Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1784/2009
ECLI:EU:C:2009:136
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 5 marzo 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / Provincia di Imperia
(causa C‑183/08 P)
«[OSCURATO:PERSONA] – Art. 119 del regolamento di procedura – Condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Invito a presentare proposte riguardanti il finanziamento di azioni innovative a titolo del Fondo sociale europeo – Decisione di rigetto – Esistenza di un beneficio per il ricorrente in caso di annullamento dell’atto impugnato»
Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che nega il contributo del Fondo sociale europeo a un’azione innovativa ai sensi dell’art. 6
del regolamento n. 1784/1999 – Impossibilità di dare esecuzione alla sentenza di annullamento – Irrilevanza (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1784/1999, art. 6) (v. punti 19,
26, 30)
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 febbraio 2008, causa T‑351/05, Provincia di Imperia/[OSCURATO:PERSONA],
con cui il Tribunale ha dichiarato ricevibile (ma infondato) il ricorso presentato dalla ricorrente, diretto all’annullamento
della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 giugno 2005, che aveva rifiutato di concederle una sovvenzione nell’ambito di un invito
a presentare proposte riguardanti azioni innovative a titolo del Fondo sociale europeo – Violazione delle condizioni di ricevibilità
di un ricorso di annullamento – Nozione di interesse ad agire – Inesistenza di un beneficio per il ricorrente in caso di eventuale
annullamento dell’atto impugnato.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.