolta generale 25825/20241 3 La Corte di appello di Lecce ha accolto l appello principaleData pubblicazione 27/09/2024proposto dal dottor * nonché gli appelli incidentaliproposti dal dottor * e dalla Città di Lecce *rigettando in tal modo la domanda originaria proposta da ** che aveva a sua volta proposto appello incidentaleContro tale pronuncia ricorre quest ultimo con tre motivi di ricorso* notificato distinti controricorsi * * ** s p a * * Città di Lecce * laquale ha altresì depositato memoria la * * cheanch essa ha depositato memoriaMotivi della decisione2 La Corte di appello parte dalla ovvia premessa a lungoillustrata e ripetuta che l onere di provare il nesso di causa tra ildanno subito e la condotta del medico grava sul pazientesia stata raggiunta in quanto dalla consulenza tecnica espletata inprimo grado è emerso che era sì forse opportuno consigliare alpaziente di non sottoporsi all intervento chirurgico ma che unavolta che quest ultimo è stato effettuato è stato correttamenteeseguito il danno patito dal paziente non era in un certo sensoprevedibile ma semmai era da ricondursi a pregresse patologieNé può dirsi rilevante causalmente la decisione di far sottoporre ilpaziente ad un intervento chirurgico anziché consigliargli unaterapia di mantenimento poiché tale ultima soluzione era soltantoopportuna ma non necessariamente indicativaQuanto alla violazione del consenso informato ritengono i giudicidella Corte di appello che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrareche se fosse stato correttamente informato delle conseguenze acui andava incontro avrebbe rifiutato l intervento ma tale provanon è stata fornita3 Il ricorrente contesta questa ratio come si è detto con tremotivi di ricorso5 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 8516/2021Numero sezionale 984/2024Numero di raccolta generale 25825/2024Con il primo motivo il ricorrente prospetta violazione dell articoloData pubblicazione 27/09/2024132 del codice di procedura civile e suppone difetto rilevante dimotivazione nella parte in cui la sentenza ha disatteso leconclusioni del CTU o meglio le ha del tutto travisate e piùprecisamente il consulente tecnico in primo grado avevachiaramente ritenuto che l intervento non era necessario sia inragione dell età del paziente che in ragione della pregressaoperazione effettuata nel medesimo indicazione questaimmotivatamente disattesa dai giudici di meritoIl CTU aveva altresì ritenuto che il danno era stato determinatodalle difficoltà incontrate dal chirurgo a causa della complessasituazione anatomica motivo per il quale il chirurgo aveva poilacerato il sacco durale con una manovra effettuata con l uncinosmussoA fronte di ciò i giudici di appello hanno invece attribuito al CTU ungiudizio diverso che escludeva errori nell esecuzionedell intervento che riteneva imprevedibili le conseguenze e chegiudicava adeguata la scelta di procedere all intervento chirurgicotutte affermazioni che invece il CTU non aveva fatto* dunque il ricorrente che la Corte ha travisato del tutto leconclusioni del CTU che invece erano nel senso di unaresponsabilità del medico4 1 Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di un fattodecisivo e controversoIn particolare la Corte di appello avrebbe tratto in parte la suaconvinzione dalla circostanza che secondo la lettera di dimissionei sintomi sarebbero comparsi successivamente quindi non almomento in cui il paziente è uscito dall ospedale Per contro daldiario infermieristico il cui contenuto è stato oggetto dicontraddittorio risultava chiaramente che i sintomi della patologianeurologica erano già evidenti nella immediatezza dell intervento6 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 8516/2021Numero sezionale 984/2024Numero di raccolta generale 25825/2024* a non tener conto di ciò i giudici di merito hanno del tuttoData pubblicazione 27/09/2024trascurato la circostanza anch essa oggetto di discussione che ilprecedente medico che aveva visitato il paziente ossia il dottor* aveva sconsigliato l intervento chirurgico optando peruna soluzione non invasiva infine hanno omesso di tener contodelle conclusioni della CTU che erano invece nel senso di attribuireil danno alla lesione del sacco durale occorsa durante la manovrachirurgica4 2 Con il terzo motivo si prospetta violazione degli articoli 12182043 2697 del codice civile * il ricorrente che la Corte dimerito ha fatto erronea applicazione del concetto di prevedibilità edevitabilità dell evento nel senso che un problema di prevedibilitàpuò porsi solo ove l evento sia riconducibile causalmente all azionedel medico diversamente escluso il nesso di causalità unproblema di prevedibilità nemmeno si deve prospettare* la Corte d appello pur avendo ritenuto che l intervento èstato svolto correttamente ha poi però stimato come imprevedibilel evento confondendo dunque i due piani di giudizio quello dellaprevedibilità e quello del nesso di causalitàSecondo il ricorrente una volta accertato il nesso di causalità cheera evidente nel senso che risultava chiaro che il danno erariconducibile all intervento eseguito il giudizio in ordine allaprevedibilità andava fatto ex ante come tra l altro si ricavava dallaindicazione data dal medico precedente di evitare assolutamentel intervento chirurgicoAd avviso del ricorrente allo stesso modo è errata l affermazionesecondo cui non era da escludere a priori il possibile fallimentodella terapia conservativa che rendeva l intervento chirurgico unascelta possibile e non sconsigliabile ex anteIn questo giudizio vi sarebbe l errore di aver ritenuto irrilevante laterapia conservativa rispetto alla guarigione mentre la valutazioneavrebbe dovuto essere fatta rispetto al danno subito7 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 8516/2021Numero sezionale 984/2024Numero di raccolta generale 25825/20245 * tre motivi che sono logicamente connessi possonoData pubblicazione 27/09/2024dunque tenersi in considerazione insieme e sono fondatiIn particolare è fondato il terzo motivo che denuncia un errore nelragionamento controfattuale di accertamento del nesso dicausalità il quale errore è altresì dipeso dal difetto di valutazionedenunciato negli altri due motiviIn sostanza la Corte di merito ha escluso la rilevanza causale dellascelta di procedere all intervento chirurgico e lo ha fatto con unragionamento controfattuale del tutto errato in quanto ha ritenutoche ove fosse stato evitato l intervento chirurgico e ove si fosseoptato per un intervento non invasivo o conservativo quest ultimonon avrebbe comunque sortito i suoi effetti così come era giàaccaduto in passato* questo ragionamento controfattuale è chiaramente viziatocome denunciato con il secondo motivo da omesso esame di fattirilevanti e decisivi vale a dire della circostanza che non solo e nontanto il CTU aveva ritenuto non necessario l intervento chirurgico epreferibile un intervento di tipo conservativo ma altresì dellacircostanza che un medico precedentemente intervenuto ossial ortopedico * aveva anch egli sconsigliato l interventochirurgico e ritenuto invece più opportuno un intervento noninvasivoInoltre il ragionamento effettuato dai giudici d appello secondo cuil intervento chirurgico era maggiormente indicato in quanto quelloconservativo non aveva prodotto in passato gli effetti sperati èanch esso viziato da omesso esame di un fatto rilevante omissioneda cui deriva contraddittorietà di giudizio in quanto non si è tenutoconto del fatto che anche l intervento chirurgico che pure inprecedenza era stato effettuato non aveva prodotto al pari diquello conservativo gli effetti speratiMa soprattutto l errore di ragionamento controfattuale sta nel fattoche l efficacia causale dell antecedente ossia la scelta del tipo di8 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 8516/2021Numero sezionale 984/2024Numero di raccolta generale 25825/2024intervento da effettuare se chirurgico o meno non andavaData pubblicazione 27/09/2024valutata rispetto all evento guarigione ma rispetto all eventoconcretamente verificatosi di danno permanente subìto dalpazienteIn altri termini il giudizio controfattuale andava effettuatochiedendosi se l intervento conservativo in luogo di quellochirurgico avrebbe evitato o meno i danni permanenti al pazientepiuttosto che chiedersi se l intervento conservativo avrebbe sortitoeffetti benefici per l interessato guarendolo dalla patologia* accertamento del nesso causale infatti la condotta alternativalecita va messa in relazione all evento concretamente verificatosi edi cui si duole il danneggiato e non già rispetto ad un eventodiverso se il danno di cui ci si lamenta è costituito dalla paralisipermanente l indagine causale va effettuata ponendo in relazionequesto danno con la condotta alternativa lecita ossia chiedendosise tale danno era evitabile sostituendo la condotta posta in esserecon una condotta alternativa * i giudici di appello come si èdetto prima hanno effettuato l indagine controfattualeconsiderando quale evento non già il danno subìto ma l inefficaciaterapeutica del trattamento e dunque un evento diverso di cui ilricorrente non si duole Non v è dubbio che non guarire dallalombosciatalgia è evento diverso dal subire la paralisi ed occorrevachiedersi se evitare l intervento avrebbe evitato la paralisiL evento che per il ricorrente ha costituito danno è per l appuntola paralisi non la mancata guarigione dalla lombosciatalgia edunque la questione causale è conseguente stabilire se la condottaalternativa lecita avrebbe evitato quell evento non altro lamancata guarigione dalla lombosciatalgiaIn altri termini il ragionamento controfattuale come svolto daigiudici di appello può esprimersi nel modo seguente “iltrattamento conservativo non era necessariamente da preferire inquanto già in passato si era dimostrato inefficace quando invece9 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 8516/2021Numero sezionale 984/2024l assunto del ricorrente era “il trattamento conservativo era daNumero di raccolta generale 25825/2024preferire in quanto avrebbe evitato i danni permanenDtaita pupbbolicaozio ne 27/09/2024importando la sua efficacia curativa”Il giudizio controfattuale consiste nella verifica della fondatezza diquesta seconda proposizione linguistica non della primaCome è evidente l efficacia causale della condotta alternativalecita ossia del trattamento conservativo che era richiesto diaccertare non era quella di comportare la guarigione ma quellaben diversa di evitare il danno permanente* in termini semplici il consiglio dato dagli altri medici di nonfare l intervento chirurgico bensì trattamenti meno invasivi nonnecessariamente era giustificato dalla maggiore efficienza di questiultimi ma ben poteva essere giustificato dalla minore rischiosità diessi che è cosa ben diversa anche sul piano della individuazionedell evento rispetto a cui effettuare il giudizio controfattualeE dunque la corte di merito avrebbe dovuto valutare se la condottaalternativa lecita trattamento meno invasivo era da pretendersi aprescindere dalla sua efficacia sulla patologia in corso ma per viadel fatto che garantiva a differenza di quella di fatto tenuta dievitare il rischio se cioè vi sia stata colpa nella sceltadell intervento chirurgico alla luce di tale previsioneNé può dirsi che si tratta di un giudizio di fatto qui noncensurabile in quanto è in gioco il criterio con cui si accerta il fattoossia il criterio con cui si accerta se l evento sia riconducibile ad unantecedente colposoQuanto precede assorbe l esame di ogni altra censura pureproposta6 Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvioanche per le spese del presente giudizio di legittimità7 Ai sensi dell art 52 del d lgs n 196 del 2003 deve disporsi chein caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi del ricorrente10 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 8516/2021Numero sezionale 984/2024 P Q MNumero di raccolta generale 25825/2024La Corte accoglie il ricorso * la decisione impugnataD aeta pruibnblvicaiazio ne 27/09/2024alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione anche per lespese del giudizio di cassazioneAi sensi dell art 52 del d lgs n 196 del 2003 dispone che in casodi diffusione del presente provvedimento siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Presidente* *11 di 11P Q MNumero di raccolta generale 25825/2024La Corte accoglie il ricorso * la decisione impugnataD aeta pruibnblvicaiazio ne 27/09/2024alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione anche per lespese del giudizio di cassazioneAi sensi dell art 52 del d lgs n 196 del 2003 dispone che in casodi diffusione del presente provvedimento siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Presidente* *11 di 11