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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04904/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 26/04/2018, il Tribunale di Venezia, assolto ‘./ l'imputato dal reato di bancarotta per distrazione, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico di Multiservizi s.r.I., dichiarata fallita il 09/05/2012, responsabile del reato di bancarotta fraudolenta docunnentale‘e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena principale di anni 3 e mesi 6 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari.

Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Venezia, con sentenza del 07/11/2019, ha ridotto ad anni 3 e mesi 6 la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 216

I. fall. e vizi di motivazione.

L'imputato ha pagato i debiti della società verso dipendenti e fornitori, ma non ha potuto fronteggiare le spettanze del consulente che curava la contabilità, il quale, per tale ragione, ha smesso di occuparsi della contabilità stessa, laddove si è in presenza non già di un'omessa tenuta della scritture, ma di una loro incompletezza, sicché può ritenersi in capo al ricorrente solo una culpa in vigilando rispetto all'inerzia del professionista, il che esclude la ravvisabilità del dolo, tanto più che l'imputato è stato assolto dal reato di bancarotta per distrazione.

2.2. Il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo non merita accoglimento.

2.1. Richiamando la conforme di sentenza di primo grado, che si integra con quella di appello (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), la Corte distrettuale ha descritto la grave incompletezza delle scritture contabili, posto che, oltre all'assoluta mancanza dei libri contabili per il periodo del 2012 anteriore alla dichiarazione di fallimento, nonché del libro dei beni ammortizzabili, sono risultate plurime incongruenze relative alle annualità 2010 e 2011, oltre all'obiettiva insignificanza dei mastri di bilancio, nonché l'assoluta mancanza di riferimenti contabili riguardanti i rapporti bancari certamente intrattenuti, risultando dalle scritture contabili l'apparenza di movimentazioni finanziarie avvenute tutte per cassa, in evidente contraddizione con la documentazione bancaria acquisita al processo e con le stesse dichiarazioni dell'imputato.

Rileva poi la Corte distrettuale l'inconsistenza della tesi difensiva volta ad addebitare al commercialista la confusione contabile, posto che l'imputato era consapevole che la contabilità non veniva tenuta in quanto il commercialista non veniva pagato.

Al contrario, osserva ancora il giudice di appello, l'imputato era pienamente consapevole che, dalla sua condotta, sarebbe dipesa l'inconoscibilità e, quanto meno, la difficile ricostruzione dei dati economici della propria gestione, il che ha consentito la protrazione dell'attività, causando, al tempo stesso, l'accumularsi di un debito nei confronti della cassa edile, dell'erario e dell'Inail superiore ai 200 mila euro.

Rileva inoltre la sentenza impugnata che l'intenzionalità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] emerge, alla luce della relazione del curatore, dal chiaro collegamento tra irregolarità e incompletezza contabile, da un lato, e impedimento alla fedele ricostruzione della consistenza patrimoniale, dall'altro, alla luce della carenza di corretti collegamenti contabili tra strumenti di pagamento e rapporti bancari intrattenuti con gli istituti di credito, il che dimostra l'intenzione di dar vita a un'apparenza scollegata dalla realtà, al fine di impedire la ricostruzione degli affari e del patrimonio.

2.2. Il ricorso ripropone in larga misura doglianze esaminate dal giudice di appello e disattese con motivazione in linea con i dati probatori valorizzati e immune da vizi logici.

Quanto alla tesi che vorrebbe collegare le gravi carenze documentali riscontrate alla cessazione dei rapporti con il commercialista — che, peraltro, non viene specificamente articolata con riguardo a tutte le carenze accertate (e, in particolare, alla constatata assoluta mancanza di riferimenti contabili circa i rapporti certamente intrattenuti con le banche e all'apparenza di movimentazioni finanziarie avvenute tutte per cassa) — la Corte di appello, per un verso, ha puntualmente rimarcato la piena consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] della mancata tenuta della contabilità, mentre, per altro verso, ha sottolineato il collegamento tra irregolarità e incompletezza della contabilità e impedimento alla fedele ricostruzione della consistenza patrimoniale, in considerazione, prima di tutto, della mancanza di corretti collegamenti contabili tra strumenti di pagamento e rapporti bancari intrattenuti con gli istituti di credito: rilievi, questi, dai quali la Corte distrettuale ha desunto, con motivazione esente da cadute di conseguenzialità logico-argomentativa, l'intenzionalità della condotta dell'imputato volta a creare un'apparenza non collegata dalla realtà, al fine di impedire la ricostruzione degli affari e del patrimonio.

La motivazione della sentenza impugnata ha dunque dato conto delle ragioni che escludono l'invocata riqualificazione in melius, tanto più che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non va esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, posto che la qualifica rivestita non esime dall'obbligo di vigilare e controllare la attività svolta dal delegato (Sez. 5, n. 11931 del 27/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231707; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133; Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, dep. 2014, Manfrellotti, Rv. 258947); rilievo, questo, valido a fortiori nel caso di specie in cui il commercialista aveva dismesso il suo incarico per le scelte "selezionatrici" dell'imputato nell'individuare i creditori da pagare e quelli da lasciare insoddisfatti.

Il che rende altresì ragione dell'inconferenza, alla luce della motivazione del giudice di appello, del riferimento all'assoluzione per il reato di bancarotta per distrazione.

3. Il secondo motivo è infondato.

L'atto di appello aveva lamentato l'eccessività della pena, non essendo stato valorizzato il comportamento tenuto dall'imputato prima del fallimento (con gli sforzi per pagare i creditori) e dopo lo stesso (con la collaborazione prestata al curatore per la ricostruzione del patrimonio).

La Corte di appello ha espressamente affrontato, confutandolo, il primo argomento, mentre il secondo, già nella devoluzione proposta con il gravarne, era del tutto generico, genericità che affligge anche il motivo di ricorso.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 20/01/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente gelo [OSCURATO:PERSONA] p PM-Per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 26/04/2018, il Tribunale di Venezia, assolto ‘./ l'imputato dal reato di bancarotta per distrazione, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico di Multiservizi s.r.I., dichiarata fallita il 09/05/2012, responsabile del reato di bancarotta fraudolenta docunnentale‘e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena principale di anni 3 e mesi 6 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Venezia, con sentenza del 07/11/2019, ha ridotto ad anni 3 e mesi 6 la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 216 I. fall. e vizi di motivazione. L'imputato ha pagato i debiti della società verso dipendenti e fornitori, ma non ha potuto fronteggiare le spettanze del consulente che curava la contabilità, il quale, per tale ragione, ha smesso di occuparsi della contabilità stessa, laddove si è in presenza non già di un'omessa tenuta della scritture, ma di una loro incompletezza, sicché può ritenersi in capo al ricorrente solo una culpa in vigilando rispetto all'inerzia del professionista, il che esclude la ravvisabilità del dolo, tanto più che l'imputato è stato assolto dal reato di bancarotta per distrazione. 2.2. Il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo non merita accoglimento. 2.1. Richiamando la conforme di sentenza di primo grado, che si integra con quella di appello (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), la Corte distrettuale ha descritto la grave incompletezza delle scritture contabili, posto che, oltre all'assoluta mancanza dei libri contabili per il periodo del 2012 anteriore alla dichiarazione di fallimento, nonché del libro dei beni ammortizzabili, sono risultate plurime incongruenze relative alle annualità 2010 e 2011, oltre all'obiettiva insignificanza dei mastri di bilancio, nonché l'assoluta mancanza di riferimenti contabili riguardanti i rapporti bancari certamente intrattenuti, risultando dalle scritture contabili l'apparenza di movimentazioni finanziarie avvenute tutte per cassa, in evidente contraddizione con la documentazione bancaria acquisita al processo e con le stesse dichiarazioni dell'imputato. Rileva poi la Corte distrettuale l'inconsistenza della tesi difensiva volta ad addebitare al commercialista la confusione contabile, posto che l'imputato era consapevole che la contabilità non veniva tenuta in quanto il commercialista non veniva pagato. Al contrario, osserva ancora il giudice di appello, l'imputato era pienamente consapevole che, dalla sua condotta, sarebbe dipesa l'inconoscibilità e, quanto meno, la difficile ricostruzione dei dati economici della propria gestione, il che ha consentito la protrazione dell'attività, causando, al tempo stesso, l'accumularsi di un debito nei confronti della cassa edile, dell'erario e dell'Inail superiore ai 200 mila euro. Rileva inoltre la sentenza impugnata che l'intenzionalità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] emerge, alla luce della relazione del curatore, dal chiaro collegamento tra irregolarità e incompletezza contabile, da un lato, e impedimento alla fedele ricostruzione della consistenza patrimoniale, dall'altro, alla luce della carenza di corretti collegamenti contabili tra strumenti di pagamento e rapporti bancari intrattenuti con gli istituti di credito, il che dimostra l'intenzione di dar vita a un'apparenza scollegata dalla realtà, al fine di impedire la ricostruzione degli affari e del patrimonio. 2.2. Il ricorso ripropone in larga misura doglianze esaminate dal giudice di appello e disattese con motivazione in linea con i dati probatori valorizzati e immune da vizi logici. Quanto alla tesi che vorrebbe collegare le gravi carenze documentali riscontrate alla cessazione dei rapporti con il commercialista — che, peraltro, non viene specificamente articolata con riguardo a tutte le carenze accertate (e, in particolare, alla constatata assoluta mancanza di riferimenti contabili circa i rapporti certamente intrattenuti con le banche e all'apparenza di movimentazioni finanziarie avvenute tutte per cassa) — la Corte di appello, per un verso, ha puntualmente rimarcato la piena consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] della mancata tenuta della contabilità, mentre, per altro verso, ha sottolineato il collegamento tra irregolarità e incompletezza della contabilità e impedimento alla fedele ricostruzione della consistenza patrimoniale, in considerazione, prima di tutto, della mancanza di corretti collegamenti contabili tra strumenti di pagamento e rapporti bancari intrattenuti con gli istituti di credito: rilievi, questi, dai quali la Corte distrettuale ha desunto, con motivazione esente da cadute di conseguenzialità logico-argomentativa, l'intenzionalità della condotta dell'imputato volta a creare un'apparenza non collegata dalla realtà, al fine di impedire la ricostruzione degli affari e del patrimonio. La motivazione della sentenza impugnata ha dunque dato conto delle ragioni che escludono l'invocata riqualificazione in melius, tanto più che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non va esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, posto che la qualifica rivestita non esime dall'obbligo di vigilare e controllare la attività svolta dal delegato (Sez. 5, n. 11931 del 27/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231707; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133; Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, dep. 2014, Manfrellotti, Rv. 258947); rilievo, questo, valido a fortiori nel caso di specie in cui il commercialista aveva dismesso il suo incarico per le scelte "selezionatrici" dell'imputato nell'individuare i creditori da pagare e quelli da lasciare insoddisfatti. Il che rende altresì ragione dell'inconferenza, alla luce della motivazione del giudice di appello, del riferimento all'assoluzione per il reato di bancarotta per distrazione. 3. Il secondo motivo è infondato. L'atto di appello aveva lamentato l'eccessività della pena, non essendo stato valorizzato il comportamento tenuto dall'imputato prima del fallimento (con gli sforzi per pagare i creditori) e dopo lo stesso (con la collaborazione prestata al curatore per la ricostruzione del patrimonio). La Corte di appello ha espressamente affrontato, confutandolo, il primo argomento, mentre il secondo, già nella devoluzione proposta con il gravarne, era del tutto generico, genericità che affligge anche il motivo di ricorso. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente gelo [OSCURATO:PERSONA] p PM-Per
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