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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1784/2009

ECLI:EU:C:2009:136
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 5 marzo 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / Provincia di Imperia (causa C‑183/08 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Art. 119 del regolamento di procedura – Condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Invito a presentare proposte riguardanti il finanziamento di azioni innovative a titolo del Fondo sociale europeo – Decisione di rigetto – Esistenza di un beneficio per il ricorrente in caso di annullamento dell’atto impugnato» Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che nega il contributo del Fondo sociale europeo a un’azione innovativa ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 1784/1999 – Impossibilità di dare esecuzione alla sentenza di annullamento – Irrilevanza (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1784/1999, art. 6) (v. punti 19, 26, 30) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 febbraio 2008, causa T‑351/05, Provincia di Imperia/[OSCURATO:PERSONA], con cui il Tribunale ha dichiarato ricevibile (ma infondato) il ricorso presentato dalla ricorrente, diretto all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 giugno 2005, che aveva rifiutato di concederle una sovvenzione nell’ambito di un invito a presentare proposte riguardanti azioni innovative a titolo del Fondo sociale europeo – Violazione delle condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento – Nozione di interesse ad agire – Inesistenza di un beneficio per il ricorrente in caso di eventuale annullamento dell’atto impugnato.

Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 5 marzo 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / Provincia di Imperia (causa C‑183/08 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Art. 119 del regolamento di procedura – Condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Invito a presentare proposte riguardanti il finanziamento di azioni innovative a titolo del Fondo sociale europeo – Decisione di rigetto – Esistenza di un beneficio per il ricorrente in caso di annullamento dell’atto impugnato» Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che nega il contributo del Fondo sociale europeo a un’azione innovativa ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 1784/1999 – Impossibilità di dare esecuzione alla sentenza di annullamento – Irrilevanza (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1784/1999, art. 6) (v. punti 19, 26, 30) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 febbraio 2008, causa T‑351/05, Provincia di Imperia/[OSCURATO:PERSONA], con cui il Tribunale ha dichiarato ricevibile (ma infondato) il ricorso presentato dalla ricorrente, diretto all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 giugno 2005, che aveva rifiutato di concederle una sovvenzione nell’ambito di un invito a presentare proposte riguardanti azioni innovative a titolo del Fondo sociale europeo – Violazione delle condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento – Nozione di interesse ad agire – Inesistenza di un beneficio per il ricorrente in caso di eventuale annullamento dell’atto impugnato. Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.
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